MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI DIRETTIVA 30 ottobre 2008
Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell\'architettura rurale.
GU n. 286 del 6-12-2008
                        IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita\' e la tutela del paesaggio, l\'architettura
e l\'arte contemporanea
La presente direttiva e\' emanata ai sensi del combinato disposto
dell\'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art.
2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.
1. Finalita\' e obiettivi di intervento.
Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale,
garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle
caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli
insediamenti di cui al successivo punto 2; cio\' attraverso
l\'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento
conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla
tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi
di coltivazione tradizionali, all\'avvio e al recupero di attivita\'
compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale.
Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti
agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio
nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che
costituiscono testimonianza significativa, nell\'ambito
dell\'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed
urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle
comunita\' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali,
dell\'evoluzione del paesaggio. In particolare, rientrano nelle
predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi
tipici degli insediamenti rurali specificati all\'art. 1, commi 2 e 3
del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire:
gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle
attivita\' agricole, nonche\' le testimonianze materiali che concorrono
alla definizione di unita\' storico-antropologiche riconoscibili, con
particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio
produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro,
le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la
viabilita\' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e
approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei
terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in
grotta, gli elementi e
3. Programmazione degli interventi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell\'ambito delle proprie competenze di pianificazione e
programmazione territoriale, individuano nel proprio territorio,
sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di
architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle
tipologie di cui al punto 2, e provvedono alla predisposizione di
appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di
intervento e delle modalita\' di incentivazione atte a consentire la
realizzazione delle finalita\' e degli obiettivi di cui al punto 1.
Ai fini dell\'acquisizione in via preventiva dei pareri e delle
valutazioni di cui ai commi 1 e 4 dell\'art. 2 della legge n.
378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono stipulare appositi accordi con gli uffici ministeriali
competenti, cosi\' come previsto ai sensi dell\'art. 5, comma 3 del
decreto MIBAC 6 ottobre 2005.
4. Programma finanziario regionale.
Nell\'ambito dell\'attivita\' di programmazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e anche in coerenza dei
propri programmi di sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali
recepiscono e specificano ulteriormente le finalita\' e gli obiettivi
di cui al punto 1, definendo le politiche generali per la tutela e la
valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il
profilo paesaggistico e ambientale. Nei programmi regionali si
provvede, in particolare a:
a) stabilire le linee di azione, le procedure e le modalita\' di
approvazione degli interventi da promuovere per il conseguimento
delle finalita\' di cui al punto 1, attraverso l\'assegnazione, a
soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla
legge; ai sensi dell\'art. 3, commi 16, 17, 18 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (finanziaria 2004), per l\'assegnabilita\' dei contributi
a soggetti privati, e\' necessario che la quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni, non derivi da forme di
indebitamento;
b) definire i requisiti di ammissibilita\' delle richieste di
contributo e i criteri generali per la valutazione delle stesse, in
ottemperanza a quanto previsto, tra l\'altro, agli artt. 2 e 3 del
decreto MiBAC 6 ottobre 2005;
c) stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le
percentuali massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che,
a norma dell\'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi
concessi:
non potranno superare l\'importo massimo del 50 per cento della
spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al
successivo punto 6.b;
saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori,
ovvero, previa verifica, a saldo finale;
non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse
parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della
richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai
sensi degli articoli 35, 36, 37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.
A norma dell\'art. 2, comma 4, della legge n. 378/2003 il programma
regionale, necessario per accedere al riparto delle risorse del Fondo
di cui all\'art. 3 della legge, e\' predisposto dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono le forme di
concertazione con gli enti locali interessati e tenendo conto del
parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita\' culturali,
dell\'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, da acquisire anche attraverso gli accordi
indicati al precedente paragrafo 3.
Ai sensi dell\'art. 5 della legge n. 378/2003, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso dell\'elaborazione
della proposta del programma regionale, possono concludere intese con
altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri
soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure
regionali con le iniziative dei medesimi soggetti, volte al
perseguimento delle finalita\' di cui al punto 1.
Gli accordi di cui al precedente punto, possono stabilire il
co-finanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti
pubblici o privati, nel rispetto degli strumenti normativi di
pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei
diritti dei terzi. Tali accordi sono recepiti nella proposta
formulata dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma
e\' condizionata alla delibera di approvazione del programma.
A norma dell\'art. 3 della legge n. 378/2003, le risorse assegnate
al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione
dell\'architettura rurale sono ripartite tra le regioni e le province
autonome sulla base dei programmi regionali, secondo i seguenti
criteri:
a) proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli
interventi effettivamente approvati;
b) in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome.
Le concrete modalita\' di ripartizione annuale delle risorse sono
specificate, in attuazione di tali criteri generali, con apposito
decreto dal Ministro dell\'economia e delle finanze. In fase di prima
applicazione della legge, con lo stesso decreto si determina altresi\'
la ripartizione effettiva, tra le regioni e le province autonome,
delle risorse del Fondo, procedendo, in caso di non avvenuta
assegnazione di risorse relative ad annualita\' passate, alla
aggregazione delle stesse e alla loro ripartizione complessiva in
un\'unica soluzione.
Le regioni e le province autonome possono, nel corso del triennio,
procedere a rimodulazioni finanziarie dei programmi approvati,
disponendo, ad esempio:
a) l\'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle
risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino
disponibili per rinuncia o revoca;
b) l\'anticipazione o il rinvio dell\'attuazione degli interventi,
in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza
delle condizioni di attuabilita\' degli stessi;
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi
programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.
I programmi disciplinano le modalita\' di erogazione dei contributi
e di rendicontazione finanziaria, nonche\' i casi e le modalita\' di
revoca degli stessi.
Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli
interventi, le regioni e le province autonome, a norma dell\'art. 2,
comma 2 della legge n. 378/2003, esercitano il monitoraggio
dell\'esecuzione dei programmi, sulla base della documentazione
illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate
predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalita\'
definite dagli stessi programmi. Le regioni e le province autonome
possono richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e
disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate
mediante controlli in loco, anche a campione.
5. Attuazione del programma e bando di selezione.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale,
predispongono, nel corso dl triennio, i bandi secondo il modello
allegato alla presente circolare (allegato A), per la selezione degli
interventi da ammettere a finanziamento. I bandi specificano, in
particolare:
a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell\'ambito dei temi
prioritari individuati dal programma regionale;
b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
c) i termini e le modalita\' per la presentazione delle domande;
d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di
contributo;
e) le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi
selezionati.
Per l\'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di
contributo le regioni e le province autonome si avvalgono di apposite
commissioni di valutazione, composte e nominate secondo i criteri
definiti nel programma regionale.
6. Studio di fattibilita\'.
Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di
fattibilita\' diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute
nel bando regionale, i seguenti elementi:
a) l\'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri
metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con
l\'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
b) il piano finanziario, articolato in relazione ad una congrua
analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al
precedente punto e con l\'indicazione delle risorse pubbliche e
private attivabili per la realizzazione dell\'intervento;
c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti,
degli immobili e del territorio rurale interessati dall\'intervento;
d) la valutazione dei piu\' significativi effetti
paesaggistico-ambientali ed economici sul relativo contesto rurale a
seguito dell\'intervento realizzato e la loro corrispondenza agli
obiettivi generali fissati dal programma regionale;
e) le forme di gestione delle opere realizzate;
f) la certificazione del Comune che attesti la conformita\'
dell\'intervento alla normativa urbanistico-edilizia comunale.
7. Disposizioni particolari in merito all\'assegnazione dei
contributi.
La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli
interventi e\' subordinata, a norma dell\'art. 4, comma 2 della legge
n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra
l\'altro:
la non trasferibilita\' degli immobili per almeno un decennio;
l\'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei
lavori e sottoscritto dal proprietario;
la possibilita\' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei
lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite
autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita\' rispetto
ai progetti approvati.
La convenzione puo\' stabilire eventuali altre condizioni, comprese
adeguate forme di pubblicita\' dei soggetti cofinanziatori, tenendo
conto dell\'entita\' del contributo e della tipologia dell\'intervento.
Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli
immobili a cura e spese del proprietario.
Roma, 30 ottobre 2008
Il direttore generale: Prosperetti


                                                           Allegato A
SCHEMA DI BANDO
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 378
«Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell\'architettura
rurale»
Contributi per l\'attuazione di programmi finanziari regionali di cui
all\'art. 2 della legge n. 378/2003, relativi ad interventi di
recupero, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti di
architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi
dell\'art. 9 del decreto 6 ottobre 2005.
In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto
MiBAC 6 ottobre 2005 e del programma regionale ...............,
approvato in data ..............., e\' emanato il seguente bando.
Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento
alla legge, al decreto e al programma suddetto, che ne integrano le
disposizioni.
Finalita\' generali.
La Regione ........................, per migliorare la qualita\'
dell\'ambiente e del paesaggio, interviene per la salvaguardia e per
la valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, promuove
la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche
storiche, architettoniche, artistiche, ambientali e
demoantropologiche degli insediamenti, destinando contributi per
l\'attuazione degli interventi previsti dalla legge, con le finalita\'
di:
1) contribuire allo sviluppo regionale con azioni rivolte alla
qualita\' architettonica e paesaggistica del territorio rurale;
2) inquadrare le azioni di sviluppo in un programma di
valorizzazione del paesaggio e di promozione del turismo culturale;
3) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire
l\'identita\' dei luoghi, anche attraverso la ricomposizione del
rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e la tutela
delle aree circostanti degli edifici rurali;
4) tutelare gli aspetti culturali, antropologici,
storico-artistici, e infrastrutturali del territorio rurale e
incentivare le economie agricole tradizionali.
Requisiti fondamentali degli interventi ammissibili al contributo.
Nell\'ambito delle tipologie di architettura rurale e degli
interventi ammissibili come definiti nel decreto MiBAC 6 ottobre
2005:
1) sono ammissibili al contributo unita\' minime di intervento,
come ad esempio parti di borgo rurale o altre unita\' tipologiche
rappresentative, di ampiezza tale da essere riconoscibili per le
caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un
uso compatibile con le caratteristiche originarie;
2) sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla
ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio
produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari, da
intendersi anche in termini di multifunzionalita\' produttiva, (come
ad esempio attivita\' connesse con la vendita diretta del prodotto
agricolo, le fattorie didattiche, il turismo rurale etc.);
3) per quanto concerne gli interventi su edifici rurali e sulle
loro aree di pertinenza:
a) le richieste di contributo, per gli interventi di spostamenti
dei solai, ricomposizione e riorganizzazione degli spazi interni,
modifiche delle destinazioni d\'uso, ricostituzione di edifici non
piu\' abitati dell\'art. 2, comma 3, dovranno essere corredate da
adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e
volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici
e costruttivi delle tipologie di architettura rurale;
b) gli interventi dovranno essere coerenti con il mantenimento
della struttura architettonica e del tessuto insediativo e tali da
non modificare i volumi degli edifici e l\'ampiezza e la forma degli
elementi costitutivi ed accessori (es. scale esterne, logge,
porticati, porte e finestre);
c) sono ammissibili gli interventi di ampliamento di superficie
e di volumetria, compatibili con le parti preesistenti e nel rispetto
delle tecniche costruttive tradizionali locali, a condizione che ne
sia dimostrata l\'opportunita\' di una reintegrazione su solide basi
documentarie o la necessita\' funzionale per l\'esercizio delle
attivita\' agricole;
d) le tecniche di costruzione utilizzate per gli interventi
ammessi a contributo dovranno essere individuati in continuita\' con
le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali e realizzate
con materiali appartenenti alla tradizione locale.
Le richieste di contributo per gli interventi su insediamenti
rurali in zone sismiche devono prevedere interventi di miglioramento
sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni integrazioni ed, in particolare, delle Linee guida per
la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni
redatte in attuazione di quanto previsto dall\'art. 3 dell\'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005, n. 3431
ed in applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica di
cui all\'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2003, n. 3274.
Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributi.
I soggetti ammessi a presentare richiesta di contributo sono i
proprietari o titolari, singoli o associati, degli insediamenti,
degli edifici o dei fabbricati rurali, presenti sul territorio
regionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che
costituiscono testimonianza dell\'economia rurale tradizionale.
Presentazione della domanda.
1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio
di fattibilita\' diretto a specificare, secondo le indicazioni
contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:
a) l\'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i
criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche
progettuali, con l\'indicazione dei tempi e delle fasi attuative
previste;
b) il quadro economico, articolato in relazione ad una congrua
analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al
precedente punto e con l\'indicazione delle risorse pubbliche,
comprensive di quelle comunitarie, e private attivabili per la
realizzazione dell\'intervento;
c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti,
degli immobili e del territorio rurale interessati dall\'intervento;
d) la valutazione dei piu\' significativi effetti
paesaggistico-ambientali ed economici che potranno derivare per il
relativo contesto rurale dalla realizzazione dell\'intervento nel
quadro dei principi dello sviluppo integrato e sostenibile del
territorio, e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati
dal programma regionale;
e) le forme di gestione delle opere realizzate.
2. La domanda e l\'allegato studio di fattibilita\' devono pervenire
............... entro ...............
3. Il termine per la presentazione delle domande e degli allegati
studi di fattibilita\' e\' fissato al ..... giorno calcolato a
cominciare dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR
del presente bando. Se il termine cade in un giorno festivo o di
sabato si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Requisiti di ammissibilita\' della domanda.
Intervento non iniziato alla data di pubblicazione del presente
bando.
Risorse.
Le risorse disponibili ammontano a ..........
Disposizioni particolari in merito all\'assegnazione dei contributi.
A norma dell\'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi
concessi:
non potranno superare l\'importo massimo del 50 per cento della
spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario;
saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori,
ovvero, previa verifica, a saldo finale;
non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse
parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della
richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai
sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.
La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli
interventi e\' subordinata, a norma dell\'art. 4, comma 2 della legge
n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra
l\'altro:
la non trasferibilita\' degli immobili per almeno un decennio;
l\'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle
opere;
la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei
lavori e sottoscritto dal proprietario;
la possibilita\' di revoca dei contributi per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite
autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita\' rispetto
ai progetti approvati.
La convenzione puo\' stabilire eventuali altre condizioni, comprese
adeguate forme di pubblicita\' dei soggetti cofinanziatori, tenendo
conto dell\'entita\' del contributo e della tipologia dell\'intervento.
Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli
immobili a cura e spese del proprietario.
Istruttoria, valutazione e punteggi.
Saranno considerati criteri di valutazione e di priorita\':
forme di restauro innovative, tra cui l\'utilizzo di tecniche di
architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili,
materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo
ecc.); il ricorso a forme di gestione mista pubblica-privata o anche
totalmente privata;
interventi pilota di recupero di ambiti edilizi e/o
architettonici unitari dal punto di vista della qualita\' progettuale
e di esemplarita\' tipologica delle preesistenze e delle nuove opere
previste; casi esemplari di recupero di architettura di qualita\';
progetti e realizzazioni in forma associata da piu\' proprietari o
titolari;
nel quadro delle politiche di governo del territorio, interventi
compresi in ambiti rurali di riqualificazione complessiva.
Finanziamento.
Procedure e modalita\' di erogazione di finanziamenti da stabilire
a cura della regione nel rispetto delle previsioni della legge n.
378/2003. In particolare, i contributi concessi:
non potranno superare l\'importo massimo del 50 per cento della
spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al
successivo punto 6.b;
saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori,
ovvero, previa verifica, a saldo finale;
non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse
parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della
richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai
sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.