DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 146
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004
Gazzetta Ufficiale N. 207 del 6 Settembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAAttuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004
Gazzetta Ufficiale N. 207 del 6 Settembre 2007
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali");
Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicita'
ingannevole e comparativa (versione codificata);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Delle pratiche commerciali scorrette
1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai
seguenti:
"CAPO I
Disposizioni generali
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non
rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel
quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un
professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di
seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione,
omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi
compresa la pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta
in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita
o fornitura di un prodotto ai consumatori;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e'
imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento
dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un
professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della
formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del
controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono
impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono
da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali
di correttezza e di buona fede nel settore di attivita' del
professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante
le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate
rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e
pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione
di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche
senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in
modo da limitare notevolmente la capacita' del consumatore di
prendere una decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un
consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo
farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente,
se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto
contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;
n) "professione regolamentata": attivita' professionale, o
insieme di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui
esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, e' subordinata
direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali
scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima,
durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia
contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita'
od efficacia del contratto;
b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o
nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la
competenza giurisdizionale;
d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo
stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici
o altre norme specifiche che disciplinano le professioni
regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza
professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o
in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche
commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente
titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di
certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli
articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali scorrette
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla
diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto,
del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del
membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta
a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi
di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui essa si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o
fisica, della loro eta' o ingenuita', in un modo che il
professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate
nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la
pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni
esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese
alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche
commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in
ogni caso scorrette.
SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o
e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o
piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione,
gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la
quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul
prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della
pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi
dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o
all'approvazione dirette o indirette del professionista o del
prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza
di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o
riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del
suo agente, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo
status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i
diritti di proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i
premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione
o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche
e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto
che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione
sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la
pubblicita' comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a
rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il
professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato
dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che,
in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo',
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio
ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione
ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo
oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni
rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al
detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa
qualora questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre
il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto
di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori
con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti,
ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino
gia' evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata
al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come
la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista
per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del
prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del
caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali
oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere
addebitate al consumatore;
d) le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento
dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla
diligenza professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino
tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi
di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle
comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' o la
commercializzazione del prodotto.
Art. 23.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche
commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un
professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un
marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le
sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati,
accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono
state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione
o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo
senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il
professionista puo' avere per ritenere che non sara' in grado di
fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o
prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della pubblicita'
fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e
successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai
consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione
difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara'
disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara'
disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo
molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare
i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere
una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori
con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione
commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato
membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire
concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che
questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo
impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque
l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come
una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali
nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i
costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista
senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda
la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del
consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro
produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e'
fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a
carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo
in cambio della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante
principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in
procinto di cessare l'attivita' o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in
giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la
capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o
sulla possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il
consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle
normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano
concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un
equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se
il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al
normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e
ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga
richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero,
al consumatore di aver gia' ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che
il professionista non agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,
contrariamente al vero, come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi
post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.
SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il
ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e'
idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di
comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e,
pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del
presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i
seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia
evento tragico o circostanza specifica di gravita' tale da alterare
la capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne
la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato,
imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare
diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o
quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale
azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche
commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i
locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore,
ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a
non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali
per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo
di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella
misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini
dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi
l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di
esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati
pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere
sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine
di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti
contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio
pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino
o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti
reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o
la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il
consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54,
comma 2, secondo periodo;
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista
il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la
sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore
abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata
azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non
esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi
azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e'
subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da
parte del consumatore.
Capo III
Applicazione
Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione
del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale
fine, l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di
cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di
cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza
che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro
in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e'
conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso
la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone che
ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale
se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del
professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al
professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli
non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica
commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della
pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione,
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e
spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta
la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico,
o la continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il
medesimo provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre
effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del
comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle
organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice
del consumo", dopo l'articolo 27, come modificato dal presente
decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 27-bis (Codici di condotta). - 1. Le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che
definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a
rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o
dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed
e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al
consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita
almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati
ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i
consumatori.
Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti,
anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare
la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il
professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o
l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo
ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia
volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica
commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo,
qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del
consumatore di adire l'Autorita', ai sensi dell'articolo 27, o il
giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater (Oneri di informazione). - 1. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis,
comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le
decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul
proprio sito siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai
meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
nonche' sui codici di condotta adottati ai sensi
dell'articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni
presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o
assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative
riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di
composizione extragiudiziale.".
3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituita dalla
seguente: "Educazione, informazione, pratiche commerciali,
pubblicita".
4. Le denominazioni "capo III" e "sezione I" del titolo III della
parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
" titolo IV" e "capo I".
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, la parola: "sezione" e' sostituita dalla seguente:
"capo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione..
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25
gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2005), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
Supplemento Ordinario, e' il seguente:
Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere..
Allegato A
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme
sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato. 2004/117/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva
66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva
2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva
2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle
pratiche commerciali sleali).
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici..
- La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149 ed e'
entrata in vigore il 12 giugno 2005.
- La direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/114/CE
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la pubblicita' ingannevole e comparativa
(versione codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 dicembre 2006, n. L 376.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
Supplemento Ordinario, come modificato dal presente
decreto:
Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano alle televendite, come
definite nel regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a
concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa
di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano
altresi' agli spot di televendita..
Art. 2.
Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non e'
tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso
del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non
richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II.".
Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
2005 si veda la nota all'art. 1.
Art. 3.
Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi
finanziari
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto
ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del
consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".".
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 190
(Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 settembre 2005, n. 221.
Art. 4.
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo",
e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
2005 si veda la nota all'art. 1.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del
consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella
parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e
professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di
un consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a),
del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano
applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che
coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel
quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge 17 agosto
2005 n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e
tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005,
n. 204 e' il seguente:
Art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di
giochi o catene). - 1. Sono vietate la promozione e la
realizzazione di attivita' e di strutture di vendita nelle
quali l'incentivo economico primario dei componenti la
struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti
piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere
la vendita di beni o servizi determinati direttamente o
attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o
l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi,
piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio, che
configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro
e semplice reclutamento di altre persone e in cui il
diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il
pagamento di un corrispettivo..
Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita'
o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'art.
5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o
inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o
affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al
medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la
sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento
con le modalita' di cui all'art. 36 del codice penale e
della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro..
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
2005 si veda la nota all'art. 1.
Art. 6.
Neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella