Cass. Sez. III n. 15926 del 16 aprile 2009 (Ud. 24 feb. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Damiano
Urbanistica. Individuazione committente

In tema di reati edilizi, l’individuazione del committente dei lavori ,quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio: dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente; dalla presenza sul luogo dei lavori al momento del sopralluogo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 433
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 28225/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DAMIANO ITALO, nato a Pagani il 31 gennaio del 1948;
avverso la sentenza della Corte d\'appello di Salerno del 6 maggio del 2008;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d\'appello di Salerno, in parziale riforma di quella resa dal tribunale di Nocera Inferiore il 21 giugno del 2007 nei confronti di Damiano Italo, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine alla contravvenzione che gli era stata contestata al capo b) rectius capo d - violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 -, perché estinta per prescrizione, e riduceva la pena che gli era stata inflitta per gli altri reati a mesi uno e gg 25 di arresto ed Euro 7900,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno nei confronti del Comune costituitosi parte civile. Il predetto era stato ritenuto responsabile della violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e dei reati satelliti relativi alle costruzioni in cemento armato, per avere realizzato un capannone con base in cemento armato senza alcun permesso di costruire e senza un progetto redatto da un tecnico qualificato. I giudici del merito ritenevano il prevenuto personalmente responsabile, sia perché comproprietario del suolo su cui il capannone insisteva, sia perché abitava in quella stessa area e per tale ragione non poteva avere ignorato la presenza del manufatto,aveva inoltre accompagnato gli investigatori al momento dell\'accertamento ed aveva accettato la custodia dell\'immobile. Ricorre per Cassazione l\'imputato deducendo: illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell\'art. 350 c.p.p., commi 5 e 6 e art. 191 c.p.p. e travisamento della massima d\'esperienza in forza della quale della costruzione si avvantaggerebbe il proprietario del suolo: assume in definitiva che l\'affermazione di responsabilità si fonderebbe su indizi equivoci ed in parte travisati nonché su informazioni assunte dagli operanti sul luogo dell\'accertamento da parte dell\'indagato, informazioni che potevano essere utilizzate solo per la prosecuzione delle indagini. IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. In tema di reati edilizi, l\'individuazione del committente dei lavori, quale soggetto responsabile dell\'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio:
dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente; dalla presenza sul luogo dei lavori al momento del sopralluogo. La valutazione di tali indizi si sottrae al sindacato di legittimità in quanto comporta un giudizio di merito che non contrasta ne\' con la disciplina in tema di valutazione della prova nè con le massime di esperienza.
Non è vero che i giudici del merito hanno affermato la
responsabilità sulla base delle informazioni acquisite dall\'imputato sul luogo dell\'abuso. Lo stesso ricorrente alla pagina 4 del ricorso riconosce, dandone atto, che nessuna informazione o indicazione era stata a lui richiesta relativamente alla proprietà del fondo o alla persona del committente. D\'altra parte, dalla sentenza di primo grado risulta che il geometra Guarro dell\'ufficio tecnico del Comune di Pagani aveva effettuato accertamenti catastali rilevando che la proprietà del suolo apparteneva all\'attuale ricorrente ed alla di lui moglie. La presenza del prevenuto sul luogo dei lavori è stata obiettivamente constatata dagli stessi agenti operanti. Al Damiano sul luogo dell\'abuso si è solo chiesta la disponibilità ad assumere la veste di custode ed in quell\'occasione ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l\'incarico, dimostrando anche in tal modo il proprio interesse alla costruzione.
L\'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata secondo l\'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 32 del 2000, De Luca, e di correggere l\'errore contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata in ordine all\'erronea indicazione del reato prescritto,che è quello di cui al capo d) e non quello di cui al capo b) come indicato nel dispositivo della sentenza impugnata.
Dall\'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro Mille in favore della cassa delle ammende non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d\'inammissibilità secondo l\'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'art. 616 c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro Mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009