Corte di giustizia (Quarta Sezione) 16 giugno 2022
«Impugnazioni – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento (UE) n. 944/2013 – Classificazione della pece di catrame di carbone ad alta temperatura tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 giugno 2022 (*)
«Impugnazioni – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento (UE) n. 944/2013 – Classificazione della pece di catrame di carbone ad alta temperatura tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Nelle cause riunite C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P,
aventi ad oggetto quattro impugnazioni proposte, a norma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 febbraio 2021,
SGL Carbon SE, con sede in Wiesbaden (Germania) (C‑65/21 P),
Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA, con sede in Oviedo (Spagna) (C‑73/21 P),
Deza a.s., con sede in Valašské Meziříčí (Repubblica ceca) (C‑74/21 P),
Bilbaína de Alquitranes SA, con sede in Lutxana-Baracaldo (Spagna) (C‑75/21 P),
rappresentate da M. Grunchard, P. Sellar e K. Van Maldegem, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da A. Dawes, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da W. Broere, M. Heikkilä e S. Mahoney, in qualità di agenti,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.- C. Bonichot (relatore), L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con le loro impugnazioni, la SGL Carbon SE, la Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA, la Deza a.s. e la Bilbaína de Alquitranes SA chiedono l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, rispettivamente SGL Carbon/Commissione (T‑639/18, non pubblicata; in prosieguo: «la prima sentenza impugnata», EU:T:2020:628), Industrial Química del Nalón/Commissione (T‑635/18; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2020:624), Deza/Commissione (T‑638/18, non pubblicata; in prosieguo: la «terza sentenza impugnata», EU:T:2020:627), e Bilbaína de Alquitranes/Commissione (T‑645/18, non pubblicata; in prosieguo: la «quarta sentenza impugnata», EU:T:2020:629) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali il Tribunale ha respinto i loro ricorsi per risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento controverso»), che ha classificato la pece di catrame di carbone ad alta temperatura tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 (GU 2011, L 83, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1272/2008»), ai suoi considerando da 5 a 8, recita come segue:
«(5) Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente, nell’ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato dodici anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura; su di essi si basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, “GHS”).
(6) Il presente regolamento fa seguito a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l’intenzione di contribuire all’armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell’ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati sul piano internazionale.
(7) I benefici per le imprese saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i paesi che recepiranno nella loro legislazione i criteri del GHS. La Comunità dovrebbe farsi promotrice di questo processo per indurre altri paesi a seguire il suo esempio e al fine di dare all’industria della Comunità un vantaggio concorrenziale.
(8) È quindi essenziale armonizzare le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del GHS, ma anche sulla base dell’esperienza acquisita nei quarant’anni di applicazione della legislazione comunitaria vigente in materia di sostanze chimiche e mantenendo il livello di protezione raggiunto grazie al sistema di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, alle classi di pericolo comunitarie che ancora non fanno parte del GHS e alle attuali norme di etichettatura e imballaggio».
3 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1272/2008 è cosi redatto:
«Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze [e] delle miscele (…). A tal fine:
a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
(...)».
4 L’articolo 3, primo comma, di tale regolamento dispone:
«Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato».
5 L’articolo 37 di detto regolamento verte sulla «procedura di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze». Tale articolo, al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Un’autorità competente può presentare all’agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di [fattori di moltiplicazione (in prosieguo: i “fattori M”)] ovvero una proposta di revisione».
6 Ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo 37 del regolamento, il comitato di valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (in prosieguo: il «CVR»), istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), adotta un parere su ogni proposta «presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni»; dopodiché l’ECHA «comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione».
7 La procedura di adozione delle classificazioni proposte è prevista all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento n. 1272/2008 nei seguenti termini:
«La Commissione, se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, presenta, senza ingiustificato ritardo, un progetto di decisione relativo all’inclusione di tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.
(...)».
8 L’allegato I di tale regolamento è intitolato «Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose». La sua parte introduttiva precisa che esso enuncia i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo.
9 L’allegato I, punto 4.1.1.1, di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:
«a) Per “tossicità acuta per l’ambiente acquatico” s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di causare danni a un organismo acquatico sottoposto a un’esposizione di breve durata.
(...)
g) Per “tossicità cronica per l’ambiente acquatico” s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti avversi su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo.
(...)».
10 Al punto 4.1.3, intitolato «Criteri di classificazione delle miscele», il medesimo allegato così prevede:
«4.1.3.1. Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze, ovvero le categorie Acuto 1 e Cronico da 1 a 4. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione.
I “componenti rilevanti” di una miscela sono quelli che sono classificati nella categoria “Acuto 1” o “Cronico 1” e sono presenti in concentrazione dello 0,1% (p/p) o più, e quelli che sono classificati nelle categorie “Cronico 2”, “Cronico 3” o “Cronico 4” e sono presenti in concentrazione dell’1% (p/p) o più, a meno che si possa supporre (come nel caso dei componenti altamente tossici, cfr. 4.1.3.5.5.5) che un componente presente in concentrazione inferiore sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come pericolosa per l’ambiente acquatico. In generale, per le sostanze classificate nella categoria “Acuto 1” o nella categoria “Cronico 1” si prende in considerazione la concentrazione di (0,1/M)%. (Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5).
4.1.3.2. Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 4.1.2.
La procedura di classificazione per tappe comprende:
– una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove,
– una classificazione in base a principi ponte,
– il ricorso alla “somma dei componenti classificati” e/o a una “formula di additività”».
11 Al punto 4.1.3.5.5, intitolato «Metodo della somma», il medesimo allegato così prevede:
«(...)
4.1.3.5.5.1.1. Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cronico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3.
4.1.3.5.5.1.2. Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici. In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una “sottoclassificazione” della miscela. È quindi necessario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5».
12 Al punto 4.1.3.5.5.3, intitolato «Classificazione per la categoria Acuto 1», il medesimo allegato recita:
«4.1.3.5.5.3.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in%) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25%, l’intera miscela viene classificata nella categoria Acuto 1.
(...)».
13 Al punto 4.1.3.5.5.4, intitolato «Classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4», il medesimo allegato così prevede:
«4.1.3.5.5.4.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle concentrazioni (in%) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25%, l’intera miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata».
14 Al punto 4.1.3.5.5.5, intitolato «Miscele di componenti altamente tossici», il medesimo allegato così dispone:
«4.1.3.5.5.5.1. I componenti di categoria Acuto 1 e Cronico 1 con tossicità inferiore a 1 mg/l e/o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni. Quando una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1, si applica:
– o la procedura per tappe successive di cui ai punti 4.1.3.5.5.3 e 4.1.3.5.5.4 utilizzando una somma ponderata ottenuta moltiplicando per un determinato fattore le concentrazioni dei componenti della categoria Acuto 1 e della categoria Cronico 1, anziché sommare semplicemente le percentuali. Ciò significa che la concentrazione dei componenti classificati nella categoria “Acuto 1” nella colonna a sinistra della tabella 4.1.1 e la concentrazione dei componenti classificati nella categoria “Cronico 1” nella colonna a sinistra della tabella 4.1.2 sono moltiplicate per il fattore appropriato. I fattori moltiplicatori da applicare a questi componenti sono definiti in base al valore di tossicità, come indicato nella tabella 4.1.3. Pertanto, per classificare una miscela contenente componenti classificati nella categoria Acuto/Cronico 1 è necessario conoscere il valore del fattore M per poter applicare il metodo della somma;
(...)».
Fatti e sentenze impugnate
15 La SGL Carbon (causa C‑65/21 P) è la società madre di un gruppo di imprese di prodotti in carbonio e grafite, di cui la pece di catrame di carbone ad alta temperatura (in prosieguo: la «PCCAT») è una delle materie prime. La Química del Nalón (causa C‑73/21 P), la Deza (causa C‑74/21 P) e la Bilbaína de Alquitranes (causa C‑75/21 P) sono produttrici di tale sostanza.
16 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 16 a 23 delle sentenze impugnate nei seguenti termini:
«16 La PCCAT, secondo la sua descrizione nelle tabelle 3.1 e 3.2 di cui all’allegato VI del regolamento n. 1272/2008, è il residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura, una sostanza solida nera con punto di rammollimento approssimativo tra i 30°C e i 180°C, composta principalmente da una miscela complessa di almeno tre idrocarburi aromatici a nuclei condensati. (...) La PCCAT è principalmente utilizzata per la produzione di leganti per elettrodi per l’industria dell’alluminio e per la siderurgia.
17 Nel settembre 2010, il Regno dei Paesi Bassi ha presentato all’ECHA un fascicolo, conformemente all’articolo 37 del regolamento n. 1272/2008, in cui proponeva che la PCCAT fosse classificata come cancerogena 1A (H350), mutagena 1B (H340), tossica per la riproduzione 1B (H360FD), e come sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).
18 Dopo aver ricevuto osservazioni sul fascicolo in questione durante una consultazione pubblica, l’ECHA ha rinviato tale fascicolo al CVR.
19 Il 21 novembre 2011 il CVR ha adottato un parere sulla PCCAT che confermava per consenso la proposta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Tale parere era accompagnato da un documento di base contenente l’analisi dettagliata del CVR (…) e da un documento contenente le risposte del Regno dei Paesi Bassi alle osservazioni presentate sul fascicolo predisposto da tale Stato membro.
20 Per quanto riguarda la classificazione della PCCAT tra le sostanze di tossicità per l’ambiente acquatico, il CVR ha indicato nel suo parere, come proposto dal Regno dei Paesi Bassi nel suo fascicolo presentato all’ECHA, che essa non poteva essere fondata sui dati risultanti da studi effettuati secondo l’approccio “Water-Accommodated Fraction” (approccio della frazione adeguata all’acqua […]). Il CVR ha motivato tale considerazione indicando, da un lato, che tali dati erano stati ottenuti in assenza di irradiazione agli ultravioletti (UV), mentre taluni componenti idrocarburi aromatici policiclici (in prosieguo: gli “IPA”) del[la] PCCAT sarebbero fototossici, e, dall’altro, che gli studi in questione erano stati effettuati soltanto con un unico carico. Come era stato proposto dal Regno dei Paesi Bassi nel suo fascicolo sottoposto all’ECHA, esso ha quindi ritenuto che la classificazione di tale sostanza dovesse essere fondata su un approccio diverso, consistente nel considerare la PCCAT come una miscela. Secondo tale approccio, i 16 componenti IPA della PCCAT, che sono stati definiti come sostanze prioritarie dall’Environmental Protection Agency (EPA – Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente), e per i quali erano disponibili dati sufficienti riguardanti gli effetti e l’esposizione, sono stati analizzati separatamente in funzione dei loro effetti di tossicità per l’ambiente acquatico. Applicando il metodo di cui al punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008, consistente nel trovare la somma dei risultati ottenuti dall’attribuzione [dei “fattori M”] ai vari IPA per dare maggior peso ai componenti della PCCAT altamente tossici (in prosieguo: il “metodo della somma”), detta analisi aveva dimostrato, secondo il parere del CVR, che la PCCAT doveva essere classificata tra le sostanze di tossicità per l’ambiente acquatico Acuto 1 (H400) e di tossicità per l’ambiente acquatico Cronico 1 (H410).
21 Il 2 ottobre 2013, sulla base del parere del CVR, la Commissione europea ha adottato il regolamento [controverso]. Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), i), e lettera b), i), del regolamento [controverso], in combinato disposto con gli allegati II e IV del medesimo regolamento, la PCCAT è stata classificata tra le sostanze cancerogene di categoria 1A (H350), mutagene di categoria 1B (H340), tossiche per la riproduzione di categoria 1B (H360FD), di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento [controverso], tale classificazione era applicabile a decorrere dal 1° aprile 2016. Ai sensi del considerando 5 del regolamento [controverso] per quanto riguarda la PCCAT era previsto un periodo di transizione più lungo prima che intervenisse l’obbligo di applicazione della classificazione armonizzata, per consentire agli operatori di adempiere gli obblighi conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici atte a provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all’articolo 3 nonché all’allegato III della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU 2008, L 260, pag. 13).
22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2013 e registrato con il numero di causa T‑689/13, [le ricorrenti e diverse altre società hanno] proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento [controverso] nella parte in cui classificava la PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).
23 Con sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767), il Tribunale ha annullato il regolamento [controverso] nella parte in cui classificava la PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410)».
17 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 dicembre 2015, la Commissione ha proposto un’impugnazione avverso la sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767).
18 Con sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), la Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
19 Con ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2018, le ricorrenti e altre due società hanno proposto ciascuna un’azione di risarcimento dei danni asseritamente subìti a causa dell’illegittima classificazione, da parte del regolamento controverso, della PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410).
20 Esse hanno sostenuto, da una parte, che l’illegittimità di tale classificazione, come constatata dalla sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767), confermata dalla sentenza della Corte del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Esse hanno sostenuto, dall’altra parte, che tale illegittimità aveva causato loro un danno finanziario per un importo totale di EUR 1 022 172 costituito dalla somma dei seguenti costi: in primo luogo, i costi generati dall’adattamento dell’imballaggio nonché dalle modalità di trasporto quali risulterebbero dai regolamenti tipo delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose, vale a dire, in particolare, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose e il codice marittimo internazionale delle merci pericolose; in secondo luogo, i costi aggiuntivi, generati dalla classificazione prevista dal regolamento controverso, al fine di aggiornare le schede dei dati di sicurezza conformemente al regolamento n. 1907/2006; in terzo luogo, i costi generati dall’adeguamento alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU 2012, L 197, pag. 1), che la classificazione illegittima della PCCAT avrebbe reso applicabile nei loro confronti.
21 Con sei sentenze pronunciate il 16 dicembre 2020, tra cui le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto in termini identici tali ricorsi per risarcimento danni, con la motivazione che la prima condizione per impegnare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, non era soddisfatta.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
22 Con decisione del 19 ottobre 2021, le cause C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
23 Con le loro rispettive impugnazioni, identicamente formulate, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare le sentenze impugnate;
– rinviare le cause dinanzi al Tribunale, e
– riservare le spese del presente procedimento affinché il Tribunale si pronunci al riguardo dopo aver provveduto a un nuovo esame della causa.
24 La Commissione, il Regno di Spagna e l’ECHA chiedono che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni e
– condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
25 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sollevano sei motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
26 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 71 della prima sentenza impugnata, al punto 72 della seconda sentenza impugnata, al punto 69 della terza sentenza impugnata e al punto 72 della quarta sentenza impugnata, respingendo perché irricevibile il motivo vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo dovere di diligenza in quanto tale motivo non era stato sollevato in modo specifico e autonomo negli atti introduttivi del giudizio. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che tale motivo doveva essere distinto dal motivo secondo cui la Commissione era incorsa in un errore manifesto di valutazione non tenendo conto di un fattore rilevante per la classificazione della PCCAT. Avendo sollevato nei loro ricorsi l’errore manifesto di valutazione della Commissione, le ricorrenti non avrebbero avuto bisogno di sollevare per di più il motivo relativo ad una violazione da parte della Commissione del suo dovere di diligenza.
27 La Commissione, sostenuta dall’ECHA, e il governo spagnolo contestano tale argomento e ritengono che il primo motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
28 Ai punti delle sentenze impugnate di cui al punto 26 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il motivo vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo dovere di diligenza constatando che le ricorrenti non avevano dedotto tale violazione in modo specifico e autonomo nei loro atti introduttivi, ma solo nelle loro repliche, e che tale motivo non poteva neppure essere considerato come l’ampliamento di un motivo già contenuto in tali ricorsi.
29 Le ricorrenti adducono, in sostanza, che il motivo vertente sulla violazione del dovere di diligenza non è distinto da quello relativo all’errore manifesto di valutazione che esse avevano sollevato nei loro ricorsi, del quale costituirebbe solo un ampliamento.
30 Il dovere di diligenza, che è insito nel principio di buon andamento dell’amministrazione e che si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone che tale amministrazione agisca con accuratezza e prudenza [sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 92 e 93, e del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 34].
31 Esso grava sulle istituzioni dell’Unione nell’esercizio del loro potere discrezionale. Pertanto, quando una parte deduce in giudizio un manifesto errore di valutazione commesso dalla competente istituzione, il giudice dell’Unione deve valutare se tale istituzione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenze del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punto 77, e del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a., C‑691/15 P, EU:C:2017:882, punto 35).
32 Da tale giurisprudenza della Corte risulta che il motivo relativo alla violazione del dovere di diligenza coincide frequentemente con quello relativo all’errore manifesto di valutazione. È vero che la presa in considerazione in modo accurato e imparziale di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie non è sufficiente, di per sé, a premunire l’istituzione interessata da un errore manifesto di valutazione. Tuttavia, una violazione, da parte di tale istituzione, del suo dovere di diligenza ne è la causa più ordinaria.
33 Così è stato, ebbene, per l’errore manifesto di valutazione compiuto dalla Commissione nel caso di specie classificando la PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) sulla base dei suoi componenti, quale constatato dal Tribunale al punto 30 della sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767), per il motivo che la Commissione era «venuta meno al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti». Al punto 55 della sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882, punto 55), la Corte ha confermato tale constatazione del Tribunale.
34 Orbene, dai punti 55, 46, 46 e 45 degli atti introduttivi del giudizio, rispettivamente, della SGL Carbon, della Química del Nalón, della Deza e della Bilbaína de Alquitranes, risulta che queste ultime contestavano alla Commissione di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione. Tale errore costituisce peraltro il fondamento stesso delle loro domande risarcitorie, come ricordato dal Tribunale al punto 61 della prima sentenza impugnata, al punto 62 della seconda sentenza impugnata, al punto 59 della terza sentenza impugnata e al punto 62 della quarta sentenza impugnata.
35 Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere in quanto irricevibile il motivo vertente sulla violazione del dovere di diligenza considerandolo non l’ampliamento di un motivo già contenuto negli atti introduttivi, bensì un motivo autonomo sollevato tardivamente.
36 Tuttavia, il fatto che il motivo vertente sulla violazione del dovere di diligenza sia stato erroneamente considerato autonomo e, di conseguenza, respinto in quanto tardivo non ha inciso sull’esame dei ricorsi in primo grado, dal momento che tale argomento si confonde, come risulta dai punti 32 e 33 della presente sentenza, con quello relativo all’errore manifesto di valutazione, che è stato sollevato negli atti introduttivi del giudizio, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, e che è stato esaminato e respinto dal Tribunale. Inoltre e in ogni caso, all’ultima frase del punto 114 della prima sentenza impugnata, del punto 115 della seconda sentenza impugnata, del punto 112 della terza sentenza impugnata e del punto 115 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto nel merito al motivo vertente sulla violazione del dovere di diligenza, anche se ad abundantiam, considerando che tale violazione non era sufficientemente qualificata per impegnare la responsabilità dell’Unione.
37 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto inconferente.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
38 Con il quarto motivo delle loro rispettive impugnazioni, che occorre esaminare in seguito al primo motivo, dal momento che solleva, come quest’ultimo, un’asserita violazione del dovere di diligenza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio della prudenza e della diligenza. A sostegno di tale motivo, esse citano i punti 104 e 105 della prima sentenza impugnata, i punti 105 e 106 della seconda sentenza impugnata, i punti 102 e 103 della terza sentenza impugnata e i punti 105 e 106 della quarta sentenza impugnata.
39 Con la prima parte di tale motivo, esse contestano al Tribunale di aver verificato, basandosi sul parere del CVR, se la solubilità fosse espressamente menzionata nel regolamento n. 1272/2008 come uno degli elementi pertinenti, invece di esaminare se la Commissione avesse rispettato il principio di diritto costante secondo cui tutti gli elementi pertinenti devono essere presi in considerazione. L’argomento del Tribunale sarebbe, di conseguenza, privo di pertinenza rispetto ai termini dei loro ricorsi.
40 Con la seconda parte di tale motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto unicamente del parere del CVR per valutare se la Commissione avesse agito con prudenza e diligenza, allorché tale comitato non è di per sé tenuto alla prudenza e alla diligenza.
41 La Commissione, sostenuta dall’ECHA, e il governo spagnolo contestano la fondatezza di tale motivo.
Giudizio della Corte
42 Con la prima parte del quarto motivo, le ricorrenti allegano, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che l’illecito della Commissione era consistito in una violazione del regolamento n. 1272/2008, mentre tale illecito consiste, come esse avevano esposto nei loro ricorsi, nell’omessa considerazione di tutti gli elementi pertinenti, vale a dire in una violazione del dovere di diligenza.
43 Come il Tribunale ha ricordato nelle sentenze impugnate, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
44 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, il Tribunale ha considerato, rispettivamente al punto 61 della prima sentenza impugnata, al punto 62 della seconda sentenza impugnata, al punto 59 della terza sentenza impugnata e al punto 62 della quarta sentenza impugnata, «che la norma violata, come dichiarato dal Tribunale e poi dalla Corte nelle loro rispettive sentenze, si trova nel punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I di detto regolamento, e che si tratta del metodo della somma».
45 Occorre rilevare che tale metodo di classificazione delle miscele pericolose per l’ambiente acquatico consiste nel calcolare la somma delle concentrazioni dei componenti rientranti nelle categorie di tossicità acuta o cronica, ponderate, ciascuna, dal fattore M corrispondente al loro profilo di tossicità. Come osservato dalla Corte al punto 51 della sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), tale metodo poggia sull’ipotesi secondo cui i componenti presi in considerazione sono al 100% solubili. Orbene, la PCCAT aveva rilasciato i suoi componenti solamente in una misura limitata rivelandosi come una sostanza molto stabile, come ha giustamente considerato il Tribunale al punto 32 della sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767).
46 Da questa constatazione il Tribunale ha dedotto, al punto 30 di quest’ultima sentenza, non che la Commissione avesse violato il metodo della somma, ma che avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicare tale metodo per calcolare la tossicità acquatica della PCCAT. Ai punti da 49 a 55 della sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), la Corte ha considerato che tale valutazione del Tribunale non era viziata da alcun errore di diritto.
47 A tal riguardo, occorre ricordare che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione può sorgere senza che sia stata violata una determinata norma giuridica. Risulta infatti da una giurisprudenza costante della Corte che tale responsabilità può sorgere anche, qualora un’istituzione faccia applicazione di una norma giuridica determinata intesa a conferire diritti ai singoli, a causa della violazione manifesta e grave, da parte di tale istituzione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 55; del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 43, nonché del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 30).
48 Nel caso di specie, la constatazione operata dal Tribunale ai punti delle sentenze impugnate citati al punto 44 della presente sentenza, secondo cui la Commissione ha violato il metodo della somma, sembra ignorare la portata sia della sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767), sia della sentenza della Corte del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882).
49 Tuttavia, dalla lettura delle sentenze impugnate nel loro complesso risulta che la qualificazione dell’illecito della Commissione come una violazione della regola del metodo della somma non corrisponde alla posizione finale adottata dal Tribunale in dette sentenze.
50 Occorre infatti osservare che il Tribunale ha dichiarato, al punto 89 della prima sentenza impugnata, al punto 90 della seconda sentenza impugnata, al punto 87 della terza sentenza impugnata e al punto 90 della quarta sentenza impugnata, di voler esaminare se la «trasgressione» della Commissione costituisse una violazione sufficientemente qualificata alla luce delle considerazioni che avevano indotto il Tribunale, nella sentenza del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767), e poi la Corte, nella sentenza del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), a constatare che la Commissione era incorsa in un errore manifesto di valutazione in sede di classificazione della PCCAT. Peraltro, nell’ambito di tale esame, il Tribunale ha ricordato, al punto 100 della prima sentenza impugnata, al punto 101 della seconda sentenza impugnata, al punto 98 della terza sentenza impugnata e al punto 101 della quarta sentenza impugnata, che, ai sensi delle sentenze di annullamento, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione «quando ha applicato il metodo della somma».
51 In tali circostanze, pur avendo menzionato in taluni punti delle sentenze impugnate la violazione della regola del metodo della somma, il Tribunale ha in realtà inteso riferirsi alla cattiva applicazione di quest’ultima da parte della Commissione.
52 Di conseguenza, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha rimesso in discussione gli accertamenti compiuti nelle sentenze di annullamento, secondo cui l’illegittimità dell’atto controverso era imputabile a un manifesto errore di valutazione della Commissione, consistente nell’omessa considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti nel quadro della classificazione della PCCAT.
53 A tal riguardo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nell’ambito della prima parte del quarto motivo, l’esame, ai punti contestati delle sentenze impugnate, della questione se la solubilità fosse espressamente menzionata nel regolamento n. 1272/2008 risulta pertinente al fine di valutare se l’errore della Commissione, constatato dal Tribunale e poi dalla Corte, fosse intenzionale o inescusabile.
54 La prima parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta.
55 Con la seconda parte del medesimo motivo, diretta contro i punti 104 e 105 della prima sentenza impugnata, i punti 105 e 106 della seconda sentenza impugnata, i punti 102 e 103 della terza sentenza impugnata nonché i punti 105 e 106 della quarta sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di essersi riferito unicamente al parere del CVR per concludere che la Commissione aveva agito come avrebbe fatto un’amministrazione normalmente prudente e diligente, ignorando che tale comitato non era tenuto alla prudenza e alla diligenza.
56 Occorre anzitutto rilevare, da un lato, che, per valutare la gravità dell’errore di valutazione compiuto dalla Commissione nella classificazione della PCCAT, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 88 a 108 della prima sentenza impugnata, ai punti da 89 a 109 della seconda sentenza impugnata, ai punti da 86 a 106 della terza sentenza impugnata e ai punti da 89 a 109 della quarta sentenza impugnata, elementi diversi dalla relazione del CVR, specificamente affrontati ai punti delle sentenze impugnate di cui al punto precedente. Di conseguenza, non si può sostenere che il Tribunale si sia basato esclusivamente sul parere del CVR per concludere che la Commissione aveva agito come avrebbe fatto un’amministrazione normalmente prudente e diligente.
57 Dall’altro lato, è giocoforza constatare che il Tribunale non ha affermato, ai punti delle sentenze impugnate di cui al punto 56 della presente sentenza, che il CVR era tenuto a prudenza e diligenza. Di conseguenza, sebbene le ricorrenti abbiano inteso contestare al Tribunale di aver considerato che la Commissione poteva rimettersi al parere del CVR e svincolarsi al riguardo dal suo obbligo di prudenza e di diligenza, tale allegazione non trova alcun sostegno nei suddetti punti.
58 Da quanto precede risulta che la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
59 Ne consegue che il quarto motivo delle impugnazioni deve essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
60 Le ricorrenti sostengono che, al punto 98 della prima sentenza impugnata, al punto 99 della seconda sentenza impugnata, al punto 96 della terza sentenza impugnata e al punto 99 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso che il punto 4.1.3.5.5 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 non poteva essere considerato, alla data di adozione del regolamento controverso, una regola chiara quanto al margine di discrezionalità di cui disponeva la Commissione nell’applicazione del metodo della somma. Orbene, tale conclusione sarebbe fondata su un’errata comprensione della loro argomentazione. Nei loro atti di ricorso esse avrebbero fatto valere che la Commissione non aveva tenuto conto di un elemento rilevante, ovvero la solubilità della PCCAT, mentre, secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, solubilità inclusa. Pertanto, rispondendo alla questione se la disposizione di cui trattasi fosse una regola chiara, il Tribunale si sarebbe concentrato su un argomento che le ricorrenti non avevano sollevato.
61 Il Tribunale avrebbe poi constatato che la suddetta disposizione non indicava espressamente che dovesse essere presa in considerazione la solubilità di una sostanza specifica. Secondo le ricorrenti, l’assenza di menzione espressa di un punto nel testo di un atto dell’Unione non può esonerare la Commissione dall’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti. Il Tribunale avrebbe ignorato il principio generale di diritto secondo cui, indipendentemente dalla lettera del testo, tutti gli elementi pertinenti devono essere presi in considerazione.
62 Inoltre, secondo le ricorrenti, le difficoltà fattuali e scientifiche comportate dalla classificazione delle sostanze, come descritte dal Tribunale, sono irrilevanti in quanto, nel caso di specie, dovendosi valutare la «tossicità acquatica» della PCCAT, era ovvio che occorreva tener conto della solubilità di tale sostanza. Pertanto, le osservazioni del Tribunale che compaiono ai punti 96 e 97 della prima sentenza impugnata, ai punti 97 e 98 della seconda sentenza impugnata, ai punti 94 e 95 della terza sentenza impugnata e ai punti 97 e 98 della quarta sentenza impugnata, non sarebbero pertinenti tenuto conto della giurisprudenza chiara e consolidata ricordata al punto 35 della sentenza della Corte del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), che impone alla Commissione di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, tutti gli elementi pertinenti in sede di classificazione di una sostanza.
63 La Commissione, sostenuta dall’ECHA, e il governo spagnolo contestano tale argomento.
Giudizio della Corte
64 Come ricordato al punto 43 della presente sentenza, l’illecito commesso da un’istituzione dell’Unione può far sorgere la responsabilità di quest’ultima solo a condizione di essere sufficientemente qualificato.
65 Tra gli elementi che il giudice dell’Unione può essere indotto a prendere in considerazione per valutare se tale condizione è soddisfatta figurano, in particolare, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata o male applicata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma lascia all’autorità dell’Unione, nonché il carattere scusabile o inescusabile di un eventuale errore di diritto o di valutazione (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punti 55 e 56; del 25 gennaio 2007, Robins e a., C‑278/05, EU:C:2007:56, punto 70, nonché del 19 giugno 2014, Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 102).
66 Di conseguenza, rientra nella funzione del giudice dell’Unione, quando deve valutare se un illecito commesso da un’istituzione possa impegnare la responsabilità dell’Unione, esaminare tutti gli elementi pertinenti al riguardo, quali gli elementi summenzionati, anche se non sono menzionati dalle parti.
67 Ne consegue che le ricorrenti non possono contestare al Tribunale di essersi pronunciato, ai punti delle sentenze impugnate di cui al punto 60 della presente sentenza, sul grado di chiarezza del metodo della somma, mentre esse non avevano menzionato tale elemento nelle loro memorie.
68 Anche supponendo che le ricorrenti abbiano inteso inoltre censurare nel merito la valutazione del Tribunale contenuta negli stessi punti delle sentenze impugnate, secondo la quale la norma di cui all’allegato I, punto 4.1.3.5.5, del regolamento n. 1272/2008 manca di chiarezza, esse non hanno tuttavia presentato argomenti in grado di rimettere in discussione tale valutazione, fondata sulla constatazione che la formulazione di tale regola non indica che la sua applicabilità può variare secondo la solubilità della miscela.
69 Da quanto precede risulta che il secondo motivo delle impugnazioni deve essere respinto.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
70 Le ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di aver dichiarato, ai punti 105 e 107 della prima sentenza impugnata, ai punti 106 e 108 della seconda sentenza impugnata, ai punti 103 e 105 della terza sentenza impugnata e ai punti 106 e 108 della quarta sentenza impugnata, che il quadro giuridico della causa era complesso e che tale complessità poteva giustificare che la Commissione non avesse tenuto conto della solubilità della PCCAT nell’applicare il metodo della somma.
71 Infatti, al fine di limitare la concessione di spese, il Tribunale stesso avrebbe dichiarato, al punto 22 dell’ordinanza del 25 settembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2019:698), che la stessa norma giuridica era chiara. Pertanto, secondo le ricorrenti, non fornendo alcun motivo che giustificasse una tale divergenza, il Tribunale avrebbe insufficientemente motivato la sua decisione, in violazione dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
72 La Commissione, sostenuta dall’ECHA, e il governo spagnolo ritengono che tale motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
73 Occorre anzitutto rilevare che non esiste contraddizione tra, da un lato, la constatazione, nelle sentenze impugnate, della complessità del contesto normativo relativo alla classificazione della PCCAT e, dall’altro, l’argomentazione di cui al punto 22 dell’ordinanza del 25 settembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2019:698), secondo la quale le questioni sollevate dalla classificazione della PCCAT nell’ambito del ricorso diretto contro tale classificazione non erano atipiche e complesse al punto da giustificare il rinvio dell’esame di tale ricorso ad una sezione ampliata.
74 Inoltre, le ricorrenti non espongono in che modo la divergenza da esse lamentata tra le sentenze impugnate e tale ordinanza circa il grado di chiarezza del metodo della somma sarebbe di per sé, a ritenerla pure dimostrata, idonea a viziare dette sentenze di illegittimità.
75 In ogni caso, secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze non può, in linea di principio, estendersi fino ad imporre che esso giustifichi la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 gennaio 2017, Duravit e a./Commissione, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).
76 Da quanto precede risulta che il terzo motivo delle impugnazioni deve essere respinto.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
77 Con il loro quinto motivo le ricorrenti criticano l’insufficienza di motivazione dei punti 101 e 112 della prima sentenza impugnata, dei punti 102 e 113 della seconda sentenza impugnata, dei punti 99 e 110 della terza sentenza impugnata nonché dei punti 102 e 113 della quarta sentenza impugnata.
78 Con la prima parte di tale motivo, esse ritengono che il Tribunale non potesse, come ha fatto al punto 101 della prima sentenza impugnata, al punto 102 della seconda sentenza impugnata, al punto 99 della terza sentenza impugnata e al punto 102 della quarta sentenza impugnata, qualificare come «rigoroso» e «prudente» l’approccio della Commissione, sebbene esso fosse viziato da un errore manifesto di valutazione.
79 Con la seconda parte del motivo, le ricorrenti fanno valere che la motivazione del punto 112 della prima sentenza impugnata, del punto 113 della seconda sentenza impugnata, del punto 110 della terza sentenza impugnata e del punto 113 della quarta sentenza impugnata è viziata da una contraddizione, in quanto il Tribunale avrebbe constatato, da un lato, che le ragioni per le quali la PCCAT non era stata oggetto di una nuova classificazione dopo che quest’ultima era stata censurata non erano note e, dall’altro, che l’assenza di una nuova qualificazione mostrava le difficoltà riscontrate nella corretta applicazione del metodo della somma ed ostava così a che l’errore della Commissione potesse essere qualificato come «inescusabile».
80 La Commissione, sostenuta dall’ECHA, e il governo spagnolo ritengono che tale motivo non possa essere accolto.
Giudizio della Corte
81 Con la prima parte del motivo le ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia considerato, nei punti delle sentenze impugnate di cui al punto 78 della presente sentenza, che la Commissione aveva adottato un approccio rigoroso e prudente nel caso di specie, quando «ha applicato il metodo della somma seguendo rigorosamente la formulazione del punto 4.1.3.5.5 [dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008]», che essa «intendeva agire nei limiti delle sue competenze, il che, di regola, può essere considerato come un approccio prudente», e, facendo riferimento al paragrafo 75 delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:646), che «un siffatto approccio non può che essere lodato».
82 Occorre rilevare che tale argomento si basa su una lettura erronea delle sentenze impugnate.
83 Da un lato, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha qualificato come «prudente» non l’approccio della Commissione nel caso di specie, ma solo il fatto che un’istituzione agisca, in generale, nei limiti delle sue competenze. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione aveva inteso agire nel rispetto delle sue competenze e che, di conseguenza, il suo errore di valutazione non aveva carattere intenzionale o inescusabile.
84 Dall’altro lato, il Tribunale non ha omesso di ricordare, alla fine del punto 101 della prima sentenza impugnata, del punto 102 della seconda sentenza impugnata, del punto 99 della terza sentenza impugnata e del punto 102 della quarta sentenza impugnata, nonché all’inizio dei punti successivi di tali sentenze, che, nel caso di specie, l’approccio della Commissione si era rivelato errato e che esso era stato dichiarato viziato da un manifesto errore di valutazione da parte del Tribunale e della Corte.
85 Di conseguenza, la censura formulata dalle ricorrenti nella prima parte del quinto motivo è infondata.
86 La seconda parte del medesimo motivo riguarda la presunta motivazione contraddittoria dei punti delle sentenze impugnate menzionati al punto 79 della presente sentenza, nei quali il Tribunale ha tratto le conseguenze dalla circostanza, menzionata al punto 111 della prima sentenza impugnata, al punto 112 della seconda sentenza impugnata, al punto 109 della terza sentenza impugnata e al punto 112 della quarta sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non aveva proceduto, alla data delle sentenze impugnate e dopo la sentenza della Corte del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), che ha confermato il parziale annullamento del regolamento controverso, ad una nuova classificazione della PCCAT.
87 È giocoforza constatare che, come sostenuto dalle ricorrenti, la motivazione di tali punti è viziata da contraddizione. In effetti, mentre ammette, nella prima frase, di non poter trarre alcuna conclusione dall’assenza di una nuova classificazione della PCCAT dopo che la precedente è stata censurata, non conoscendone le ragioni, il Tribunale afferma, nelle frasi seguenti, che tale circostanza «può illustrare le difficoltà connesse alla corretta applicazione del metodo della somma» e che il «carattere difficilmente rettificabile dell’errore commesso dalla Commissione, quale potenzialmente evidenziato nel caso di specie, osta (…) a che tale errore possa essere qualificato come inescusabile».
88 Tuttavia, tale contraddizione non può giustificare l’annullamento delle sentenze impugnate.
89 Infatti, occorre rilevare che il Tribunale ha concluso per la scusabilità dell’errore manifesto di valutazione della Commissione al termine di una dimostrazione che si estende dai punti da 99 a 113 nella prima sentenza impugnata, dai punti da 100 a 114 nella seconda sentenza impugnata, dai punti da 97 a 111 nella terza sentenza impugnata e dai punti da 100 a 114 nella quarta sentenza impugnata.
90 Di conseguenza, i punti delle sentenze impugnate di cui al punto 79 della presente sentenza, censurati nell’ambito della seconda parte del quinto motivo, riguardano solo un aspetto accessorio della motivazione sviluppata dal Tribunale a sostegno del dispositivo delle sentenze impugnate, la quale giustifica il carattere scusabile dell’errore manifesto di valutazione compiuto dalla Commissione principalmente con la complessità dell’operazione di classificazione di una sostanza e la difficoltà di interpretare la regola del metodo della somma. Orbene, le impugnazioni non contengono alcun argomento diretto a dimostrare l’insufficienza di tale motivazione nel suo insieme. Ne consegue che la seconda parte del quinto motivo non è idonea a giustificare l’annullamento delle sentenze impugnate e deve, pertanto, essere respinta.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
91 Le ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto ai punti 106 e 108 della prima sentenza impugnata, ai punti 107 e 109 della seconda sentenza impugnata, ai punti 104 e 106 della terza sentenza impugnata e ai punti 107 e 109 della quarta sentenza impugnata, nel ritenere che l’approccio della Commissione potesse essere giustificato sulla base del principio di precauzione.
92 Secondo le ricorrenti, l’applicazione del principio di precauzione presuppone che sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone e che possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.
93 Tale principio non sarebbe applicabile nell’ambito della classificazione di una sostanza, come risulterebbe dal fatto che il regolamento n. 1272/2008 non lo menziona. Piuttosto, potrebbe essere invocato solo dopo una valutazione dei rischi, come la Corte avrebbe dichiarato nella sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a. (C‑616/17, EU:C:2019:800). Solo dopo una valutazione dei rischi le autorità competenti potrebbero invocare il principio di precauzione al fine di giustificare restrizioni. Per contro, il principio di precauzione non può essere invocato in una fase precedente.
94 La Commissione, sostenuta dall’ECHA, e il governo spagnolo contestano tale argomento.
Giudizio della Corte
95 Occorre rilevare preliminarmente che, sebbene l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE preveda segnatamente che sia la politica in materia ambientale a fondarsi sul principio di precauzione, tale principio è applicabile anche nel contesto di altre politiche dell’Unione, in particolare nella politica di protezione della salute pubblica nonché quando le istituzioni dell’Unione adottano, nell’ambito della politica agricola comune o della politica del mercato interno, misure di protezione per la salute umana (sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
96 Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive (sentenza del 1º ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
97 Di conseguenza, tale principio trova applicazione, in particolare, nell’ambito della classificazione di una sostanza sulla base del regolamento n. 1272/2008, qualora la valutazione dei rischi che tale sostanza comporta per l’ambiente e per la salute delle persone lasci sussistere incertezze.
98 Pertanto, è a buon diritto che, ai punti delle sentenze impugnate di cui al punto 91 della presente sentenza, il Tribunale ha considerato che «il principio di precauzione (...) non può essere ignorato al momento della classificazione di sostanze e di miscele chimiche», che lo stesso principio «abilita le autorità competenti, quando sussistono incertezze, ad adottare misure protettive appropriate al fine di prevenire determinati rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi», e che la classificazione delle sostanze e delle miscele persegue l’«obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel pieno rispetto del principio di precauzione».
99 Per questi motivi il Tribunale considera, quanto meno implicitamente, che il principio di precauzione è applicabile al caso di specie e potrebbe aver giustificato la classificazione della PCCAT tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Questa interpretazione delle sentenze impugnate, avanzata dalle ricorrenti, è corroborata, al punto 105 della prima sentenza impugnata, al punto 106 della seconda sentenza impugnata, al punto 103 della terza sentenza impugnata e al punto 106 della quarta sentenza impugnata, dal riferimento a una «situazione di incertezza quanto alla composizione esatta della PCCAT».
100 Orbene, non risulta né dalla sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione (T‑689/13, non pubblicata, EU:T:2015:767), che ha constatato l’errore manifesto di valutazione della Commissione che vizia la classificazione della PCCAT, né dalla sentenza della Corte del 22 novembre 2017, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), che ha respinto l’impugnazione contro tale prima sentenza, che sussistesse un’incertezza sui rischi di tossicità per l’ambiente acquatico della PCCAT, di modo che la Commissione fosse legittimata ad applicare il principio di precauzione. Dal momento che il Tribunale e la Corte hanno dichiarato che la valutazione dei rischi da parte della Commissione era viziata da un tale errore, non si può affermare che siffatta valutazione erronea lasciasse sussistere incertezze sulla portata di tali rischi.
101 Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il principio di precauzione fosse applicabile nell’ambito della classificazione della PCCAT, per cui l’errore compiuto in tale contesto dalla Commissione non sarebbe stato idoneo a impegnare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
102 Tuttavia, dalle sentenze impugnate, più in particolare dal punto 106 della prima sentenza impugnata, dal punto 107 della seconda sentenza impugnata, dal punto 104 della terza sentenza impugnata e dal punto 107 della quarta sentenza impugnata, risulta che solo ad abundantiam il Tribunale ha dichiarato che anche il principio di precauzione poteva giustificare una siffatta classificazione. Infatti, come risulta in particolare dal punto 114 della prima sentenza impugnata, dal punto 115 della seconda sentenza impugnata, dal punto 112 della terza sentenza impugnata e dal punto 115 della quarta sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la tesi che l’errore compiuto dalla Commissione non era tale da impegnare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione principalmente in considerazione della complessità dell’operazione di classificazione di una sostanza e della difficoltà di interpretare la regola del metodo della somma.
103 Pertanto, il sesto motivo di impugnazione è inconferente e deve essere respinto.
104 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che le impugnazioni devono essere respinte.
Sulle spese
105 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
106 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella controversia sopportano ciascuno le proprie spese.
107 L’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura stabilisce che, qualora una parte interveniente in primo grado partecipi all’impugnazione, la Corte può decidere che essa sopporti le proprie spese.
108 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
109 Il Regno di Spagna e l’ECHA, intervenienti in primo grado, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Le impugnazioni sono respinte.
2) La SGL Carbon SE, la Química del Nalón SA, la Deza a.s. e la Bilbaína de Alquitranes SA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.
3) Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopportano le loro proprie spese.
Firme