 Cass. Sez. III n. 19538 del 24 maggio 2010 (Cc.22 apr. 2010)
Cass. Sez. III n. 19538 del 24 maggio 2010 (Cc.22 apr. 2010)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Alborino
Urbanistica. Opere in parziale difformità
L’articolo 34 del D.P.R. n 380 del 2001, già articolo 12 della legge n 47 del 1985 si riferisce alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. DE MAIO   Guido            - Presidente  - del 22/04/2010
 Dott. CORDOVA   Agostino         - Consigliere - SENTENZA
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - N. 657
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 42305/2009
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 difensore di:
 Alborino Mario, nato ad Aversa il 14 settembre del 1951;
 avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Santa Maria Capua  			Vetere del 26 maggio del 2009;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
 sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. SALZANO  			Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
 Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue.  			IN FATTO
 Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 26 maggio  			del 2009, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Alborino  			Mario avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari  			presso il medesimo tribunale del 26 marzo del 2009,con cui si era  			respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile  			disposto il 6 agosto del 2007.
 L'istanza di revoca era stata avanzata in base al permesso in  			sanatoria rilasciato il 2 febbraio del 2009.
 Nel provvedimento di sanatoria si era precisato che esso veniva  			rilasciato per alcune opere, in base all'art. 36 del testo unico  			sull'edilizia e, per altre, in base all'art. 34 del medesimo testo  			unico non essendo possibile la demolizione delle parti non conformi.  			A fondamento del rigetto il tribunale osservava che, mancando il  			requisito della doppia conformità, non si era verificato l'effetto  			estintivo e che persistevano le esigenze cautelari al fine di evitare  			che l'indagato potesse adibire a destinazione abitativa un volume che  			in base agli strumenti vigenti tale destinazione non avrebbe potuto  			avere, essendo prevista dagli strumenti urbanistici un'altezza  			inferiore a quella realizzata.
 Ricorre per cassazione l'indagato denunciando: inosservanza ed  			erronea applicazione della legge per avere il tribunale omesso di  			dissequestrare quanto meno la parte sanata:
 inosservanza ed erronea applicazione della legge per l'insussistenza  			delle esigenze cautelari, in quanto la condotta ipotizzata  			dall'accusa si è ormai conclusa.
 IN DIRITTO
 Il ricorso va respinto perché infondato.
 In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione  			in sanatoria, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex artt. 13 e 22 ora D.P.R.  			6 giugno 2001, n. 380, ex artt. 36 e 45, testo unico delle  			disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,  			relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero  			parziale, o subordinata all'esecuzione di opere, atteso che ciò  			contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali  			dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già  			avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità sia  			alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione  			che a quella in vigore al momento dell'accertamento di conformità.  			(cfr. Cass n. 291 del 2004).
 Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 già della L. n 47 del 1985, art.  			12 non è applicabile alla fattispecie ed è stato illegittimamente  			richiamato dall'autorità amministrativa.
 Tale norma, invero, si riferisce alle sole opere realizzate in  			parziale difformità dal permesso di costruire e dispone che anche  			tali opere, ancorché solo parzialmente difformi, devono essere  			eliminate a cura e spese del responsabile entro il termine congruo  			fissato nell'ordinanza del dirigente del responsabile dell'ufficio.  			Decorso tale termine sono demolite a cura del Comune ed a spese del  			responsabile dell'abuso (comma 1).
 Tuttavia, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio  			della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile  			dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di  			produzione, stabilito in base 27 luglio del 1978, n. 392 della parte  			dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruirete ad  			uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a  			cura dell'agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi  			Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere eseguite in  			parziale difformità dalla denuncia d'inizio attività.  			Orbene il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa a  			norma del comma secondo della norma dianzi citata trova applicazione  			solo per le difformità parziali e comunque non equivale ad una  			sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito,  			ed in particolare non autorizza il completamento delle opere,  			considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si  			trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate  			legittimamente (Cass. n. 13978 del 2004).
 Non si poteva quindi concedere la sanatoria per conformità ex art.  			36 del Testo unico per una parte soltanto dell'opera e conservare la  			parte difforme richiamando una norma non applicabile al caso  			concreto, giacché la norma invocata riguarda le sole difformità  			parziali rispetto al progetto approvato.
 Infondato è anche il motivo relativo alla dedotta insussistenza  			delle esigenze cautelari.
 Il ricorrente parte dalla premessa che l'opera sarebbe stata sanata,  			sia pure parzialmente, in base all'art. 36 del testo unico, ma così  			non è perché, come dianzi precisato, la sanatoria per conformità  			può essere data allorché l'intera opera sia conforme, non solo agli  			strumenti urbanistici vigenti al momento dell'intervento, ma anche a  			quelli in vigore al momento della sanatoria.
 Caduta la premessa cade l'intero enunciato.
 Le esigenze cautelari sono state ravvisate nel fatto di impedire che  			con il dissequestro l'immobile sarebbe destinato a fini abitativi in  			contrasto con gli strumenti urbanistici che non consentono tale  			destinazione stante la previsione di un'altezza inferiore.  			P.Q.M.
 La Corte, letto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il  			ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
 Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010
 
                    




