T.A.R. Veneto Sez. I n. 466 del 21 marzo 2011
Sostanze pericolose. Normativa ADR
La normativa ADR nel fornire la definizione di carrozzeria interscambiabile prevede sia la “carrozzeria scarrabile”, che identifica sempre un tipo di carrozzeria intercambiabile che può essere movimentata mediante dispositivi presenti sul veicolo con variazione di assetto durante la movimentazione, sia la “carrozzeria smontabile”, che parimenti individua una carrozzeria intercambiabile, con la sola differenza dell’assenza della variazione di assetto durante la movimentazione.
N. 00466/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Team Ambiente Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Brugnoletti, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
Azienda Ulss N. 9 Treviso, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso Luigi Garofalo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
nei confronti di
Saste Servizi Ecologici Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sellitto, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dd. 17.6.2010, con cui l'Ulss intimata ha aggiudicato definitivamente al raggruppamento controinteressato la gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti speciali di origine veterinaria, medicinali citotossici e citostatici, sostanze chimiche di scarto e farmaci scaduti; del verbale di gara n. 1 dd. 4.3.2009; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss n. 9 Treviso e di Saste Servizi Ecologici Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ati Saste Servizi Ecologici Srl e Mengozzi Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sellitto, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’odierna ricorrente, Team Ambiente S.p.A., di aver partecipato, in associazione temporanea con Coopservice Soc. coop. p.a., alla procedura ristretta indetta dalla ULSS n. 9 di Treviso per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti speciali di origine veterinaria, medicinali citotossici e citostatici, sostanze chimiche di scarto e farmaci scaduti, per la durata di anni quattro e per un importo pari ad € 2.736.000,00.
Alla gara hanno preso parte, oltre alla ricorrente, due concorrenti : il RTI costituito fra Saste Servizi Ecologici S.r.l., mandataria, e Mengozzi S.p.A., mandante, e la Sameco s.r.l.
Ammessi tutti i concorrenti che avevano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione, la commissione procedeva all’esame delle offerte tecniche, in esito al quale, esclusa dalla gara la concorrente Sameco per aver totalizzato un punteggio inferiore al minimo richiesto dal disciplinare tecnico, all’ATI della ricorrente venivano assegnati 28 punti ed all’ATI Saste-Mengozzi il punteggio massimo di 40 punti.
Successivamente, aperte le buste contenenti le offerte economiche, la ricorrente otteneva il miglior punteggio, 60 punti, avendo offerto il prezzo più basso, mentre alla controinteressata venivano assegnati 53,07 punti.
Quindi, sommati i punteggi conseguiti per il profilo tecnico e per quello economico, aggiudicataria del servizio è risultata l’ATI Saste-Mengozzi con un punteggio finale di 93,07 punti contro gli 88,00 punti assegnati all’ATI di cui Team Ambiente faceva parte in qualità di mandataria.
Avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata, Team Ambiente ha proposto il ricorso in oggetto, successivamente integrato da motivi aggiunti, con il quale ha svolto un duplice ordine di censure: in via principale, è stata infatti censurata la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato dalla gara, in ragione della non corrispondenza della documentazione tecnica depositata ai fini della partecipazione alle specifiche prescrizioni imposte dal capitolato speciale; in via gradata, laddove le predette censure non avessero trovato accoglimento, sono state dedotte ulteriori censure rivolte ad ottenere l’annullamento dell’intera gara, in ragione delle molteplici illegittimità riscontrate.
Contestualmente è stato chiesto anche il risarcimento del danno patito per effetto degli atti illegittimamente posti in essere dall’amministrazione intimata, illegittimità a tale riguardo ulteriormente evidenziata in occasione dei secondi motivi aggiunti, ove è stata rilevata l’intervenuta sottoscrizione del contratto nelle more della definizione del giudizio così instaurato.
L’amministrazione intimata, ULSS n. 9 di Treviso, si è costituita in giudizio, contestando sotto ogni profilo tutti i motivi di ricorso, concludendo per la reiezione.
Si è costituito in giudizio anche l’A.T.I. Saste-Mengozzi, la cui difesa, oltre a controdedurre alle doglianze contenute nel ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, ha altresì provveduto a proporre ricorso incidentale, mirando così a paralizzare il ricorso avversario mediante l’individuazione di una serie di carenze dell’offerta tecnica della ricorrente, tali da imporne l’esclusione dalla gara.
All’udienza del 16 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Alla gara indetta dall’ULSS n. 9 di Treviso, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti speciali di origine veterinaria, medicinali citotossici e citostatici, sostanze chimiche di scarto e farmaci scaduti, hanno preso parte l’odierna ricorrente e la controinteressata, dopo l’intervenuta esclusione dell’unico terzo partecipante, società Sameco.
Sia la ricorrente che la controinteressata hanno provveduto a censurare reciprocamente, la prima con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti e la seconda con il ricorso incidentale, la mancata esclusione dalla gara per asserita non conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni del disciplinare.
Ritiene il Collegio, esaminati i motivi dedotti, di poter prescindere dall’esame delle doglianze prospettate dalla controinteressata con il ricorso incidentale, in quanto non risultano fondati i motivi di ricorso dedotti da Team Ambiente, sia con riguardo alla dedotta illegittimità della mancata esclusione della controinteressata sia con riguardo alle ulteriori censure, esposte in via gradata, avverso la procedura di gara.
Esaminando i motivi di ricorso rivolti ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per decretare l’esclusione dell’ATI controinteressata dalla gara, con il primo mezzo la difesa istante denuncia l’illegittimità della mancata esclusione, essendo l’offerta tecnica da questa presentata non conforme alle prescrizioni del capitolato speciale, per quanto specificatamente riguarda il possesso dei requisiti tecnici necessari per l’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari.
La doglianza trae spunto delle prescrizioni contenute nell’art.6 “Modalità di partecipazione” – Busta B: “Documentazione amministrativa”, ove era richiesto, a pena di esclusione, l’inserimento nella busta di una serie di documenti, fra i quali, per quanto qui di interesse, quelli individuati con le lettere I e J, comprovanti il possesso dell’autorizzazione, secondo norma di legge, all’attività di smaltimento dei rifiuti di cui ai codici CER 180103* e 180192*, dell’impianto di termodistruzione scelto dalla ditta e di quello indicato in alternativa qualora il primo non fosse funzionante per manutenzione o altri motivi (autorizzazione da rilasciare per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto della gara), nonché delle lettere di accettazione rilasciate dagli impianti di smaltimento così indicati attestanti l’impegno a termodistruggere tutti i rifiuti prodotti dall’Ente per tutta la durata dell’appalto.
Con riferimento ai due impianti individuati ai sensi della richiamata lettera I del capitolato, nell’ipotesi in cui fosse stato scelto l’impiego di contenitori riutilizzabili, si aggiunge l’ulteriore documentazione richiesta dalla lettera P, consistente nella dichiarazione, rilasciata da entrambi gli impianti di termodistruzione indicati dai concorrenti, da cui risulti che gli stessi sono dotati al proprio interno di impianto di disinfezione dei contenitori, regolarmente autorizzato, sottoposto a controllo di un laboratorio autorizzato.
Le censure di parte ricorrente traggono spunto dalle dichiarazioni rese dall’ATI controinteressata, per la quale la mandante Mengozzi ha indicato due impianti (quello della stessa Mengozzi e l’impianto di Maio Guglielmo) e la mandataria Saste altri due impianti (l’impianto della Biosud e quello della Mistral FVG).
Con riguardo all’impianto Maio difetta la dichiarazione comprovante il possesso dell’autorizzazione e la sottoposizione a controlli di laboratorio, mentre riguardo l’impianto Mistral detta dichiarazione risulta del tutto mancante.
Partendo quindi dal presupposto per cui, in osservanza delle prescrizioni del bando, ogni componente del raggruppamento avrebbe dovuto presentare, a pena di esclusione, la necessaria dichiarazione ai sensi della lettera P proveniente da ciascuno dei due impianti di termodistruzione indicati ai sensi della lettera I, parte istante evidenzia la carenza, non rilevata dalla commissione, con riferimento al raggruppamento controinteressato, della documentazione richiesta in termini inderogabili dal capitolato al fine dell’ammissione alla procedura di gara.
Il motivo tuttavia non coglie nel segno, atteso il chiaro disposto delle prescrizioni del capitolato e le dichiarazioni rese dalle due controinteressate in sede di partecipazione, riguardo ai servizi da rendere, così come ripartiti all’interno dell’ATI.
Invero, come risulta documentalmente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, nell’esternare la volontà di prendere parte alla gara in associazione temporanea di impresa, le due società Megnozzi–mandante e Saste-mandataria, hanno precisato che la ripartizione dei compiti all’interno del costituito raggruppamento sarebbe stata la seguente :
“1. Saste Servizi Ecologici srl, oltre ai compiti della mandataria, coordinerà tutte le fasi del servizio, effettuerà la raccolta ed il trasporto di tutte le tipologie di rifiuto, effettuerà la sorveglianza dell’area ecologica, la consegna dei contenitori vuoti e lo smaltimento negli impianti convenzionati, ad eccezione dell’impianto Mengozzi e dell’impianto Maio.
2. Mengozzi s.p.a, effettuerà lo smaltimento dei rifiuti nel proprio impianto e nell’impianto Maio, effettuerà la fornitura e la sanificazione dei contenitori ed eventuali trasporti in caso di impedimento della Saste srl.”
Da tale dichiarazione emerge quindi che i principali compiti del servizio sarebbero stati svolti dalla mandataria Saste, con la sola precisazione per cui l’attività di smaltimento sarebbe avvenuta unicamente presso gli impianti convenzionati da questa indicati, esclusi quelli della mandante Mengozzi e di quello dalla stessa indicato (Maio Guglielmo).
A sua volta Mengozzi avrebbe svolto attività di smaltimento, seppure esclusivamente presso il proprio impianto e quello di Maio Guglielmo, riservandosi l’espletamento della fase del servizio consistente nella fornitura e sanificazione dei contenitori, avendo l’Ati prescelto l’utilizzo di contenitori pluriuso, così come ammesso dal capitolato di gara.
Infine, la restante attività di trasporto sarebbe stata svolta soltanto in caso di impedimento da parte di Saste.
Ciò consente di ritenere che, per quanto riguarda l’attività di smaltimento, le due partecipanti all’ATI si sarebbero ripartite i compiti in ragione degli impianti utilizzati, mentre per quanto riguarda l’attività specificatamente rivolta alla fornitura e la sanificazione dei contenitori riutilizzabili, questa sarebbe stata svolta dalla sola mandante Mengozzi.
Ciò porta a concludere, diversamente da quanto sostenuto in ricorso seguendo un’interpretazione non corretta delle prescrizioni del capitolato, nel senso che la dichiarazione di cui alla lettera P (riguardante la sussistenza delle necessarie autorizzazioni e relativi controlli sugli impianti deputati alla disinfezione dei contenitori) doveva essere resa soltanto dalla ditta che avrebbe assunto tale segmento del servizio, ditta che nel caso in esame è unicamente la mandante Mengozzi.
Solo quest’ultima quindi avrebbe dovuto indicare i due impianti di termodistruzione dotati al proprio interno dei sistemi utilizzati per la disinfezione dei contenitori riutilizzabili e così è stato fatto (salvo poi valutare la correttezza delle suddette dichiarazioni) e documentato agli atti.
Né, peraltro, può essere condiviso l’assunto avversario che – al fine di superare le controdeduzioni di parte resistente circa la ripartizione dei compiti all’interno dell’ATI – sostiene l’unicità dell’attività di smaltimento, comprendente anche l’attività di sanificazione dei contenitori utilizzati, da cui la necessità che anche la ditta Saste producesse le dichiarazioni, provenienti dai due impianti indicati ai sensi della lettera I, relativamente al possesso delle prescritte autorizzazioni ed alla presenza di sistemi di controllo di laboratorio per la disinfezione dei contenitori.
Invero, la documentazione prodotta in giudizio dalle resistenti (disciplina ADR in ordine alla tipologia dei rifiuti in oggetto) consente di affermare che per tale categoria di rifiuti è ben possibile che i contenitori utilizzati vengano trasportati in altri siti per la disinfezione e quindi destinati ad impianti (quelli appunto deputati alla sanificazione) diversi da quelli in cui è avvenuto lo smaltimento.
Orbene, poiché, secondo quanto dichiarato dalle componenti dell’ATI controinteresaata, l’attività di smaltimento sarebbe stata esercitata in via principale da Saste e solo in caso di impedimento da parte di quest’ultima da Mengozzi, correttamente entrambe le componenti del raggruppamento hanno provveduto a produrre le dichiarazioni richieste (nel rispetto delle lettere I e J del capitolato) per ciascuno dei due impianti di termodistruzione presso i quali effettuare l’attività di smaltimento, con la precisazione, nell’ambito delle dinamiche interne al raggruppamento, che Saste non avrebbe in ogni caso utilizzato gli impianti indicati da Mengozzi.
Diversamente, per quanto riguarda la dichiarazione di cui alla lettera P, essendo questa riferita al solo segmento del servizio della sanificazione dei contenitori riutilizzabili, questa è stata resa unicamente dal componente del raggruppamento che si sarebbe assunto tale compito con riguardo ai due impianti a ciò deputati (nella specie lo stesso impianto Mengozzi e quello di Maio Guglielmo).
Una analoga dichiarazione anche da parte di Saste, che non si sarebbe assunta il compito di disinfezione dei contenitori vuoti, dopo lo smaltimento dei rifiuti, non era quindi richiesta ai sensi del capitolato.
Resta ora da valutare se dette dichiarazioni, così come rese dalla mandante Mengozzi, fossero idonee ai fini dell’ammissione alla gara.
Sul punto va osservato che la difesa istante nell’esporre il primo motivo di ricorso, così come rinnovato nelle successive memorie, ha sempre evidenziato che, mentre per l’impianto della stessa Mengozzi la dichiarazione era conforme a quanto richiesto dal capitolato, per il secondo impianto indicato, la lettera di accettazione rilasciata da parte di Maio Guglielmo, sebbene fosse corredata dalla dichiarazione di cui alla lettera P, contenente l’indicazione della dotazione del sistema di sanificazione, sarebbe risultata inidonea in quanto priva della attestazione circa i controlli di laboratorio.
L’esame della doglianza così prospettata (cfr. pag. 13 del ricorso introduttivo) consente, in primo luogo, di accogliere l’eccezione formulata dalla difesa della ULSS n. 9, con la quale è stata rilevata l’inammissibilità delle argomentazioni ulteriormente dedotte da parte ricorrente a sostegno della censura, in occasione della memoria di replica presentata nell’imminenza della trattazione della causa in udienza, ove è stata per la prima volta - quindi tardivamente -evidenziata l’inidoneità della dichiarazione resa al riguardo, in quanto non sarebbe stata resa nelle forme delle autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
In ogni caso, anche volendo superare le richiamata eccezione, va osservato che la nuova prospettazione non coglie nel segno, non avendo il capitolato speciale richiesto espressamente (come peraltro fatto in altri punti) che la dichiarazione ex lettera P fosse resa ai sensi e secondo le modalità delle autodichiarazioni ex D.P.R. 445/2000, essendosi limitato a richiedere genericamente una dichiarazione che attestasse la presenza all’interno dell’impianto di termodistruzione indicato di un sistema dedicato alla disinfezione dei contenitori vuoti da riutilizzare.
Ciò chiarito, resa da valutare l’idoneità della dichiarazione resa per l’impianto Maio rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale.
Quest’ultimo richiedeva l’attestazione che l’impianto destinato alla disinfezione dei contenitori fosse “..regolarmente autorizzato, sottoposto al controllo di un Laboratorio autorizzato”.
Orbene, dalla documentazione agli atti, così come prodotta dalla controinteressata, l’impianto Maio risulta dotato di un impianto a ciò deputato debitamente autorizzato dalla Regione Abruzzo e con riguardo ai controlli, così come si ricava dalla relazione allegata alla dichiarazione resa ai sensi della lettera P, questi risultano affidati a soggetti terzi (A.R.T.A. e laboratorio microbiologico convenzionato).
Non è possibile contestare l’idoneità della dichiarazione così resa, essendo conforme a quanto richiesto dal capitolato in punto possesso autorizzazione ed alla presenza di controlli da parte di soggetti autorizzati (atteso che il convenzionamento presuppone l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività convenzionata) : non essendo stata quindi richiesta una autorizzazione rilasciata da una specifica autorità ed essendo stato fatto riferimento alla sussistenza di controlli da parte di un laboratorio autorizzato, senza alcuna ulteriore precisazione, è possibile concludere nel senso che la dichiarazione resa dall’impianto Maio, così come indicato da Mengozzi per l’attività di sanificazione dei contenitori pluriuso, sia sufficiente e corrispondente a quanto richiesto dal capitolato ai fini dell’ammissione alla gara.
Parimenti infondato in punto di fatto è poi il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata la mancata esclusione delle controinteressate dalla gara in ragione della mancata allegazione della copia, corredata da dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 445/2000, della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, necessaria al fine di beneficiare della possibilità, ex art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, di presentare una cauzione provvisoria dimezzata rispetto all’importo richiesto dal capitolato.
Risulta, infatti, documentalmente provato che tale dichiarazione è stata resa nelle forme previste e che, quindi, legittimamente le controinteressate hanno potuto prestare la cauzione provvisoria nella misura dimezzata prevista dalla legge.
Superati così i primi due motivi di ricorso, sempre in punto requisiti di ammissione, con i primi motivi aggiunti, notificati il 6.8.2010, vengono dedotti ulteriori profili di illegittimità, ancora una volta con riferimento alla documentazione prodotta dalla controinteressata ai fini dell’ammissione alla gara.
Lamenta, infatti, parte ricorrente che illegittimamente il raggruppamento avversario non è stato escluso dalla gara, benchè la documentazione depositata con riguardo alla fornitura dei sistemi di stoccaggio non avesse comprovato la conformità di quelli forniti alle prescrizioni ADR vigenti.
Nella specie, trattasi degli automezzi che sarebbero stati utilizzati per la raccolta dei rifiuti, i quali, secondo l’offerta Saste-Mengozzi, sarebbero stati dotati di casse mobili, lasciate presso le strutture della ULSS per la raccolta, successivamente prelevate e caricate sugli automezzi.
Dai certificati allegati dalla controinteressata risulterebbe la non conformità dei mezzi utilizzati alla normativa ADR a fronte della dicitura impiegata “carrozzeria intercambiabile a furgone”, in luogo della dicitura “furgone o cassone smontabile” richiesta dalla normativa richiamata.
Da ciò l’individuazione di un ulteriore causa di esclusione non rilevata dalla commissione giudicatrice.
La censura risulta infondata, in quanto sia dalla documentazione depositata dalla controinteressata che dalla lettura della normativa ADR, i mezzi per lo stoccaggio offerti dall’ATI Saste-Mengozzi risultano corrispondenti alle richieste del capitolato.
Invero, la normativa ADR nel fornire la definizione di carrozzeria interscambiabile prevede sia la “carrozzeria scarrabile”, che identifica sempre un tipo di carrozzeria intercambiabile che può essere movimentata mediante dispositivi presenti sul veicolo con variazione di assetto durante la movimentazione, sia la “carrozzeria smontabile”, che parimenti individua una carrozzeria intercambiabile, con la sola differenza dell’assenza della variazione di assetto durante la movimentazione.
La terminologia richiamata e la riconducibilità di entrambe le ipotesi (scarrabile e smontabile) alla medesima tipologia di carrozzeria interscambiabile, conducono a superare la censura dedotta, atteso che quanto indicato nell’offerta Saste-Mengozzi corrisponde alla prescrizione di cui alla normativa ADR quanto a carrozzeria intercambiabile.
La suddetta conclusione è peraltro confermata dalla stessa certificazione rilasciata dal Ministero per quanto riguarda i mezzi messi a disposizione dalle controinteressate, debitamente certificati ed omologati in corrispondenza proprio della normativa ADR.
Superate quindi le doglianze finalizzate a contestare, sotto plurimi aspetti, la legittimità dell’ammissione alla gara dell’ATI controinteressata, restano da esaminare le ulteriori censure, dedotte in via gradata, avverso la procedura di gara ed il giudizio formulato per i contenuti tecnici delle offerte presentate dalle due concorrenti in gara da parte della commissione.
Con il terzo motivo di ricorso è stata infatti contestata la violazione dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/06, del principio di trasparenza e par condicio, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e logicità, in quanto tre dei quattro criteri individuati per la valutazione dei profili tecnici delle offerte coincidevano integralmente con il contenuto stesso del servizio da affidare, così come descritto nel disciplinare tecnico.
Secondo parte ricorrente detta sostanziale identità non avrebbe consentito alla commissione di giudicare correttamente le offerte dei concorrenti, risolvendosi in criteri estremamente generici.
Il motivo non appare fondato in quanto non può essere rilevata alcuna illegittimità nella sostanziale coincidenza dei criteri di valutazione (ossia con i profili considerati al fine della valutazione della qualità tecnica dei servizi offerti) con l’oggetto delle prestazioni del servizio da rendere, in quanto – fermo restando il fatto che, laddove tale genericità fosse stata tale da impedire la formulazione di adeguate offerte, le prescrizioni sarebbero state immediatamente lesive e quindi immediatamente impugnabili – le valutazioni circa i contenuti tecnici delle offerte dovevano proprio concentrarsi sui contenuti del servizio da rendere a favore dell’amministrazione procedente.
Da qui la necessità di articolare i criteri di giudizio proprio con riferimento all’oggetto della prestazione (in rapporto alla tipologia dei rifiuti ed alle modalità dello smaltimento), quale è stata descritta nel disciplinare tecnico in ogni dettaglio (tenuto conto, peraltro, della delicatezza del servizio de quo).
Da ultimo non può non essere rilevato come in ogni caso non sussista alcuna genericità o indeterminatezza per quanto riguarda i criteri ed i relativi punteggi assegnabili, essendo questi chiaramente previsti ed indicati nel disciplinare e quindi perfettamente idonei ad orientare il percorso valutativo della commissione.
Con il quarto motivo la difesa istante denuncia inoltre l’illegittimità dei giudizi espressi dalla commissione, in quanto in contrasto con i principi di par condicio e concorrenza, nonché basati su travisamento dei fatti, disparità di trattamento, espressione di ingiustizia manifesta ed irragionevolezza.
Secondo Team Ambiente il giudizio della commissione risulterebbe affetto da gravi errori con specifico riguardo ai punteggi assegnati riguardo a ben due dei quattro criteri utilizzati.
Per un verso, infatti, la commissione non avrebbe correttamente inteso il contenuto dell’offerta tecnica della ricorrente, non avvedendosi del reale numero dei ritiri settimanali offerti per il P.O. di Oderzo (due ritiri considerati, anziché i tre offerti) ed avendo ritenuto l’indeterminatezza delle tipologie dei sistemi di stoccaggio proposti, quando in realtà l’offerta risultava formulata in termini ben dettagliati.
Quanto poi al punteggio assegnato per le proposte migliorative, alla ricorrente risultano attribuiti solo due punti rispetto ai cinque punti (massimo attribuibile) assegnati alla controinteressata, benché le due proposte in gara avessero formulato proposte migliorative sostanzialmente simili, il che pertanto non poteva giustificare la diversa attribuzione di punteggio.
In merito osserva il Collegio come, per quanto riguarda il primo profilo denunciato, tenuto conto della differenza di punteggio esistente fra le due concorrenti in punto offerta tecnica (40 per Saste-Mengozzi e 28 per Team Ambiente-Coopservice) che oggettivamente denota una sensibile differenza in punto qualità della proposta tecnica, la difesa istante si limita in termini generici ad affermare l’erronea mancata considerazione circa il numero dei ritiri, nonostante il sensibile divario esistente per quanto riguarda il primo criterio (per il quale erano assegnabili 25 punti) che ha visto attribuiti alla ricorrente soltanto 17 punti contro i 25 assegnati alla controinteressata, differenza che certo non sarebbe stata colmabile (fermo restante il merito non sindacabile in questa sede della valutazione) per effetto del corretto computo del numero dei ritiri.
Per quanto riguarda poi la valutazione dei contenuti delle proposte migliorative, la censura non risulta in ogni caso utile alla ricorrente all’esito della prova di resistenza, in quanto anche laddove alla stessa venissero assegnati cinque punti al posto dei due punti ottenuti, non otterrebbe comunque un punteggio finale superiore a quello della controinteressata (sussistendo una differenza complessiva di 5,07 punti non colmabile con l’incremento di altri tre punti per l’offerta migliorativa).
Da ultimo deve essere respinta anche la censura dedotta con il quinto motivo di ricorso, con il quale è stata rilevata la mancata adozione di idonee misure per garantire la segretezza e l’integrità dei plichi contenenti le offerte.
Invero, le formalità adottate dalla stazione appaltante per assicurare le condizioni di segreta appaiono idonee ad assolvere tale finalità, risultando custodite le buste contenenti le offerte in apposita cassaforte, offerte poi regolarmente aperte in seduta pubblica senza alcuna contestazione da parte dei presenti circa il loro stato di conservazione.
In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui espresse, ritenuta l’infondatezza delle censure dedotte, il ricorso ed i motivi aggiunti successivamente notificati debbono essere respinti.
Conseguentemente il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2011