TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 1124, del 30 aprile 2013
Urbanistica.Calcolo distacchi ex art. 9 DM 1444/1968

Ai fini del calcolo della distanza ex art. 9 DM 1444/1968, non devono prendersi in considerazione elementi meramente decorativi e privi di rilievo volumetrico dell’edificio, quali gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronda e i loro sostegni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01124/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01583/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2012, proposto da: 
Anna Luisa Uggeri, Alessia Cavallari e Michele Regonelli, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Mandelli e Massimiliano Costantin, con domicilio eletto ex lege (art. 25 cod. proc. amm.) presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Comune di Lambrugo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

nei confronti di

Arnold Senoner, non costituito in giudizio.

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 12/2012 del Comune di Lambrugo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e per la condanna al risarcimento dei danni.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lambrugo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ordinanza n. 12 del 21.3.2012, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, il Comune di Lambrugo (CO), ingiungeva – fra gli altri – ai signori Uggeri, Cavallari e Regonelli, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento ad un presunto abuso edilizio compiuto sullo stabile di via Don Gnocchi, n. 3.

Contro la predetta ordinanza era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di risarcimento dei danni, per il seguente unico motivo, che può essere così sintetizzato:

violazione degli articoli 27 e 31 del DPR 380/2001, dell’art. 34 del DPR 380/2001, comma 2 ter (nel testo vigente: articolo 5, comma 2, lettera a), numero 5), del D.L. 13.5.2011, n. 70); violazione e falsa applicazione del DM 1444/1968, violazione e falsa applicazione dell’art. 2.11 NTA del vigente PRG, eccesso di potere per difetto di istruttoria, traviamento dei fatti, contraddittorietà intrinseca, illogicità manifesta ed irragionevolezza, travisamento; difetto di motivazione in relazione all’art. 3 della legge 241/1990, violazione dei principi della materia e sviamento.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

In esito alla camera di consiglio 12.7.2012, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza della Sezione II n. 1020/2012.

Alla pubblica udienza del 17.4.2013, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, per omessa notificazione del ricorso al sig. Arnold Senoner, quale presunto controinteressato nella presente impugnativa (circostanza, questa, tutt’altro che pacifica, trattandosi del soggetto che ha presentato un esposto all’Amministrazione sulla vicenda di cui è causa).

L’eccezione è – in ogni modo - manifestamente infondata e smentita per tabulas, in quanto l’atto introduttivo del presente giudizio è stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, al sig. Senoner, come risulta agevolmente dal semplice esame dell’originale del ricorso stesso e dell’allegata ricevuta di ritorno della raccomandata.

2. Nel provvedimento impugnato, il Comune di Lambrugo sostiene che l’edificio degli esponenti, realizzato in forza di permesso di costruire n. 60/2008, sarebbe collocato, rispetto alla vicina costruzione del sig. Senoner, ad una distanza inferiore a quella di cui all’art. 2.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) ed all’art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 2.4.1968 (norma, quest’ultima, concernente la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate di edifici).

A fronte di tale asserita violazione della disciplina sulle distanze minime fra edifici, il Comune – attraverso l’ordinanza ivi gravata – ha ingiunto ai ricorrenti la rimessione in pristino.

Nell’unico motivo di ricorso, gli esponenti contestano la pretesa dell’Amministrazione di Lambrugo, rilevando – in particolare – la scorretta misurazione della distanza minima fra gli edifici di cui è causa, misurazione posta a fondamento del provvedimento impugnato.

Il gravame merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

L’ordinanza (cfr. doc. 1 dei ricorrenti), richiama la documentazione prodotta dalle parti interessate e le risultanze del sopralluogo del 15.3.2012, per giustificare la circostanza dell’avvenuta edificazione a distanza inferiore a quella di cui all’art. 9 del DM 1444/1968.

In realtà, come agevolmente si desume dalla documentazione in atti (cfr. il doc. 10 dei ricorrenti), il tecnico degli esponenti, geom. Lecca, ha effettuato due distinti rilievi ai fini del calcolo della distanza, entrambi peraltro con la medesima strumentazione topografica e tali rilevi hanno portato a due diverse misurazioni: 10,316 metri il primo rilievo del 12.10.2011 e 9,82 metri il secondo rilievo del 9.3.2012 (cfr. sul punto, anche i documenti n. 7 e n. 9 dei ricorrenti).

Il tecnico del sig. Senoner, geom. Usuelli, dal canto suo, ha indicato al Comune una terza e differente misura (cfr. il doc. 7 del resistente).

Tale discrasia di misurazione, come ben spiegato dal tecnico degli esponenti nel già citato doc. 10 dei medesimi, si giustifica per il fatto che gli edifici di cui è causa non si fronteggiano direttamente, sicché il calcolo non riguarda la distanza fra due facciate parallele, bensì quella fra un punto/angolo della facciata dello stabile degli esponenti, proiettato su un piano inclinato, rappresentato dalla facciata dell’edificio del sig. Senoner (cfr. il già menzionato doc. 10, pag. 2).

Ciò premesso, è sufficiente un’inclinazione – anche se impercettibile – della facciata del fabbricato degli esponenti rispetto a quella del confinante, per determinare diversi valori di misurazione (sul punto, cfr. anche i documenti versati in giudizio dalla parte resistente ai numeri 4 e 5, che confermano come non si tratti della misura della distanza fra edifici paralleli).

Si aggiunga ancora, come del resto evidenziato al Comune dal legale dei ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, che ai fini del calcolo della distanza non devono prendersi in considerazione elementi meramente decorativi e privi di rilievo volumetrico dell’edificio, quali lesene od altro (cfr. i docc. 6 e 6a del Comune ed, in giurisprudenza, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 17.5.2012, n. 2847 e sez. V, 2.11.2010, n. 7731, per la quale: <<Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronda e i loro sostegni>>; oltre a TAR Lombardia, sez. IV, 4.5.2011, n. 1174) e non risulta, da parte del Comune di Lambrugo, alcuna considerazione di tali elementi nel corso dell’attività istruttoria.

Di conseguenza, attesa l’oggettiva e non contestata difficoltà di un’esatta misurazione della distanza – viste le particolari caratteristiche dei luoghi – appare opportuno e non illogico che l’Amministrazione intimata possa attenersi ad una misura media, alla luce anche dell’esiguità della asserita violazione della distanza minima di dieci metri (9,82 metri anziché 10, con uno scaro di 18 centimetri) e tenuto conto dell’eventuale presenza di lesene o analoghi elementi architettonici.

Si badi che in questa sede non è certo in discussione l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, al quale aderisce anche la scrivente Sezione, sulla assoluta inderogabilità della citata distanza di dieci metri di cui all’art. 9 del DM 1444/1968; ciò che invece rileva è il palese difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti in cui è incorso il Comune di Lambrugo all’atto della misurazione della distanza stessa.

Si conferma – pertanto – l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata n. 12/2012.

3. La domanda di risarcimento dei danni deve essere invece respinta, attesa la tempestiva tutela cautelare ottenuta dagli esponenti e la circostanza che degli asseriti danni non è stata offerta in giudizio concreta ed idonea prova, in violazione dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010 e dell’art. 2697 del codice civile.

4. Le spese possono essere interamente compensate, attese sia la peculiarità della presente controversia sia la soccombenza dei ricorrenti sulla domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)