Cass. Sez.III n. 33539 del 1 settembre 2009 (Cc 24 giu 2009)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Repetti
Urbanistica. Sequestro preventivo (revoca parziale)
La revoca parziale del sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato va disposta, per evitare che la misura risulti inutilmente vessatoria, ogniqualvolta sia possibile scindere, senza vanificare le esigenze cautelari, la parte illegittimamente realizzata da quella costruita in conformità alle prescrizioni normative.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 894
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 13854/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Repetti Giovanni, nato ad Alessandria il 1 settembre del 1940;
avverso l\'ordinanza del tribunale del riesame di Alessandria del 18 marzo del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore prof avv. Coppi Francesco, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l\'ordinanza denunciata osserva quanto segue. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza in data 18.3.2009, decidendo in funzione di giudice di appello, ex art. 322 bis c.p.p., confermava l\'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 4.3.2009, con il quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo degli immobili in corso di costruzione in Piazza Pernigotti - Comune di Novi Ligure - foglio 28 - adottato in danno della SIMAF S.R.L., rappresentata dall\'odierno ricorrente. Il fatto può ricostruirsi nel seguente modo.
Il 28.10.2008, il G.I.P. presso il Tribunale di Alessandria sottoponeva a sequestro preventivo gli immobili in questione, ipotizzando i reati di cui il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 110, 479, 323; art. 29 e art. 44, lett. b), a carico del Repetti ed altri. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal G.I.P., il Comune di Novi Ligure aveva rilasciato alla società Simaf S.r.l. (di cui il Repetti è legale rappresentante) un permesso di ricostruzione dell\'immobile poi soggetto a sequestro per una cubatura di mc. 12.500, falsamente attestata in una "Convenzione per cessione in comodato d\'uso di area privata ad uso parcheggio temporaneo", stipulata fra il Comune e la stessa società Simaf S.r.l.. Invece l\'effettiva consistenza commerciale degli edifici, secondo l\'accusa, era di mc. 8.869,05, di cui 8.494,97 mc. commerciali e 374,07 mc. residenziali.
Con istanza rivolta al Giudice per le Indagini Preliminari di Alessandria, in data 5.12.2008, la difesa Repetti, all\'esito di due consulenze tecniche redatte dall\'Arch. Simi Giorgio e dall\'Ing. Falcucci Giorgio, secondo le quali la volumetria assentibile dal Comune di Novi Ligure nel permesso di ricostruzione dell\'immobile superava i 13.000 mc, rientrando così ampiamente nella misura indicata nella nota convenzione, avanzava richiesta di dissequestro dell\'immobile, nel frattempo quasi interamente ricostruito. Il G.i.p. di Alessandria respingeva l\'istanza con provvedimento del 19.12.2008. Il Repetti impugnava l\'ordinanza, dinanzi al Tribunale del Riesame che, con ordinanza in data 16.1.2009, rigettava l\'appello, confermando per l\'effetto il decreto di sequestro preventivo del 28.10.2008 e il successivo provvedimento del G.i.p. di Alessandria, in data 19.12.2008.
Successivamente i difensori del Repetti avanzavano, in data 9.2.2009, una nuova istanza di dissequestro quantomeno parziale dell\'immobile, sulla scorta di un computo aggiornato delle volumetrie eseguito dai consulenti della difesa alla luce delle rilievi mossi dal Tribunale del Riesame alla precedente consulenza tecnica. I difensori rilevavano che in precedenza il tribunale del riesame aveva "fatto definitiva giustizia di ogni questione attinente all\'iter amministrativo della vicenda ritenendo "condivisibili" i rilievi della difesa in ordine alla non rilevanza delle valutazioni delle decisioni dell\'Amministrazione comunale circa gli strumenti urbanistici adottati nei vari periodi storici" e che il nodo centrale da risolvere restava pertanto quello "della esattezza della indicazione della volumetria nella nota convenzione". Pertanto seguendo lo schema di ragionamento della precedente ordinanza emessa dal tribunale del riesame, i difensori esaminavano innanzitutto il problema dei "porticati", evidenziando di aver escusso, in sede di indagini difensive, due testimoni (Curone e Zunino), i quali, pur non avendo potuto risolvere definitivamente il problema dell\'esistenza o meno di un porticato sul lato Y, avevano tuttavia evidenziato utili elementi di novità in relazione all\'esistenza di porticati sugli altri lati e di un portone sul lato X (aperto), che faceva presumere la chiusura di tutti gli altri lati, altrimenti non avrebbe avuto senso l\'esistenza di detto portone". Sottolineavano in subordine che, pur ammessa l\'esistenza di un residuo dubbio in merito all\'esistenza dei porticati, era stato dato un nuovo incarico all\'arch. Simi, affinché operasse una nuova valutazione dell\'area in questione, sottraendo dalla cubatura complessiva dell\'immobile, quella non calcolabile in relazione ad eventuali porticati. Gli esiti di questo calcolo conducevano a calcolare la cubatura ammissibile in mc. 11.690,039, in relazione ai quali si insisteva appunto per il dissequestro dell\'immobile. In linea ancora più subordinata, la difesa Repetti, assumendo di volere aderire alle valutazioni compiute dal consulente del Pubblico Ministero, avanzava una richiesta di dissequestro parziale dell\'immobile, limitata ad una porzione pari a mc. 8.475 (con esclusione della superficie coperta relativa ai negozi fuori terra), ben inferiore al limite di cubatura (me. 8.869) ritenuto congruo dallo stesso consulente del Pubblico Ministero (Arch. Colciago) e riportato nello stesso capo di imputazione sub 1). Tale richiesta veniva dapprima respinta dal G.I.P., con decreto in data 4.3.2009, e poi, a seguito di appello ex art. 322 bis c.p.p., dal tribunale del riesame.
Il tribunale ha ritenuto infondata la proposta impugnazione per l\'esistenza di una preclusione processuale, dovuta all\'intervenuto "giudicato cautelare", formatosi a seguito della mancata impugnazione della precedente ordinanza, che aveva già respinto un\'analoga richiesta di dissequestro. In definitiva secondo il tribunale il giudice per le indagini preliminari non aveva errato nel rilevare l\'assenza di elementi nuovi e diversi rispetto al quadro processuale valutato in precedenza. Anche la richiesta di restituzione parziale dell\'immobile era stata oggetto di attenta valutazione da parte del tribunale che l\'aveva esclusa, in quanto l\'illegittimità del permesso di costruire travolgeva l\'opera nella sua interezza. Ricorre per cassazione l\'indagato per mezzo dei propri difensori sulla base di un unico articolato motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 321 e 322 bis c.p.p. per la ritenuta sussistenza di un giudicato cautelare. Assume che sarebbe palese l\'erroneità in punto di diritto dell\'ordinanza impugnata, in quanto, da un lato, la difesa Repetti non aveva fatto altro che richiamarsi al percorso logico seguito dalla prima ordinanza del tribunale del riesame, adducendo fondamentali elementi di novità (le dichiarazioni di due testimoni in relazione alla presenza o meno dei porticati e il nuovo calcolo della cubatura eseguito dall\'arch. Simi), proprio in relazione al tema riconosciuto dal tribunale come risolutivo ed essenziale ai fini del decidere (l\'esatta determinazione della cubatura dell\'immobile ante demolizione), dall\'altro, attraverso una richiesta ulteriormente subordinata (mai proposta prima di allora), aveva avanzato istanza per il dissequestro di una porzione dell\'immobile decisamente inferiore, per cubatura, a quella calcolata come legittima dal consulente del Pubblico Ministero. Di conseguenza solo incorrendo in un evidente errore giuridico il tribunale aveva potuto ritenere che la seconda richiesta fosse una "questione implicitamente dedotta dalla difesa nella precedente impugnazione", Infatti, secondo il difensore, il tribunale del riesame aveva confuso le "questioni" dedotte o deducibili, su cui effettivamente, esauriti tutti i mezzi di impugnazione, si forma il giudicato cautelare, con le nuove "domande", avanzate, in questo caso, previa rinuncia alle questioni dedotte in precedenza e in perfetta adesione alla ratio decidendi della precedente ordinanza del Tribunale del Riesame. In altre parole, la "novità" che avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale del Riesame (almeno con riferimento alla subordinata domanda di dissequestro parziale), non consiste tanto nella adduzione di nuovi elementi di prova, che pure erano stati indicati, ma nella formulazione di una nuova domanda che teneva conto superandoli, attraverso una drastica riduzione delle pretese e l\'adesione alle valutazioni del pubblico ministero, dei dubbi palesati dal tribunale nella prima ordinanza e ritenuti ostativi alla concessione del dissequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
La "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale del riesame all\'esito del procedimento incidentale d\'impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di richieste aventi il medesimo contenuto di quelle già respinte. Una domanda si considera identica ad altra già respinta quando si fonda sulle medesime circostanze di fatto ed ha il medesimo oggetto. In definitiva il giudicato cautelare si forma quando una medesima questione è stata già decisa esplicitamente o anche implicitamente. Le domande nuove sono quindi sempre ammissibili. Si considera nuova una domanda quando ha un oggetto diverso da quello precedente o si fondi su premesse diverse. Nella fattispecie non si è verificato alcun giudicato cautelare perché il ricorrente aveva avanzato due domande dissequestro parziale che si fondavamo su ragioni diverse da quelle dedotte in precedenza aventi peraltro anche un contenuto parzialmente diverso. La prima si fondava sulla premessa che i porticati non dovessero essere computati ai fini del calcolo della volumetria; la seconda recepiva invece le osservazioni del tribunale e limitava la richiesta di restituzione alla sola volumetria ritenuta legittima dallo stesso pubblico ministero nella contestazione. Tali domande, ed in modo particolare l\'ultima, erano senz\'altro ammissibili perché si deve ritenere ammissibile una nuova domanda di revoca parziale del sequestro allorché l\'interessato manifesti l\'intenzione di adeguarsi ai rilievi del tribunale riducendo la propria pretesa.
Il problema che la fattispecie poneva e pone non concerne la preclusione processuale del giudicato cautelare che non riguarda le domande nuove, ma consiste nello stabilire se nella fattispecie sia o no ammissibile una revoca parziale del sequestro preventivo. Sul punto l\'affermazione del tribunale, secondo il quale il dissequestro parziale sarebbe escluso perché un permesso di costruire ritenuto illegittimo travolgerebbe il manufatto nella sua interezza, si traduce in una considerazione apodittica, peraltro parzialmente infondata. La revoca parziale di un sequestro preventivo va esclusa quando, per le caratteristiche dell\'illecito, non è possibile scindere la parte legittimamente realizzata da quella illegittima, senza vanificare le esigenze cautelari per le quali il sequestro è stato disposto. Invece, tutte le volte in cui tale separazione sia possibile, il sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio. Così, per semplificare, non sarebbe possibile disporre la revoca parziale del sequestro allorché le difformità rispetto al progetto approvato riguardino le intere strutture portanti dell\'edificio. Viceversa se le difformità riguardino alcuni locali ben delimitati, non v\'è la necessità di sequestrare l\'intero complesso. Tale valutazione compete ovviamente al giudice del merito. Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà ritenere ammissibile la domanda subordinata avanzata dall\'interessato e valutarla nel merito, accogliendola, se è possibile circoscrivere il sequestro alla sola volumetria ritenuta illegittima senza compromettere le esigenze cautelari poste a base del provvedimento ablatorio.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 620 c.p.p..
Annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria. Così deciso in Roma, il 24 giugno del 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2009