Cass. Sez. III n. 19111 del 9 maggio 2016 (Ud 10 mar 2016)
Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. Mancuso
Urbanistica.Sospensione condizionale subordinata alla demolizione ed onere di motivazione
Non è sufficiente affermare che l'ordine di demolizione ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ma è necessario spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. , comma 1, si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165 cod. pen., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165 cod. pen., comma 2.
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