MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 25 Settembre 2007
Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Gazzetta Ufficiale N. 282 del 4 Dicembre 2007
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella
legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23
aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento della direttive
92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, che attua la direttiva 98/69/CE,
relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da
emissioni dei veicoli a motore e che modifica la direttiva
70/220/CEE;
Vista la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 161 del 14 giugno 2006, relativa alle
emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a
motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del
21 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 161 del 22 giugno 2007, che stabilisce, conformemente
alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una
prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di
condizionamento d'aria,
A d o t t a
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico europeo
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l'omologazione CE
o l'omologazione nazionale dei veicoli in materia di emissioni
provenienti dagli impianti di condizionamento d'aria installati sui
veicoli e per l'utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce,
inoltre, le disposizioni concernenti l'adeguamento e la ricarica
degli impianti predetti.

Art. 2.
1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore delle
categorie M1 ed N1 definiti nell'allegato II al decreto del Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, di attuazione
della direttiva 70/156/CE, come modificato dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento
della direttiva 2001/116/CE. Ai fini del presente decreto, i veicoli
della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui
all'allegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva
70/220/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 21 dicembre 1999, di attuazione della direttiva
98/69/CE.

Art. 3.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "veicolo": qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo di
applicazione del presente decreto;
b) "tipo di veicolo": un tipo definito nell'allegato II, sezione
B, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974 come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002;
c) "impianto di condizionamento d'aria": qualsiasi sistema la cui
funzione principale e' quella di ridurre la temperatura e l'umidita'
dell'aria nell'abitacolo di un veicolo;
d) "sistema a doppio evaporatore": un sistema in cui un
evaporatore e' montato nel compartimento motore e l'altro in un
compartimento diverso del veicolo; tutti gli altri sistemi sono
considerati "sistemi ad evaporatore unico";
e) "gas fluorurati ad effetto serra": gli idrofluorocarburi
(HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SE6) di cui
all'allegato A del protocollo di Kyoto e preparati contenenti dette
sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento
(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
f) "idrofluorocarburi": un composto organico formato da carbonio,
idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha piu' di sei atomi di
carbonio;
g) "perfluorocarburi": un composto organico formato unicamente da
carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha piu' di sei atomi di
carbonio;
h) "potenziale di riscaldamento globale": il potenziale di
riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra
rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di
riscaldamento globale (GWP) e' calcolato sulla base del potenziale di
riscaldamento in cento anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad
un chilogrammo di CO2. I dati pertinenti sono quelli pubblicati nella
terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo
sui cambiamenti climatici ("valori del potenziale di riscaldamento
globale dell'IPCC 2001");
i) "preparato": una miscela composta da due o piu' sostanze di
cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale
di riscaldamento globale complessivo del preparato e' determinato
conformemente alla parte 2 dell'allegato al presente decreto;
l) "adeguamento": installazione su un veicolo di un impianto di
condizionamento d'aria avvenuta dopo l'immatricolazione del veicolo
medesimo.

Art. 4.
1 . E' consentito il rilascio dell'omologazione CE o
dell'omologazione nazionale, in relazione alle emissioni degli
impianti di condizionamento d'aria, solamente ai tipi di veicoli che
soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. Ai fini del rilascio dell'omologazione completa dei veicoli ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, i fabbricanti forniscono
informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato negli impianti di
condizionamento dell'aria installati sui veicoli nuovi.
3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di impianti di
condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad
effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a
150, deve essere assicurato che, conformemente alla prova armonizzata
di rilevamento delle perdite di cui al regolamento (CE) n. 706/2007
della Commissione del 21 giugno 2007, il tasso di perdita di tali gas
non superi i limiti massimi ammissibili di cui all'art. 5.

Art. 5.
1. A decorrere dal 21 dicembre 2007, non e' consentito, per motivi
legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria:
a) rifiutare il rilascio, per un nuovo tipo di veicolo,
dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione di veicoli nuovi, se il veicolo munito di impianto di
condizionamento d'aria destinato a contenere gas fluorurati ad
effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a
150 e' conforme ai requisiti del presente decreto.
2. A decorrere dal 21 giugno 2008, non e' consentito il rilascio
dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per tipi di
veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a
contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di
riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita
di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto
serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas
fluorurato ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio
evaporatore.
3. A decorrere dal 21 giugno 2009, per i nuovi veicoli muniti di
impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas
fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento
globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale
impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra
l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas
fluorurati ad effetto serra l'anno per un sistema a doppio
evaporatore:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita'
che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7,
comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e la messa in circolazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, non e' piu' consentito
rilasciare omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di
veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a
contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di
riscaldamento globale superiore a 150.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di
impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas
fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento
globale superiore a 150:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita'
che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7,
comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e la messa in circolazione.

Art. 6.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli impianti di condizionamento
d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un
potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non possono
essere utilizzati per l'adeguamento dei veicoli omologati da tale
data in poi. A decorrere dal 1° gennaio 2017 tali impianti di
condizionamento d'aria non possono essere utilizzati per
l'adeguamento di nessun veicolo.
2. Gli impianti di condizionamento d'aria installati su veicoli
omologati dal 1° gennaio 2011 non devono essere riempiti con gas
fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento superiore
a 150. A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli impianti di
condizionamento d'aria installati su tutti i veicoli non devono
essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di
riscaldamento globale superiore a 150, tranne che per quanto riguarda
la ricarica di impianti di condizionamento d'aria contenenti tali gas
che sono stati istallati su veicoli prima di tale data.
3. Ai fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per
gli impianti di condizionamento d'aria e' vietato riempire, fino al
termine della necessaria riparazione, un impianto con gas fluorurato
ad effetto serra se nell'impianto stesso sono state rilevate perdite
abnormi di refrigerante.

Art. 7.
1. Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, e successive modificazioni, e' modificato
conformemente alla parte 1 dell'allegato al presente decreto che ne
costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro dei trasporti: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 179

Allegato