Cass. Sez. III n. 1997 del 20 gennaio 2020 (UP  15 nov 2019)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric. Bucci
Danno ambientale.Legittimazione del cittadino a costituirsi parte civile

In tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ. In altre parole, il cittadino non si deve dolere del degrado dell'ambiente, ma deve far valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 19.11.2018, la Corte d’appello de l’Aquila, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Sulmona 30.05.2016, appellata dal Bucci, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva condannato per aver depositato in modo incontrollato, in concorso con altri soggetto qui non ricorrenti, materiale inerte proveniente da scavo, determinando una consistente alterazione dello stato dei luoghi in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ex DM 20.10.1984, senza essere in possesso della relativa autorizzazione (artt. 110, c.p., 192, co. 1 e 256, co. 2, d. lgs. n. 152 del 2006 e 181, co. 1 –bis, d. lgs. n. 42 del 2004).

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p. per mancata contestazione al ricorrente dell’imputazione dal fatto-condotta per cui è stato riconosciuto colpevole.
In sintesi, sostiene la difesa, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del fatto descritto nel capo b) dell’imputazione in cui viene fatto riferimento ai titolari delle imprese di cui al capo a) e quindi a Oddis Andrea e Ferlaino Tiziana. Il Bucci viene quindi indicato come concorrente nel reato di cui al capo a), da cui gli imputati sono stati peraltro assolti, ma tale condotta non viene contestata per il capo b) che, al contrario, riguarda solamente i due proprietari delle imprese di cui al primo capo. Questa mancata contestazione appare per la difesa corretta considerando la natura del reato di cui all’articolo 256 comma 2 D.lgs 152/2006 che, essendo un reato proprio, è ascrivibile solamente a soggetti qualificati, individuabili dalla norma in titolari di imprese e responsabili dell’ente. La sentenza quindi sarebbe affetta da nullità, dal momento che al ricorrente non viene contestato il fatto riportato nel capo di imputazione b) che risulta invece contestato ad altri soggetti).
Si duole altresì, del vizio di mancanza della motivazione (in sintesi, la difesa lamenta il fatto che, nonostante avesse in sede di appello eccepito che il Bucci era stato condannato per un fatto che non gli era stato contestato, la Corte non si sarebbe espressa sul punto e si sarebbe limitata ad affermare l’unitarietà del fatto addebitato e la riconducibilità della particella n. 149, indicata al capo b), al Bucci che avrebbe messo a disposizione dei coimputati il fondo per permettere lo sversamento continuo e non occasionale.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 256, comma 2, D.lgs 152/2006.
In sintesi, la difesa ritiene non condivisibile l’argomentazione svolta dai giudici di merito in quanto il Bucci non avrebbe violato l’articolo 256 del suddetto decreto, avendo comunicato con istanza al Comune di dare il consenso all’impresa dell’Oddis affinché questa depositasse sulla sua particella terreno vegetale.  Tale istanza sarebbe stata presentata dal ricorrente nel momento in cui egli aveva ricevuto dal Comune un’ordinanza di ripristino dell’area, venendo così a conoscenza del fatto che l’Oddis aveva depositato sul suo terreno prima di ottenere la necessaria autorizzazione. Tale condotta, per la difesa, integra gli estremi della buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo; quest’ultima infatti potrebbe essere integrata da un fattore esterno positivo ricollegabile a un comportamento del terzo che, nel caso di specie, avrebbe dovuto attendere il rilascio dell’autorizzazione. La condotta del Bucci risulta quindi circoscritta, nella fase iniziale, al consenso dato all’Oddis e, nella fase successiva, alla sanatoria per il livellamento del terreno che è sanzionata come reato contravvenzionale nel caso in cui sia tenuta da un responsabile di enti o da un titolare di un’impresa e, come illecito amministrativo, se posta in essere da un privato. Ne consegue che il Bucci non potrebbe essere condannato per il reato di cui all’art. 256, co.2 D.lgs. n. 152/2006, avendo nei termini sopra indicati circoscritto la propria condotta ed avendo agito in buona fede.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 256, comma 2, D.lgs. n. 152/2006.
In sintesi, la difesa rileva come la Corte di Appello ha dato atto dell’abrogazione degli art. 184bis, co. 2, D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 41bis L. n. 69/2013, ad opera dell’art. 31 del DPR 120/2017, il quale, all’art. 3, co.2, ha statuito che “sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte IV del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152”. Nel caso di specie, il Regolamento non è stato ritenuto applicabile in quanto il materiale depositato sulle particelle n. 148 e 149 derivava da altro cantiere preesistente e non collegato alla proprietà del Bucci e che, in ogni caso, tale materiale non avrebbe potuto essere depositato su altro terreno, essendo il riutilizzo consentito ai sensi dell’art. 185, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 152/2006, solo se ciò avviene nello stesso sito e per fini di costruzione. Per la difesa, tale assunto non è condivisibile dal momento che la condotta ascritta all’imputato si è realizzata fino all’aprile 2012 e deve essere esaminata alla luce della disciplina allora vigente, nonché alla sua evoluzione normativa ossia articolo 41 bis legge n 98/2013”. La gestione del materiale “proveniente da scavo” sarebbe quindi regolata non dall’art. 186 D.lgs. n. 152/2006, bensì dall’art. 184-bis (richiamato dall’art. 41bis prefato). Pertanto, nel caso in esame, quanto posto in essere dal Bucci sarebbe conforme sia sul piano oggettivo che soggettivo alla previsione normativa richiamata che, successiva alla condotta, ma integrativa del precetto sanzionatorio penale (rectius, art. 256, co. 2), dovrebbe trovare applicazione in ossequio al principio del favor rei (art. 2, co.4, c.p.). Ad avviso del ricorrente, infatti il materiale depositato è di origine vegetale, la sua destinazione è documentata in giudizio, il materiale in esame non produce rischi per la salute né variazioni quantitative o qualitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime e per il riutilizzo non è necessario sottoporre il materiale ad alcun preventivo trattamento, data la necessità di rimodellamento e spianamento del suolo.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa, nonché per travisamento dei fatti e delle prove raccolte.
In sintesi, per la difesa, la Corte di Appello non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie nella parte in cui afferma che dal compendio probatorio in atti non era possibile escludere la particella n. 149 di proprietà del Bucci dal deposito di rifiuti e che non vi era la prova circa il fatto che si trattasse di materiale vegetale. Per la prova di tale elemento il ricorrente rinvia all’istruttoria dibattimentale e, nello specifico, alla CTP dell’Ing. Scocchera il quale, esaminato il terreno depositato sul sito del Bucci, ne ha affermato la natura vegetale con parametri biochimici nella norma, nonché al contenuto dell’esame della teste Bianchi (agente PG della procura di Sulmona). Quest’ultima infatti aveva svolto le indagini sulla particella 149 e avrebbe accertato che su di essa era depositato unicamente terreno vegetale. Ulteriore conferma sarebbe poi riscontrabile nelle dichiarazioni dei testi dell’accusa, Ing. D’Amico e Percario Linda Dora (polizia municipale di Roccaraso), nonché in quelle di Pumpo Riccardo (parte civile costituita), Geom. Di Vitto Sandro (teste della difesa Bucci). Ad avviso della difesa, pertanto, sarebbe da ritenere fatto pacifico che sulla particella n.149 fosse stato depositato unicamente terreno vegetale proveniente da scavo in quantità esigua e, alla luce della normativa di settore sopra richiamata, la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere il Bucci dall’imputazione perché il fatto non costituisce reato.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa su un punto decisivo della sentenza di condanna.
In sintesi, per la difesa, la Corte di Appello, confermando la condanna per tutti e tre gli imputati, non avrebbe motivato in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria, limitandosi ad affermare di disattendere le doglianze difensive sul punto; il ricorrente ritiene inoltre che non è possibile neppure sostenere che  il giudice di secondo grado abbia adottato una motivazione per relationem, dal momento che la stessa è inesistente nella decisione del Tribunale, e che inoltre ha errato nel non rinviare la questione al giudice civile e procedendo alla liquidazione senza indicare dati dai quali desumere l’esistenza dell’an e del quantum. Ad avviso del ricorrente costituirebbe infatti principio pacifico che la sentenza di condanna penale postula unicamente l’accertamento della potenzialità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando impregiudicato perciò l’accertamento riservato al giudice sulla liquidazione, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza di un danno etiologicamente collegato all’evento lesivo (Cass., Sez. III, n. 36350/2015). Legittimati a esperire l’azione risarcitoria sono certamente il Ministero dell’ambiente e gli enti preposti alla tutela del vincolo, ma nel caso in esame il settimo comma dell’art. 313 D.lgs. n. 152/2006 ha riconosciuto il diritto dei soggetti danneggiati da un fatto produttivo di danno ambientale, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. Tale diritto ad agire trova fondamento nell’art. 2043 c.c., purché chi intenda procedere giudizialmente dia la prova di aver subito dalla condotta illecita la lesione di un proprio diritto fondamentale, ad esempio quello alla salute di cui all’art. 32 Cost. o anche un pregiudizio che riguarda la mera qualità della vita. La difesa pone innanzitutto la questione circa il titolo sul quale è stata fondata la condanna al risarcimento a favore delle parti civili della somma liquidata dal Tribunale, ed infatti si chiede se si tratti di danno patrimoniale ovvero non patrimoniale. Secondariamente, si interroga circa la piena prova in sede di istruttoria dibattimentale del danno asseritamente subito che deve essere sorretto da idonea motivazione. Su tali elementi la motivazione non sarebbe soddisfacente in quanto il risarcimento viene giustificato dalla “violazione del diritto al godimento di una natura libera ed incontaminata oltre che alla visuale del paesaggio violato”; in altre parole, essa si presenterebbe fondata sul concetto di danno ambientale di cui unico titolare, per il profilo risarcitorio, sarebbe lo Stato per il deterioramento provocato alla specie, agli habitat naturali, alle acque interne e costiere, al terreno mediante qualsiasi contaminazione, che determini un rischio alla salute  (sul punto Cass., Sez. IV, n. 14619/2014). Pertanto, in virtù di tale motivazione, anche il soggetto più lontano dal luogo oggetto di causa sarebbe legittimato a costituirsi parte civile in processi per danno ambientale, in quanto il diritto al godimento di una natura libera ed incontaminata, oltre che alla visuale del paesaggio, non potrebbe essere negato a nessuno, anche al passante occasionale. Pertanto, affinché possa essere accolta la pretesa risarcitoria, la parte civile dovrebbe provare in concreto di aver subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita, dati che nel caso di specie non sussisterebbero né sarebbero stati dedotti o provati. Non vi sarebbe dunque nessuna traccia vi sarebbe di un danno patrimoniale. Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente parificato le diverse posizioni di fatto accertate e facenti capo ai diversi imputati. Relativamente al Bucci, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti civili, le lamentele risultano inesistenti e non possono assurgere a danno: infatti esse fanno riferimento all’impossibilità di sentire il canto degli usignoli e di non vedere più aquile, scoiattoli, volpi e caprioli. Del resto, non potrebbe affermarsi che queste ultime abbiano potuto subire il pregiudizio lamentato essendo stato depositato sul terreno di proprietà materiale vegetale, posizionato ad un livello molto più basso del piano di campagna del lotto appartenente alle parti civili, il che sarebbe dimostrato dalle foto dei luoghi. Relativamente al “puzzo” proveniente dal terreno del Bucci, invece, la difesa sottolinea che sarebbe stato accertato che esclusivamente con “una profonda respirazione nasale” esso fosse percepibile, a causa di acque piovane ristagnanti sul medesimo terreno. Sul punto la difesa richiama, inoltre, il responso negativo circa l’inquinamento della qualità delle acque che durante il periodo di pioggia “stazionano” sul suolo.

3. Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2019, la difesa delle parti civili costituite ha svolto alcune repliche ai motivi di ricorso presentati dalla difesa del ricorrente, con richiesta di rigetto o di inammissibilità del ricorso: a) in primo luogo, quanto al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, si rileva che tutti gli imputati hanno posto in essere le condotte in concorso tra loro con una continuità che denota un’inossidabile connessione tra gli addebiti a prescindere dalla ritenuta non colpevolezza per i fatti di cui al primo capo; inoltre, viene sottolineato che tale contestazione viene richiamata dal capo b) con due rinvii che non consentono alcuna estromissione del Bucci rispetto alle condotte di deposito incontrollato di rifiuti. In particolare, il riferimento è all'incipit in cui si specifica che le condotte descritte sono state commesse da tutti gli imputati in concorso tra loro. Pertanto, l’indicazione della qualifica di titolari delle imprese non esclude il Bucci dal novero degli imputati, circostanza resa ancora più evidente dal riferimento che nel capo b) si fa alla particella 149 di cui proprio il Bucci è proprietario. Inoltre, si sottolinea che tale censura è stata svolta per la prima volta in sede di legittimità, nonostante l’imputazione sia la medesima dal decreto di citazione diretta a giudizio, e con ciò risulta evidente che in alcun modo è stato mortificato il diritto di difesa. Del resto, per il costante orientamento della Corte di cassazione, la violazione dell’articolo 522 deve essere concreta e reale in modo tale che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione. Infine, si rileva che l’eccezione in esame, essendo stata sollevata solo in sede di legittimità, risulta inammissibile in quanto si tratta di una nullità a regime intermedio comunque sanata (sul punto viene richiamata Cass. sez. IV 19043/2017); b) in secondo luogo, circa la doglianza relativa alla natura del terreno, si sottolinea che si tratta di questioni di merito sulle quali i giudici si sono già espressi in modo univoco. Per quanto poi attiene all’invocata “buona fede” del Bucci, i giudici di merito hanno già ritenuto esistente l’elemento psicologico del reato in capo al reo, non essendo del resto credibile che il proprietario del fondo non abbia la benché minima idea di cosa stia facendo sul suo terreno il cofirmatario dell’istanza di autorizzazione al deposito; c) in terzo luogo, per quanto riguarda l’invocata applicabilità della disciplina di cui all’articolo 41 bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, si sottolinea che essa non integra il precetto di cui all’articolo 256 t.u. ambiente, ma solo quello di cui all’articolo 184-bis t.u ambiente e che tale articolo comunque era stato abrogato nel 2017, prima della sentenza della Corte di appello. Inoltre, si ritiene non operante il dettato di cui all’articolo 185 del d.lgs 152/2006 dal momento che, nel caso in esame, mancano le condizioni previste che consistono nel riutilizzo nel medesimo sito e ai fini di costruzione; d) in quarto luogo, per quanto attiene alla criticità della motivazione in ordine al travisamento dei fatti, si tratta per la difesa di parte civile di una questione di merito e la difesa dei Bucci cade nell’errore della frammentazione dichiarativa non analizzando le testimonianze dei testi nella loro interezza. In particolare, si fa riferimento alle testimonianze del sovr. Bianchi che fa riferimento a entrambe le particelle 148 e 149, a quella dell’ingegnere D’amico che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, dichiarava di aver visto personalmente una serie di materiali su quei fondi compreso quello del Bucci e quella del teste Scocchera, le cui dichiarazioni sono state considerate così inconferenti che il giudice aveva rigettato la richiesta di perizia. Infatti, quest’ultimo aveva prelevato parte del terreno nel dicembre 2013 a distanza di un anno e mezzo dagli ultimi scarichi in un momento in cui il terreno aveva presumibilmente subito una consistente sedimentazione e, quindi, i rilevamenti erano meno attendibili di quelli eseguiti dai carabinieri nel giugno 2012. Il percorso logico dei giudici di merito appare quindi corretto e rispettoso del compendio probatorio presente in atti; e) in quinto luogo, circa il risarcimento del danno, si sottolinea che non risulta presente il vulnus motivazionale lamentato, dal momento che dalla lettura della sentenza si evince chiaramente l’individuazione delle voci di danno riconducibili a tutti gli imputati, consistenti nella violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio. Infatti, le condotte erano consistite in un livellamento della zona in precedenza ricca di vegetazione ed animali che è diventata una discarica con odori maleodoranti in ragione del ristagno di acqua. La motivazione quindi appare per la difesa idonea anche in considerazione dell’esiguità del risarcimento accordato alle parti civili. Per quel che attiene invece al quantum si ritiene sia una questione di merito sottratta al giudizio dei giudici di legittimità e, a sostegno di tale tesi, richiama giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. VI, n. 48461/2013; Cass., sez. III, n. 34209/2010).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo, mentre nel resto deve essere dichiarato inammissibile.

5. Quanto al primo motivo, al di là della fondatezza o meno della questione, è opportuno sottolineare che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass., Sez. 4, sentenza n. 19043 del 29/03/2017).
Per tali ragioni il motivo, non dedotto in grado di appello, deve essere considerato inammissibile.

5.1. In ogni caso, per quel che attiene al merito della questione, il motivo è parimenti privo di pregio.
Ed invero i giudici esemplificano che si tratta di un concorso in un reato proprio. In questi ultimi, il legislatore ha proceduto a tipizzare anche il soggetto attivo indicando come essenziali alcune qualità personali che possono avere carattere naturalistico o normativo. In tali reati, la qualità soggettiva deve presentarsi come una qualificazione che proviene aliunde da una situazione di fatto o di diritto preesistente e diversa dalla restante fattispecie. Tali qualità contribuiscono infatti all’individuazione dello specifico contenuto di disvalore del reato che possono fondare in modo esclusivo ovvero modificare. In altre parole, si può parlare di reati propri esclusivi in cui il fatto, se commesso da un soggetto non qualificato, non costituirebbe reato, o non esclusivi, in cui il fatto costituirebbe reato a prescindere dalla qualifica soggettiva. Tale distinzione rileva anche per quel che attiene al concorso nel reato proprio. Invero dal momento che la fattispecie tipizza il soggetto attivo, non è possibile sanzionare le condotte dei soggetti privi di tale qualifica se non a titolo di concorso dell’extraneus nel reato proprio. A tal proposito, occorre distinguere tra il caso in cui il soggetto non qualificato abbia recato il suo contributo alla realizzazione del reato proprio nella piena consapevolezza di tutti gli elementi essenziali del reato, e quindi risponderà a titolo di concorso, e quello in cui il soggetto non abbia la consapevolezza della qualifica soggettiva dell’agente. In questa ultima ipotesi, è necessario distinguere ulteriormente tra reati propri esclusivi in cui l’extraneus è esente da responsabilità, e non esclusivi, in cui l’extraneus risponde comunque del reato proprio ai sensi dell’articolo 117 c.p., nonostante non abbia il dolo di concorso per quel reato, ma il giudice può diminuire la pena.

5.2. Nel caso in esame, in ogni caso, come detto, la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza non è ravvisabile, dato il richiamo che nel capo b) si fa alle condotte di cui al capo a) in cui viene fatto espresso riferimento al Bucci quale proprietario del terreno. Risulta, infatti, evidente che le condotte di cui a entrambi i capi sono state poste in essere con una unitarietà del fatto collettivo in cui la condotta del Bucci risulta causalmente imprescindibile. Del resto, per la giurisprudenza di legittimità, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Così: Cass. Sez. 2 sentenza n. 22173 del 24/04/2019). Infatti, l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, baluardo imprescindibile del diritto di difesa, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Invero, la nozione di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (sul tema: Cass. Sez. 4, sentenza n. 10103 del 15/01/2007).

6. Anche il secondo motivo si appalesa inammissibile.
6.1. Ed invero, va premesso che la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (Cass., Sez. 1, sentenza n. 47712 del 15/07/2015). In altre parole, la buona fede ha rilevanza giuridica solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente. Questo deve consistere in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto ed è l’imputato che deve fornirne la prova e deve dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (in questo senso: Cass., Sez. 4, sentenza n. 9165 del 05/02/2015). In linea generale, è possibile quindi affermare che in materia contravvenzionale, è configurabile la cosiddetta “buona fede” ove la mancata coscienza dell’illiceità derivi non dall’ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come ad esempio un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del testo della norma. Nelle contravvenzioni, la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all’agente in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa.
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 322/2007 ha affermato che il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., è rispettato quando si attribuisca valenza scusante all’ignoranza o all’errore che presenti carattere di inevitabilità: giacché deve essere mosso all’agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante. La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni, dunque, non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, bensì dal caso in cui il soggetto abbia violato la legge per cause indipendenti dalla sua volontà: la violazione della norma deve apparire, cioè, determinata da errore inevitabile che si identifica con il caso fortuito o la forza maggiore (così: Cass., sez. III, sentenza n. 6872 del 23 febbraio 2011).
Due sono quindi le ipotesi in cui per i reati contravvenzionali la buona fede acquista giuridica rilevanza: in primo luogo, il caso del mero errore di interpretazione della legge che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta (così, Cass., sez. III, sentenza n. 4951 21 aprile 2000); in secondo luogo, il caso dell’errore inevitabile che si identifica, per la dottrina, nei casi di caso fortuito o la forza maggiore o, comunque, quando trattasi di errore che viene commesso da colui il quale, pur avendo attivato tutti i mezzi necessari affinché potesse conoscere la legge penale, pur avendo richiesto pareri ad autorità competenti autorizzate dalla legge ad agire nell’interesse di determinati soggetti giuridici, agisca senza la “coscienza dell’illiceità” nonostante l’antigiuridicità obbiettiva del suo comportamento.
Su quest’ultimo concetto, si è pronunciata peraltro anche Cass., sez. III, sentenza 36218 del 18 settembre 2009, secondo cui nelle contravvenzioni la buona fede può acquisire giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. Da quanto analizzato consegue, sotto il profilo di procedurale, un onere della prova a carico dell’imputato, il quale in presenza di un reato, completo in tutti i suoi elementi costitutivi, ha l’onere di provare che l’evento si sia verificato per un avvenimento imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in alcun modo essere fatto risalire alla sua attività psichica. Deve trattarsi, quindi, di un fatto non prevedibile e non evitabile, pur con l’impiego di ogni diligenza, ed il giudice, di volta in volta, accerterà la presenza dell’errore inevitabile di diritto e la conseguente sussistenza di buona fede, rilevante al punto da rendere il soggetto non responsabile della condotta oggettivamente antigiuridica messa in atto.

6.2. Nel caso di specie, il motivo deve essere dichiarato inammissibile anche in considerazione del fatto che, come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, la richiesta di autorizzazione è stata presentata a ridosso dell’accertamento, dopo che i vigili urbani avevano effettuato i primi interventi. I giudici di merito ritengono provata l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo al Bucci, qualificabile in termini di dolo piuttosto che di colpa, in ragione delle modalità delle condotte e della congiunta sottoscrizione degli atti amministrativi con l’Oddis e la Ferlaino, come ben evidenziato del resto dalla difesa di parte civile nella memoria. Inoltre, la difesa non ha fornito prova dell’esistenza della buona fede, che risulta essere solo affermata, ma non provata dal reo.

7. Anche il terzo motivo presta il fianco al giudizio di inammissibilità.

7.1. Ed invero, è opportuno preliminarmente ricordare che, in virtù della previsione di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), d.lgs 152/2006, viene escluso dall’applicazione della parte quarta del codice dell’ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. Nel caso di specie, pertanto, difettando le condizioni applicative, pertanto si è in presenza di rifiuti, con conseguente rilevanza penale del fatto. Né risulta applicabile la disciplina dei sottoprodotti, con tali intendendosi i soli interventi marginali sui materiali da scavo che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui (così: Cass., Sez. 3, sentenza n. 41533 del 15/12/2016). La prova della sussistenza di tale regime più favorevole, del resto, deve essere fornita dall’interessato, che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo (in questo senso: Cass., Sez. 3, sentenza n. 3202 del 02/10/2014).
Per quanto poi attiene l’applicabilità dell’articolo 41-bis legge n 98 dell’agosto 2013, in quanto integrativo del precetto di cui al richiamato articolo 256, il motivo è inammissibile. Ed invero, l’articolo in esame modifica la precedente normativa riguardante le terre e le rocce da scavo e prevedeva che le terre e le rocce da scavo potessero essere considerate sottoprodotti solo qualora il proponente o il produttore attestasse con autocertificazione il rispetto di quattro condizioni: a) in primo luogo, la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) in secondo luogo, in caso di destinazione a recuperi o rimodellamenti, il non superamento di determinati valori di contaminazione; c) in terzo luogo, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, la mancanza di rischi per la salute; d) infine, la non necessaria sottoposizione dei materiali ad alcun preventivo trattamento. Peraltro, detta norma risulta abrogata nel 2017 (ex art. 31, d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), e, quindi, così come non era in vigore nel momento della consumazione delle condotte avvenute nel 2011-2012, allo stesso modo non era in vigore al momento in cui la Corte di appello ha deciso sulla questione.

7.2. Per tali ragioni, il motivo deve essere ritenuto inammissibile, non risultando applicabile il principio di cui all’articolo 2 comma 4 del codice penale, che prevede la retroattività della norma penale più favorevole al reo.
Questa Corte ha, infatti, già affermato che in tema di tutela dell'ambiente, per qualificare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma quarto, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha assunto la natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del prescritto D.M. di attuazione n. 161 del 2012, avvenuta il 6 ottobre 2012, in quanto non è possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a materiali sulla base di disposizioni amministrative non ancora vigenti al momento della loro produzione (Sez. 3, n. 17380 del 16/12/2014 - dep. 27/04/2015, Cavanna, Rv. 263348).
E, nella specie, i fatti risultano cessati ad aprile 2012, quando ancora il predetto DM 161 del 2012 non era entrato in vigore, né, a maggior ragione, erano applicabili gli artt. 41 e 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98.

8. Anche il quarto motivo si appalesa inammissibile.

8.1. Ed invero, la motivazione sul punto non appare contraddittoria o illogica, atteso che la Corte indica le ragioni per cui, dal compendio probatorio, non era escludere la particella 149 di proprietà del Bucci.
Invero, ritiene insussistente la prova certa dell’origine vegetale del terreno stante il fatto che le analisi svolte dal teste Scocchera erano state eseguite su campioni prelevati dai cumuli in superficie nel dicembre 2013, quindi a distanza da un anno e mezzo dall’ultimo scarico, pertanto risultando meno attendibili rispetto a quelle effettuate dall’ARTA Abruzzo, dal Corpo Forestale e dai Carabinieri nel giugno 2012. La sentenza di primo grado, inoltre, considera anche gli odori molesti che provenivano dal luogo in ragione del ristagno di acqua e percepiti da tutti i presenti. Del resto, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (in questo senso; Cass., sez. 2, sentenza n. 5336 del 09/01/2018).
Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie e, pertanto, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
9. Resta, infine, da esaminare l’ultimo motivo, che il Collegio reputa, invece fondato.

9.1. Ed invero, va premesso che, in tema di danno ambientale, è legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ. (in questo senso: Cass., Sez. 3, sentenza n. 34789 del 22/06/2011). In altre parole, il cittadino non si deve dolere del degrado dell'ambiente, ma deve far valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni (sul tema anche: Cass., Sez. 1, sentenza n. 10337 del 12/10/1992 in cui questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nel capo relativo agli interessi civili, sul rilievo che era stato accertato che le esalazioni maleodoranti ed insalubri, provenienti da un allevamento di galline, avevano cagionato alle parti civili affezioni morbose cui era conseguita invalidità temporanea).

9.2. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Sulmona, con giudizio condiviso dalla Corte d’appello, liquida il risarcimento dei danni in euro 5000 per parte civile, data la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio. Tuttavia non risulta sufficientemente motivato e provato il danno - di cui, peraltro, pur non essendo stata specificata la natura, è ragionevole ipotizzare, in considerazione della natura dello stesso, che si tratti di danno morale -, e i giudici di merito sembrano in effetti accordare un risarcimento per un danno la cui titolarità spetterebbe in via esclusiva allo Stato. Se, infatti, è indubbio che le condotte, consistite in un livellamento della zona in precedenza ricca di vegetazione ed animali, divenuta sostanzialmente una discarica con esalazione di odori maleodoranti in ragione del ristagno di acqua, in astratto possono comportare un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute (v., in senso conforme: Sez. 1, n. 31477 del 28/05/2013 - dep. 22/07/2013, Laudicina, Rv. 256784, con riferimento all'emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale), è tuttavia altrettanto indubbio che, affinché possa essere accolta la pretesa risarcitoria, la parte civile deve provare in concreto di aver subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita, dati che, nel caso di specie, non emergono con evidenza né risultano essere stati dedotti o provati.

9.3. Va ricordato, del resto, con riferimento al tema della responsabilità civile per danno all'ambiente, che l'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) dava attuazione, in Italia, al principio comunitario “chi inquina paga”, secondo cui i costi dell'inquinamento devono essere sopportati dal responsabile, attraverso l'introduzione, quale forma particolare di tutela, dell'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente a seguito di una qualsiasi attività compiuta in violazione di un dispositivo di legge. Si tratta di una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale connessa a fatti, dolosi o colposi, che cagionino un danno “ingiusto” all'ambiente, dove l'ingiustizia è individuata nella violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è esclusivamente lo Stato. Per la valutazione non può farsi ricorso ai parametri utilizzati per i beni patrimoniali in senso stretto, ma deve tenersi conto della natura di bene immateriale dell'ambiente, nonché della particolare rilevanza del valore d'uso della collettività che usufruisce e gode di tale bene. Da ciò discende il superamento della funzione compensativa del risarcimento, data la peculiarità del danno ambientale che consiste nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento (vedi Cass. civ., 9.4.1992, n. 4362). Lo Stato quindi risulta legittimato in via esclusiva per quel che attiene al risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (in questo senso: Cass., Sez. 3, sentenza n. 24677 del 9/07/2014).

10. Il deficit motivazionale sul punto, deve, pertanto, essere sanato, con conseguente necessità annullamento con rinvio della sentenza davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, in applicazione del disposto dell’art. 622, c.p.p.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2019