SEZ. 3 SENT. 42932 DEL
19/12/2002 (UD.24/10/2002) RV.
222966
PRES. Savignano G
REL. Fiale A
COD.PAR.351
IMP. Barattoni V
PM. (Conf.) Iacoviello F
502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali -
Nozione - Acque provenienti da attivita' artigianali e da
prestazioni di servizi - Vi rientrano - Fondamento.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152
1. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attivita' che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attivita' domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversita' del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attivita' artigianali e da prestazioni di servizi. (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica).
2. Lo scarico da insediamento produttivo in fognatura, effettuato in
difetto di autorizzazione, previsto precedentemente
come reato ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
10 maggio 1976 n. 319, configura il reato di cui all'art. 59,
comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che la
sanzione penale per lo scarico di acque reflue industriali senza
autorizzazione si correla alla riscontrata mancanza del
controllo preventivo della pubblica amministrazione ed e' indipendente dal
recapito finale.