Consiglio di Stato Sez. IV n. 4691 del 29 maggio 2025
Rifiuti.Differenza tra soggetto svolgente attività di pulizia manutentiva e produttore iniziale

L'iscrizione all'Albo costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione. Quanto alla qualifica di produttore iniziale (art 183 lett f) d.lgs. 152/2006, questa è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); dal dato testuale emerge quindi con sufficiente evidenza che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l’impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto. Va ancora rilevato che in base al disposto dell’art 230, comma 5, d.lgs.152/2006 il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; in particolare l’art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2016 fa espresso riferimento all’iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto. Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti.

Pubblicato il 29/05/2025

N. 04691/2025REG.PROV.COLL.

N. 05277/2023 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5277 del 2023, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Calabria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Multiservizi - Società Cooperativa a.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2231/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino.

Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.


FATTO e DIRITTO

1.La questione controversa riguarda il provvedimento prot. n.102 del 30 dicembre 2021 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero della Transizione Ecologica, secondo la denominazione all’epoca vigente, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società appellata avente ad oggetto il decreto del Presidente della sezione regionale della Calabria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. CZ06202, prot. 12302 dell'1° ottobre 2021 nella parte in cui ha rigettato l’iscrizione per i rifiuti con codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05.

Al riguardo va premesso che la società qui appellata, Multiservizi soc. coop. a r.l., ora non costituita, innanzi al giudice di primo grado ha esposto:

-di svolgere attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione su circa 30 Comuni, dislocati su tutto il territorio calabrese;

- per effetto dell’attività di manutenzione presso gli impianti di depurazione, si ritiene produttore iniziale di una serie di rifiuti soggetti a smaltimento, tra i quali, in via principale e costante, i residui di vagliatura (19.08.01), i rifiuti dell’eliminazione della sabbia (19.08.02), i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (19.08.05), oltre ulteriori tipologie residuali;

- con domanda prot. n. 5423 del 14 maggio 2021 ha richiesto alla Sezione Regionale della Calabria -ai sensi dell’articolo 212, comma 8, D.lgs. 152/2006 e dell’art. 16 d.m. 3 giugno 2014, nr. 120 - l’iscrizione nella Categoria 2/bis dell'Albo Gestori Ambientali, relativa ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi - che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti- ed ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti;

- con il decreto del Presidente della Sezione regionale della Calabria del suddetto Albo, a seguito della deliberazione della Sezione regionale della Calabria del 31 agosto 2021, è stata disposta l’iscrizione nella categoria 2 bis per i soli rifiuti non pericolosi codice 17.01.01, 17.01.02 e 17.04.05 mentre è stata negata per i rifiuti conseguenti all’attività manutentiva presso gli impianti di depurazione - codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05 (vaglio, sabbia, fanghi), in quanto detti codici “(…) non derivano funzionalmente e direttamente dall’attività dichiarata in istanza, per i quali non è possibile riconoscere il produttore iniziale di rifiuti di cui all’art. 212 c. 8 del DLG n. 152/2006 e s.m.i.”;

- in data 14 ottobre 2021, l’odierna appellata ha presentato ricorso gerarchico improprio ex art. 23 d.m. 3 giugno 2014, n. 120, rigettato con deliberazione del Comitato nazionale in data 21 dicembre 2021, comunicata con nota prot. n. 102 del 30 dicembre 2021, ove si rilevava, per la parte di interesse che “si concorda con la Sezione che non ha concesso i codici del capitolo 19 poiché viene a mancare il primo dei requisiti previsti per l’iscrizione in categoria 2-bis: l’essere produttore iniziale”.

2. Avverso i richiamati provvedimenti, l’odierna appellata ha proposto ricorso innanzi al Tribunale ammnistrativo per la Calabria che lo ha accolto.

In particolare il giudice di primo grado ha ampiamente illustrato le disposizioni del codice dell’ambiente, d.lgs. 152/2006 che ritiene rilevanti ai fini della soluzione della questione in esame facendo riferimento agli artt.183, lett. f) e lett, g) in relazione alla qualifica di produttore di rifiuti e del prodotto, all’art.190 in relazione all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico nonché all’art. 230 in relazione all’individuazione del luogo di produzione ed all'obbligo dell’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Dalle disposizioni richiamate, il giudice di primo grado ne ha fatto conseguire che la lettura sistematica delle suddette disposizioni consente di affermare che il soggetto cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore delle sostanze derivanti di pulizia, dissabbiamento e disidratazione; per cui sarà da considerare produttore iniziale in primo luogo il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che tramite tale attività materiale dà origine ai rifiuti (in particolare, fanghi, vaglio e sabbia) e, in secondo luogo e in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso.

3.Il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica propone ora appello per il seguente unico motivo:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 230 e 190 e 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006.

L’appellante rileva che l’istante avrebbe dovuto risultare non solo produttore, ma doveva trattarsi di produttore iniziale, condizione di fatto e di diritto necessaria, ex art.212, comma 8, d.lgs 152/2006, ai fini di ottenere l'autorizzazione al trasporto all’esito dell’iscrizione in categoria 2 bis.

Al riguardo rileva che il “produttore iniziale” è colui che dà origine al rifiuto e lo produce per effetto diretto del proprio lavoro; in subordine, l’autorizzazione al trasporto di tali rifiuti in categoria 2 bis si realizza come fattispecie concreta “a condizione che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, ai sensi dell’art. 212, comma 8, T.U. ambiente.

In presenza di un impianto di depurazione, dunque, ritiene l’appellante che non sia possibile considerare produttore iniziale il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto.

Inoltre a conferma di quanto sostenuto, rileva che con l’entrata in vigore del d.lgs 205/2010, recante modifiche al d.lgs 152/2006, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva sia tenuto all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art.212, comma 5, d.lgs. 152/2006 in tal modo escludendosi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi del comma 8 dello stesso articolo.

4. Il ricorso è fondato.

Va al riguardo premesso che l'iscrizione all'Albo costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione.

Quanto alla qualifica di produttore iniziale (art 183 lett f) d.lgs. 152/2006, questa è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); dal dato testuale emerge quindi con sufficiente evidenza che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l’impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto.

Va ancora rilevato che in base al disposto dell’art 230, comma 5, d.lgs.152/2006 Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; in particolare l’art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2016 fa espresso riferimento all’iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.

Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti.

In considerazione di quanto sin qui esposto l’appello va accolto.

Attesa la novità della questione sussistono idonei motivi per una compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore