Cass. Sez. III n. 14432 dell\' 8 aprile 2008 (Ud. 29 feb. 2008)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Morina
Urbanistica. Disciplina antisismica
In tema di contravvenzioni antisismiche, la disciplina prevista dal Testo Unico dell\'edilizia trova applicazione anche nel caso in cui la costruzione si trovi all\'interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto.
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Morina
Urbanistica. Disciplina antisismica
In tema di contravvenzioni antisismiche, la disciplina prevista dal Testo Unico dell\'edilizia trova applicazione anche nel caso in cui la costruzione si trovi all\'interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 29/02/2008
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00566
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 033932/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MORINA TERESA, N. IL 04/12/1961;
avverso SENTENZA del 28/03/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 28.3.2007 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale Morina Teresa era stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 8.500,00 di ammenda per i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) (capo a), L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 20 (capo b), L. n. 64 del 1974, artt. 18 e 20 (capo c), concedeva
all\'appellante il beneficio della sospensione e della non menzione. Assumeva la Corte che risultava provato che era stata l\'imputata (l\'unica ad avervi interesse) ed in epoca corrispondente a quella indicata nel capo di imputazione a realizzare un\'apertura nel solaio della sua abitazione al secondo piano, rendendolo comunicante con il terzo piano e murando la porta di accesso a quest\'ultimo. Riteneva inoltre che, trattandosi di una innovazione sostanziale, comportante un aumento di volumetria, fosse necessario il permesso a costruire.
2) Ricorre per Cassazione la Morina, a mezzo del difensore, per violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b).
Denuncia infatti che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che per la realizzazione delle opere di cui alla contestazione fosse necessario permesso a costruire. Trattandosi di una ristrutturazione edilizia di portata minore, che determinava una semplice modifica dell\'assetto interno dell\'edificio senza alcuna alterazione della sua consistenza, era sufficiente una semplice D.I.A. e non occorrevano gli adempimenti preventivi presso l\'ufficio tecnico regionale. Chiede pertanto l\'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
3) Per giurisprudenza consolidata di questa Corte sono realizzabili con denuncia di inizio attività (D.I.A.) gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell\'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell\'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti e superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 23.1.2007 n. 1893).
Inoltre il mutamento di destinazione d\'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione di destinazione d\'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico (cfr. Cass. pen. sez. 3, 20.5.2002 n.19378). 3.1) È stato accertato dalla Corte territoriale che l\'intervento effettuato dalla Morina consisteva nella realizzazione di un\'apertura nel solaio tra il secondo e terzo piano, con muratura della porta di accesso a quest\'ultimo.
Siffatto intervento non determinava, palesemente, ne\' aumento di volumi (già preesistenti), ne\' mutamento di destinazione d\'uso (i due piani erano già destinati ad abitazione), ne\' alterazione dei carichi urbanistici (al contrario si riducevano ad una le originarie due unità immobiliari).
La ricorrente, piuttosto, si impossessava del piano soprastante, accorpandolo, mediante una scala interna, all\'appartamento da lei abitato.
Era eventualmente configurabile, pertanto, il reato di cui all\'art. 633 c.p., ma non certo quello ex L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) contestato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato di cui al capo a) non sussiste.
3.2) La non necessità del permesso di costruire non fa venir meno gli adempimenti richiesti dalla L. n. 64 del 1974.
Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono, invero, inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l\'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell\'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass. pen. sez. 3, 17 giugno 1997, n. 5738).
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l\'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen. sez. 3, 24 10.2001 n. 38142).
Altrettanto irrilevante, infine, è che la costruzione si trovasse all\'interno di una proprietà privata, tutelando la norma la pubblica incolumità (in tale concetto rientra anche il possibile danno al singolo individuo e quindi allo stesso proprietario del manufatto) dagli effetti delle azioni sismiche.
I reati di cui ai capi b) e c) risultano però prescritti già alla data della sentenza impugnata; trattandosi di opera non condonabile ratione temporis (realizzata dopo il 31.12.2003) non si applica la sospensione ex lege, ma solo quella per il rinvio disposto all\'udienza del 19.9.2005 (giorni 60), per cui la prescrizione è maturata fin dal settembre 2006 (essendo stato il reato accertato nel luglio 2003).
A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 va disposta la trasmissione di copia della sentenza all\'Ufficio tecnico della Regione Calabria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo a) non sussiste e quelli di cui capi b) e c) perché estinti per prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all\'Ufficio tecnico della Regione Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 29/02/2008
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00566
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 033932/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MORINA TERESA, N. IL 04/12/1961;
avverso SENTENZA del 28/03/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 28.3.2007 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale Morina Teresa era stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 8.500,00 di ammenda per i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) (capo a), L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 20 (capo b), L. n. 64 del 1974, artt. 18 e 20 (capo c), concedeva
all\'appellante il beneficio della sospensione e della non menzione. Assumeva la Corte che risultava provato che era stata l\'imputata (l\'unica ad avervi interesse) ed in epoca corrispondente a quella indicata nel capo di imputazione a realizzare un\'apertura nel solaio della sua abitazione al secondo piano, rendendolo comunicante con il terzo piano e murando la porta di accesso a quest\'ultimo. Riteneva inoltre che, trattandosi di una innovazione sostanziale, comportante un aumento di volumetria, fosse necessario il permesso a costruire.
2) Ricorre per Cassazione la Morina, a mezzo del difensore, per violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b).
Denuncia infatti che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che per la realizzazione delle opere di cui alla contestazione fosse necessario permesso a costruire. Trattandosi di una ristrutturazione edilizia di portata minore, che determinava una semplice modifica dell\'assetto interno dell\'edificio senza alcuna alterazione della sua consistenza, era sufficiente una semplice D.I.A. e non occorrevano gli adempimenti preventivi presso l\'ufficio tecnico regionale. Chiede pertanto l\'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
3) Per giurisprudenza consolidata di questa Corte sono realizzabili con denuncia di inizio attività (D.I.A.) gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell\'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell\'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti e superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 23.1.2007 n. 1893).
Inoltre il mutamento di destinazione d\'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione di destinazione d\'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico (cfr. Cass. pen. sez. 3, 20.5.2002 n.19378). 3.1) È stato accertato dalla Corte territoriale che l\'intervento effettuato dalla Morina consisteva nella realizzazione di un\'apertura nel solaio tra il secondo e terzo piano, con muratura della porta di accesso a quest\'ultimo.
Siffatto intervento non determinava, palesemente, ne\' aumento di volumi (già preesistenti), ne\' mutamento di destinazione d\'uso (i due piani erano già destinati ad abitazione), ne\' alterazione dei carichi urbanistici (al contrario si riducevano ad una le originarie due unità immobiliari).
La ricorrente, piuttosto, si impossessava del piano soprastante, accorpandolo, mediante una scala interna, all\'appartamento da lei abitato.
Era eventualmente configurabile, pertanto, il reato di cui all\'art. 633 c.p., ma non certo quello ex L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) contestato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato di cui al capo a) non sussiste.
3.2) La non necessità del permesso di costruire non fa venir meno gli adempimenti richiesti dalla L. n. 64 del 1974.
Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono, invero, inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l\'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell\'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass. pen. sez. 3, 17 giugno 1997, n. 5738).
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l\'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen. sez. 3, 24 10.2001 n. 38142).
Altrettanto irrilevante, infine, è che la costruzione si trovasse all\'interno di una proprietà privata, tutelando la norma la pubblica incolumità (in tale concetto rientra anche il possibile danno al singolo individuo e quindi allo stesso proprietario del manufatto) dagli effetti delle azioni sismiche.
I reati di cui ai capi b) e c) risultano però prescritti già alla data della sentenza impugnata; trattandosi di opera non condonabile ratione temporis (realizzata dopo il 31.12.2003) non si applica la sospensione ex lege, ma solo quella per il rinvio disposto all\'udienza del 19.9.2005 (giorni 60), per cui la prescrizione è maturata fin dal settembre 2006 (essendo stato il reato accertato nel luglio 2003).
A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 va disposta la trasmissione di copia della sentenza all\'Ufficio tecnico della Regione Calabria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo a) non sussiste e quelli di cui capi b) e c) perché estinti per prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all\'Ufficio tecnico della Regione Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008