Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1063-2003
Urbanistica.
Provvedimento con cui il PM disponga il ripristino dello stato dei luoghi - Atto abnorme - Contrasto di giurisprudenza.

Testo del Documento
Rel. n. 63/03
Roma, 28 luglio 2003
OGGETTO: 661147 - Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili -
Provvedimenti abnormi - Provvedimento con cui il PM disponga il
ripristino dello stato dei luoghi - Atto abnorme - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: Cod. proc. pen. art. 568; dec. legge 27 giugno 1985 n.
312; legge 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 sexies, comma 2; dec. lgs 29
ottobre 1999 n. 490, art. 163 comma 2.
La terza sezione di questa Corte (Pres. Papadia, Rel. G. De Maio,
ric. Sicali), con sentenza n. 346, pronunciata all\'udienza camerale
del 25 febbraio 2003, dep. il 16 aprile 2003 con il numero 18079, rv
224755, ha enunciato il principio di diritto cosi\' massimato da
quest\'Ufficio:
"E\' abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione, il
provvedimento con cui il PM - richiesto, da parte della Pubblica
Amministrazione, di disporre il dissequestro di un fabbricato
abusivo al fine di procedere alla sua demolizione - disponga, fermo
restando il sequestro, il ripristino dello stato dei luoghi, in
quanto tale provvedimento non puo\' essere disposto in pendenza del
procedimento penale dall\'Autorita\' giudiziaria e, quindi, neppure
dal Pubblico Ministero, trattandosi di una sanzione penale tipica
che, ai sensi dell\'art.1 sexies, comma 2, l. n.431 del 1985, puo\'
essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna."
Detto principio si pone in contrasto (inconsapevole) con il dictum
delle Sezioni Unite P.G. in proc. De Chirico (ud. 11 luglio 2001,
dep. il 24 settembre 2001, n. 34536, rv 219598) per il quale i
provvedimenti del Pubblico Ministero, in quanto atti di parte, non
hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne\'
qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di
giurisdizione), ne\' impugnabili, quantunque illegittimi. Rovesciando
il discorso: costituisce presupposto indefettibile dell\'atto abnorme
il provvedimento giurisdizionale, principio che si pone in
continuita\' con la giurisprudenza consolidata sul punto, per la
quale gli atti di parte, quali quelli del P.M., non sono
annoverabili, comunque si presenti il tasso della loro patologia,
nella categoria del provvedimento abnorme, la quale comprende solo i
provvedimenti aventi natura e specifico contenuto giurisdizionale.
In tal senso, sez. V, cc 9 aprile 1992, Ciarrapico, dep. il 13
giugno 1992, n. 1055, rv 190617; sez. VI, ud. 17 ottobre 1994,
Armanini, dep. il 22 dicembre 1994, n. 1823, rv 199882, la quale
espressamente afferma: "Presupposto perche\' possa nascere il diritto
di dolersi di un atto lato sensu di giurisdizione e\' che ci si trovi
di fronte a un provvedimento del giudice; con la conseguenza che i
provvedimenti del pubblico ministero non possono - almeno in via
generale - essere assoggettati a gravame perche\' adottati da una
parte del processo; proprio percio\', atti di tal genere non sono
neppure annoverabili - comunque si presenti il tasso della loro
patologia - nella categoria del provvedimento abnorme.
L\'insindacabilita\', peraltro, non vulnera il diritto di difesa
dell\'interessato, diritto che risulta, invece, salvaguardato perche\'
l\'eventuale illegittimita\' del provvedimento del Pubblico Ministero
da\' titolo - qualora ne sussistano le condizioni - a forme diversa
di tutela".
Vi e\', tuttavia, da rilevare che in qualche rara occasione, e
comunque prima del citato intervento delle Sezioni Unite, la
giurisprudenza ha derogato alla regola della inoppugnabilita\' degli
atti di parte, ritenendo che l\'atto del Pubblico Ministero potesse
configurarsi come abnorme. In particolare, il principio della natura
giurisdizionale degli atti di parte ha subi\'to una deroga con la
sentenza Esposito (sez. VI, cc 11 dicembre 1995, dep. il 12 ottobre
1995, n. 4794, rv 204139) la quale ha ritenuto abnorme e, pertanto,
ricorribile in cassazione, un provvedimento del P.M. Nella specie,
la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione,
adottata dal Tribunale del riesame, di revoca della ordinanza di
custodia cautelare, ed a seguito di cio\' il P.M. aveva ritenuto la
reviviscenza del titolo coercitivo originario disponendo
l\'esecuzione dello stesso prima dell\'esperimento del giudizio
rescissorio. In tal caso l\'abnormita\' e\' stata ravvisata nella
"illegalita\'" del provvedimento in questione, evidente ictu oculi e
direttamente incidente sullo status libertatis, il che imponeva la
immediata rimozione del vulnus arrecato all\'ordinamento giuridico.
Si trattava, pertanto, di un provvedimento del Procuratore della
Repubblica nel quale era impossibile ravvisare una qualsivoglia
parvenza di legittimita\', anzitutto per la natura della violazione
che si era tradotta nella usurpazione dei poteri spettanti al
giudice del rinvio, "... tanto piu\' grave in quanto posta in essere
da una parte del rapporto cautelare", totalmente dimentica del fatto
che la sentenza di annullamento con rinvio non esaurisce la vicenda
processuale e non ha carattere di definitivita\', ma conclude solo la
fase rescindente alla quale deve far seguito la fase rescissoria
affidata al giudice del rinvio, la cui pronuncia e\' la sola in grado
di sostituire la decisione annullata della Corte di cassazione. Non
senza aggiungere che "dando esecuzione alla custodia il P.M. ha
privato illegalmente il ricorrente della liberta\' personale ... in
totale assenza di qualsivoglia titolo che lo abilitasse a farlo". In
tal senso anche la sentenza Battistella (sez. VI, 6 aprile 2000,
dep. il 5 giugno 2000, n. 1666, rv 220539) per la quale "non puo\'
essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del
P.M. stante la preclusione assoluta dettata dall\'art.568, comma 1,
cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall\'ordinamento altri
rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in
cui il P.M. emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri,
che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente
al potere del giudice". E a questo filone, da ultimo, puo\'
ricondursi anche la sentenza Giovannini (sez. III, 21 giugno 1995,
dep. 12 ottobre 1995, n. 2390, rv 202782) per la quale "e\' abnorme
l\'ordine dato dal P.M. alla polizia giudiziaria di procedere ad un
sequestro di iniziativa della stessa polizia giudiziaria".
Conclusivamente: solo in casi assolutamente eccezionali la
giurisprudenza ha ritenuto impugnabile un provvedimento del P.M. e
comunque prima, come gia\' rilevato, della sentenza delle Sezioni
Unite P.G. in proc. De Chirico. Sicche\' il contrasto in esame e\' il
primo, alla luce dei dati presenti in archivio, che ha luogo dopo il
dictum delle S.U. ed e\', come gia\' detto, un contrasto inconsapevole.
Redattore: Maria Meloni
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)