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SEZ. 3       SENT.  42932  DEL 19/12/2002  (UD.24/10/2002)        RV.  222966
     PRES. Savignano G                REL. Fiale A                COD.PAR.351
     IMP. Barattoni V        PM. (Conf.) Iacoviello F                       
502000  ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali - Nozione  -  Acque provenienti da attivita' artigianali e da prestazioni di servizi - Vi rientrano - Fondamento.                                    
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152      

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1. Nella  nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti  da  attivita' che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano  ed alle attivita' domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversita'  del  refluo  rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano  tra  le acque reflue industriali quelle provenienti da attivita' artigianali  e  da prestazioni di servizi. (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica).       

2. Lo scarico da insediamento produttivo in fognatura, effettuato in difetto di  autorizzazione,  previsto  precedentemente  come reato ai sensi dell'art. 21,  comma  1,  della  legge 10 maggio 1976 n. 319, configura il reato di cui all'art.  59,  comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che  la  sanzione penale per lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione  si  correla  alla riscontrata mancanza del controllo preventivo della pubblica amministrazione ed e' indipendente dal recapito finale.