Cass. Sez. III n. 15705 del 15 aprile 2009 (Cc 9 gen. 2009)
Pres. Lupo Est. Mulliri Ric. Loffredo
Urbanistica. Sequestro preventivo, mantenimento fino alla definitività della sentenza

Con la sentenza di condanna non definitiva, il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere mantenuto sotto il vincolo fino alla sentenza definitiva. E ciò vale anche nel caso di reati edilizi per i quali, la cessazione della permanenza non fa venir meno, di per sé, il pericolo che possa essere reiterato l’abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto, non solo, per evitare l’aggravamento del medesimo reato, ma anche, per prevenire l’agevolazione di altri reati, anche della stessa specie.

UDIENZA 09.01.2009

SENTENZA N. 34

REG. GENERALE n.31594/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da:

LOFFREDO Elia, nato a Napoli il 23.1.37 indagato DPR 380/01

avverso l\'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli, in data 25.7.08

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guicla
Sentito il P.G., nella persona del dr. Vittorio Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso ;
Sentito il difensore di Loffredo, avv. Amedeo Valanzuolo, che ha insistito per l\'accoglimento del ricorso;


osserva


1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con ordinanza in data 25.7.08, il Tribunale per il Riesame di Napoli ha respinto l\'appello proposto dall\'odierno ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di quella città che aveva negato il dissequestro del manufatto edilizio sottoposto a sequestro preventivo.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso la difesa dell\'indagato deducendo erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett b) in rel. agli artt. 321, 323 ed al DPR 380/01) che sarebbe avvenuta sulla base di un orientamento minoritario e non condivisibile della S.C. (quello citato dal Tribunale) a fronte di altra decisione la n. 431/04 che suggerisce una "esegesi sistematica" della normativa cautelare.
Il ricorrente conclude, pertanto, invocando l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata e l\'immediata esecutività del dissequestro.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come enunciato da questa S.C. (sez. III 14.12.07, Oriente, Rv. 239289) proprio nella decisione evocata dal provvedimento impugnato, l\'esame della normativa vigente permette di affermare che il legislatore ha fissato l\'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento mentre, per quelle di condanna, il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca (art. 323 c.p.p., comma 3).

Argomentando a contrario, non si può tuttavia, trarre da ciò la convinzione che, in caso di mancata pronuncia sulla confisca, il bene debba essere comunque restituito anche nella eventualità in cui la sentenza di condanna non sia ancora definitiva, giacché, in tale ipotesi, subentra la regola generale di cui all\'art. 321 co. 3 c.p.p. secondo cui le cose sequestrate per finalità cautelari vanno restituite allorché siano venute meno le esigenze che hanno determinato l\'imposizione del vincolo.

Ne consegue che, con la sentenza di condanna non definitiva, il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere mantenuto sotto il vincolo fino alla sentenza definitiva. E ciò vale anche nel caso di reati edilizi per i quali, la cessazione della permanenza - cui talvolta si è fatto riferimento per giustificare la restituzione del bene al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. III 20.2.97, Lieto, Rv. 207057; Sez. III 16.7.93, D\'Antuono, Rv. 194985) - non fa venir meno, di per sé, il pericolo che possa essere reiterato l\'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto, non solo, per evitare l\'aggravamento del medesimo reato, ma anche, per prevenire l\'agevolazione di altri reati, anche della stessa specie.

E’ per tale motivo che, nelle decisioni più recenti, questa sezione, ai fini dell\'individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, ha fatto riferimento (sia pure incidentalmente e senza approfondire la questione) alla "definitività" della sentenza (Sez. III, 21.10.03, Cotena, Rv. 226860; Sez. III 27.9.00, Cimaglia, Rv. 218007).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto dal momento che la sentenza impugnata si è correttamente allineata a tali principi e, per contro, le censure del ricorrente si sono rivelate generiche ed imprecise (anche nella citazione del diverso precedente giurisprudenziale che non risulta in termini riguardando il diverso sequestro probatorio).
La doglianza d\'appello riguardava il fatto che il giudice, nel pronunciare sentenza, non si fosse espresso per la confisca né aveva disposto la restituzione del bene del quale aveva solo ordinato la demolizione.

Il Tribunale ha, però, correttamente evidenziato l\'erroneità dell\'assunto difensivo secondo cui da una sentenza discenda automaticamente la restituzione del bene non confiscato e ciò in quanto, dal combinato disposto degli artt. 323 co. 1 e 3 e 340 c.p.p. discende che il bene é automaticamente dissequestrato a seguito di sentenza solo in caso di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere che non contengano anche statuizioni di confisca; mentre, nel caso di condanna "il sequestro deve essere mantenuto quando é disposta la confisca" (artt. 323 co. 3 e 340 c.p.p.). Coerente é, quindi la conclusione che il fatto che non sia stata disposta la confisca non determina automaticamente il dissequestro e la restituzione del bene ma solo, semmai, il perdurare della regola generale secondo cui il bene resta in sequestro fino al cessare delle esigenze cautelari (at. 321 co. 3); proprio come enunciato da questa S.C. nelle sentenza Oriente (rv. 239289) prima citata.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.


rigetta


il ricorso e


condanna


il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nell\'udienza del 9 gennaio 2009.

Deposito in Cancelleria il 15/04/2009.