Cass. Sez. III n.14329 del 7 aprile 2008 (Ud. 10 gen. 2008)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Iacono
Urbanistica. Realizzazione verande

La realizzazione di una veranda. anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria è di restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire. In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell\' immobile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 10/01/2008
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 44
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 15556/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACONO CIULLA Carmela, nata a Siculiana il 28.11.1943;
avverso la sentenza 5.2.2007 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv.to De Francesco Biagio, sostituto processuale dell\'avv.to Quattrocchi Enrico, il quale ha concluso chiedendo l\'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5.2.2007, confermava la sentenza 8.3.2006 del Tribunale monocratico di Agrigento, che aveva affermato la responsabilità penale di Iacono Ciulla Carmela in ordine ai reati di cui:
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, una veranda coperta con struttura portante in cemento armato, avente una superficie di mq. 34,40, in aderenza ad un fabbricato preesistente, e due locali accessori in muratura - acc. in Siculiana, il 27.8.2004, con successiva permanenza);
al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95;
al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 65;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., la aveva condannata alla pena complessiva di mesi uno, giorni 16 di arresto ed Euro 12.900,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo il beneficio della non-menzione e quello della sospensione condizionale subordinato alla effettiva esecuzione dell\'ordine demolitorio entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della Iacono Ciulla, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito: - l\'erronea disapplicazione della L.R. n. 4 del 2003, art. 20 e della concessione edilizia in sanatoria rilasciata, dal Comune di Siculiana, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13;
l\'illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all\'esecuzione effettiva dell\'impartito ordine di demolizione, in quanto una prescrizione siffatta potrebbe "trovare giustificazione solo se l\'opera abusiva ricade in zona vincolata da disposizione di inedificabilità assoluta o particolare, ma non per una zona agricola che non è vincolata ma solo regolamentata - anche se con indici di edificabilità particolarmente bassi - come del resto risulta tutto il territorio comunale". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costantemente orientata nel senso che la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3^:
18.9.2007, n. 35011, Camarda; 28.10.2004, D\'Amelio; 27.3.2000, n. 3879, Spaventi).
Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).
In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell\'immobile.
2. La L. 16 aprile 2003, n. 4 della Regione Siciliana, all\'art. 20 assoggetta ad un particolare regime di asseveramelo:
a) "la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie";
b) la realizzazione di verande, definite come "chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati";
c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano realizzate con strutture precarie e siano aperte almeno da un lato.
La norma in esame dispone altresì che:
aa) gli interventi dianzi descritti non sono considerati aumento di superficie utile o di volume ne\' modifica della sagoma della costruzione;
bb) "sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione". Le disposizioni regionali anzidette, procedendo alla identificazione in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il "criterio strutturale" (la circostanza che te parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili) a discapito di quello "funzionale" (l\'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti vedi Cass., Sez. 3^: 25.10.2007, Giangrasso; 18.9.2007, n. 35011, Camarda; 4.10.2006, n. 33039, PM in proc. Moltisanti ed in relazione alle stesse, anche nella accentuazione del riferimento alle modalità costruttive ed alla stabilità materiale dei manufatti, deve rilevarsi che non possono comunque considerarsi "realizzati in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione" una tettoia con struttura in cemento armato e due vani accessori in muratura di non ridotte dimensioni (non rivolti oggettivamente a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo), stabilmente incorporati alle opere murarie già esistenti sì da non potersi procedere alla separazione degli elementi successivamente inseriti se non incidendo sull\'integrità di dette opere.
Esattamente i giudici del merito hanno affermato, pertanto, che i manufatti in esame restano al di fuori dell\'area di applicazione della L.R. n. 4 del 2003, art. 20.
Detti manufatti, comunque, risultano totalmente difformi dalla "struttura precaria in acciaio" autorizzata dal Comune di Siculiana, in data 18.11.2003, ai sensi della normativa regionale anzidetta.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la L. n. 47 del 1985, artt. 22 e 13 (le cui previsioni sono state trasfuse nel TU n. 380 del 2001, artt. 36 e 45) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l\'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.
In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, stesso ex art. 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell\'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. 3^; 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro;
24.5.1996, Buratti e altro).
Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 la necessità che l\'opera sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell\'opera, sia al momento della presentazione della domanda" (secondo l\'attuale formulazione del T.U. n. 380 del 2001, art. 36 l\'intervento deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda").
Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un\'attività vincolata della P.A., consistente nell\'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all\'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Nella fattispecie in esame le opere realizzate, all\'epoca delta loro realizzazione, si ponevano in eccesso rispetto al rapporto plano- volumetrico di zona fissato dallo strumento urbanistico e quindi contrastavano con la relativa previsione di piano, per violazione dell\'indice di edificabilità consentito.
Ai fini del rilascio della concessione richiesta ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13 venne ritenuto necessario, infatti, l\'asservimento di una quota di volumetria realizzabile su un fondo contermine.
Nel caso che ci riguarda - in conclusione - la concessione edilizia successivamente rilasciata non comporta l\'estinzione del reato urbanistico, poiché non sono applicabili della L. n. 47 del 1985, l\'art. 22 ne\' del TU n. 380 del 2001, l\'art. 45 (difettandone i presupposti).
4. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo Collegio, si rinvia - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell\'opera abusiva.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l\'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all\'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l\'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l\'art. 165 c.p..
Non è richiesto inoltre, quale presupposto, che l\'opera abusiva ricada in zona vincolata da disposizione di inedificabilità assoluta.
4.1 Per completezza espositiya rileva il Collegio che nella specie, comunque, un titolo abilitativo attualmente sussiste e questa Corte ha evidenziato che l\'ordine di demolizione impartito dal giudice ai sensi del TU n. 380 del 2001, art. 31, u.c., (già L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.), pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all\'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. La parte interessata potrebbe eventualmente adire, pertanto, il giudice dell\'esecuzione, affinché valuti la possibilità di incidenza di tale titolo, qualora sia conforme alle previsioni legislative e pianificatorie vigenti la zona in cui si è edificato sembra avere destinazione a "verde agricolo" ma non è dato conoscere le possibilità ed i limiti dell\'edificazione in essa consentita, sul disposto ordine di demolizione (pure restandone definitivamente escluso ogni effetto estintivo ai sensi del T.U. n. 380 del 2001, art. 45), tenuto conto che - accanto all\'accertamento di duplice conformità, previsto dal T.U. n. 380 del 2001, art. 36 (e non ricorrente nel caso in esame) - un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato ha ammesso la possibilità di una regolarizzazione postuma di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico- edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate solo successivamente (vedi C. Stato, sez. 5^: 28 maggio 2004, n. 3431; 21 ottobre 2003, n. 6498; 13 febbraio 1995, n. 238; 13 ottobre 1993, n. 1031, Vedi pure, in tal senso, T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 18 settembre 2002, n. 1176; T.a.r. Umbria, 8 luglio 2002, n. 505; T.a.r. Umbria, 30 marzo 2000, n. 290; T.a.r. Sicilia, sez. Catania, 3 dicembre 1997, n. 2440).
Alla stregua di detto orientamento giurisprudenziale - pur non estinguendosi il reato urbanistico, poiché difettano i presupposti di applicabilità del TU n. 380 del 2001, art. 45 - sarebbe incongruo ordinare la demolizione del manufatto originariamente abusivo ma attualmente assentitole (vedi anche Cass., Sez. 3^: 11 novembre 2005, n. 40969, Olimpio; 9 febbraio 1998, n. 1492).
Non può mancare di rilevarsi, però, che altra giurisprudenza si esprime in senso contrario alla possibilità di una siffatta limitata "sanatoria giurisprudenziale" (vedi C. Stato, Sez. 4^: 26 aprile 2006, n. 2306 e ord. 12 dicembre 2006, n. 6474; nonché T.a.r. Lombardia, sez. 2^, 9 giugno 2006, n. 1352; T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 23 giugno 2003, n. 870; T.a.r. Veneto, sez. 2^, 20 febbraio 2003, n. 1498; T.a.r. Toscana, Firenze, sez. 3^, 14 giugno 2002, n. 1245; T.a.r. Piemonte, Torino, 12 giugno 2002, n. 1214), rilevando che, dopo l\'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, art. 13 non potrebbe ritenersi ammissibile la sanatoria di abusi che non siano esclusivamente formali.
Agli abusi sostanziali viene ritenuta applicabile, viceversa, la regola generate "tempus regit actum" e si afferma che i principi di economia dell\'azione amministrativa devono retrocedere dinnanzi al principio di legalità, che è principio generale di rango costituzionale.
5. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008