Pres. Lupo Est. Amoresano Ric. Campo
Ambiente in genere. Occupazione demanio marittimo
In tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l\'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l\'illecita sottrazione del medesimo all\'utilizzazione collettiva, perpetuandone l\'occupazione "sine titulo". (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l\'affermazione di responsabilità dell\'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della s.r.l. cui era riferibile l\'occupazione abusiva dell\'area demaniale marittima).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza  pubblica
 Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
 Dott. GENTILE  Mario - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N.  269
 Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SENSINI  Maria Silvia - Consigliere - N. 4705/2007
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1)  Campo Stellario nato il 4.6.1961;
 Avverso sentenza del 21.7.2005 Tribunale di  Trapani;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio  Amoresano;
 sentito il P.G. Dr. Vittorio Meloni che ha concluso per  l\'inammissibilità del ricorso;
 Udito il difensore avv. Esposito Elio che ha  concluso per l\'accoglimento del ricorso.
 OSSERVA
 1) Con sentenza del  21.7.2005 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, dichiarava Campo  Stellario, nella qualità di titolare dell\'impresa Campo Elettricità srl,  colpevole del reato di cui al R.D. n. 327 del 1942, artt. 54, 1161 per avere  arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo di mq 143,07, sito in  località Punta Croce dell\'isola di Levanzo, mediante la realizzazione di due  manufatti in conci di tufo, di muretti di contenimento e di una recinzione, in  assenza di concessione e, con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava  alla pena di Euro 120,00 di ammenda.
 Premesso che risultava pacificamente  dagli atti che l\'impresa Campo Stellario, titolare della concessione demaniale  n. 30/1199 per la realizzazione di un manufatto per uso centrale elettrica,  aveva eseguito una arbitraria occupazione di suolo demaniale con due ulteriori  manufatti, assumeva il Tribunale che l\'eventuale successiva acquisizione al  patrimonio dello Stato di quanto abusivamente realizzato non faceva venir meno  l\'illiceità della condotta e che, comunque, non risultava che siffatta  acquisizione fosse effettivamente avvenuta.
 Era peraltro emerso  dall\'istruttoria dibattimentale che i due manufatti abusivi erano stati  edificati in epoca risalente in sostituzione di due preesistenti manufatti  distrutti da una violenta mareggiata del gennaio 1987 e che, all\'epoca,  amministratore unico della società elettrica era Campo Egidio, padre  dell\'imputato, il quale nell\'ottobre 2000 aveva rilasciato al figlio una procura  institoria "con tutti i più ampi ed opportuni poteri per l\'ordinaria e  straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione". A parte il fatto che i  muretti e la recinzione ben potevano essere stati realizzati successivamente  all\'ottobre 2000, il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo era  configurabile anche nell\'ipotesi di mantenimento senza titolo del possesso. Nè  infine era rilevante che la concessione fosse stata rinnovata fino al 31.12.2002  nonostante la presenza di opere abusive. 2) Propone ricorso per cassazione il  Campo Stellario, a mezzo del suo difensore, per falsa applicazione dell\'art.  2204 c.c. in relazione agli artt. 54 e 1161 c.n.. Lamenta che il Giudice non  abbia tenuto conto che l\'imprenditore, con la nomina di un institore, non perde  il potere di direzione dell\'impresa e che la responsabilità anche dell\'institore  per gli atti omissivi e commissivi in relazione al patrimonio aziendale è  configurabile soltanto se il mandato preveda espressamente ex art. 2204 c.c. il  potere di straordinaria amministrazione.
 Con il secondo motivo deduce la  falsa applicazione degli artt. 934 e 936 c.c. in relazione agli artt. 54 e 1161  c.n..
 Assume infatti che l\'acquisto della proprietà delle opere abusive al  demanio dello Stato avviene ope legis ai sensi dell\'art. 934 c.c. e che quindi,  stante l\'avvenuta acquisizione, il detentore non ha il potere di  demolirle.
 Infine l\'ordinanza del TAR che ha sospeso l\'efficacia  dell\'ordinanza di demolizione priva di valenza delittuosa l\'inerzia  dell\'onerato. Chiede pertanto l\'annullamento senza rinvio della sentenza  impugnata. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.
 3.1) Va preliminarmente  accertato il significato del termine "occupazione" indicato nell\'art. 1161 c.n.  per descrivere la condotta sanzionata penalmente.
 Tale termine, nel diritto,  viene adoperato nell\'accezione di prendere possesso di un luogo per  installarvisi e, quindi, di esercitare su un bene altrui un potere di fatto, una  signoria per trame godimento. Nel codice civile si fa riferimento ad  "occupazione" per indicare un modo di acquisto a titolo originario della  proprietà (artt. 922, 923 e 938); acquisto che presuppone l\'apprensione del bene  e conseguentemente l\'esercizio di un potere di fatto sullo stesso uti  dominus.
 Nel codice penale è l\'art. 508 ad adoperare il termine  "occupazione". Anche in tal caso la giurisprudenza, nell\'elaborare gli elementi  costitutivi per la configurabilità del reato, ha ritenuto indispensabile che il  soggetto attivo eserciti un potere di fatto sull\'azienda comportandosi come il  proprietario (non sarebbe sufficiente pertanto limitarsi a piantonare o a  circondare l\'azienda senza prenderne possesso).
 Se tale è la pacifica nozione  di "occupazione", non vi è motivo di discostarsene in riferimento all\'art. 1161  c.n..
 Occupare arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo significa,  pertanto, esercitare, senza titolo, un potere di fatto sul bene in modo  corrispondente all\'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto  reale.
 3.2) La nozione di occupazione come sopra delineata comporta rilevanti  conseguenze sul piano, per così dire, soggettivo ed oggettivo.
 In relazione  al primo aspetto è indifferente che l\'esercizio del potere di fatto avvenga a  titolo originario o derivativo. Tale rapporto di fatto, con conseguente  utilizzazione e godimento del bene demaniale, è lo stesso sia che venga  esercitato da chi l\'abbia inizialmente occupato, sia da parte di chi sia  subentrato, per qualsiasi motivo, in un secondo momento. Anche chi non ha  realizzato l\'opera su suolo demaniale, nel momento in cui ne acquista la  disponibilità, perpetua, invero, l\'occupazione arbitraria. Sicché è occupazione  abusiva ex art. 1161 cod. nav. l\'acquisizione o il mantenimento senza titolo del  possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all\'esercizio del  diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (cfr. Cass. pen. sez.  3 n. 10960 del 6.10.1992; Cass. pen. sez. 3 n. 2853 del 12.2.1999).
 Con la  conseguenza che del reato deve essere chiamato a rispondere chi, al momento  dell\'accertamento, abbia la materiale disponibilità del bene demaniale, in via  immediata o in via mediata attraverso il manufatto sullo stesso realizzato, in  quanto l\'illecito consiste nel mantenere la zona demaniale indisponibile agli  usi cui è deputata (Cass. pen. sez. 3, 10.3.2000 - Parisi).
 3.3) Sotto  l\'aspetto "oggettivo" il reato de quo non può che avere carattere permanente e  cessare solo quando venga meno l\'esercizio del potere di fatto sul bene, vale a  dire fino a quando persistano, conservando il possesso dell\'immobile, l\'uso ed  il godimento illegittimi.
 La permanenza si protrae, cioè, fino a quando  persista, comunque, l\'occupazione ed irrilevanti sono, conseguentemente, le  vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Non ha alcuna  incidenza, pertanto, sulla permanenza del reato l\'eventuale emissione da parte  dell\'autorità amministrativa competente di ordinanza di sgombero e di rimessione  in pristino dello stato dei luoghi (l\'inosservanza del provvedimento integra  piuttosto l\'ulteriore reato di cui all\'art. 1164 cod. nav.).
 Altrettanto  irrilevante è che la proprietà dell\'opera, realizzata sul suolo demaniale, venga  acquisita ope legis al patrimonio dello Stato.
 Il verificarsi dell\'accessione  incide sulla proprietà dei manufatti, ma non certo sull\'uso ed il godimento del  bene. Ne discende che, continuando l\'occupazione senza titolo del manufatto  realizzato su suolo demaniale, persiste il reato di cui agli artt. 54 e 1161  c.n.. Con il protrarsi dell\'occupazione senza titolo il bene, infatti, viene  mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla  fruibilità collettiva (cfr. Cass. pen. sez. 3 12.12.2003 - Duro).
 Non c\'è  dubbio allora che, nell\'ipotesi in cui l\'occupazione sia avvenuta con la  costruzione di un manufatto che l\'agente continui ad usare anche dopo che sia  passato in proprietà della P.A., sia configurabile il reato in quanto l\'uso del  bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso di esso (cfr. Cass.  pen. sez. 3 4.12.1995 - Coppola; conf. sez. 3 n. 1950 del 16.1.1998 -  Reale).
 Irrilevante, infine, è l\'acquiescenza degli organi preposti alla  tutela del bene demaniale e quindi il preteso consenso dell\'avente  diritto.
 La permanenza del reato cessa, pertanto, o con lo sgombero del bene  o con il rilascio della concessione.
 3.4) Alla luce dei principi sopra  ricordati il giudice di merito ha correttamente ritenuto sussistente il reato  ascritto al ricorrente. È fuor di dubbio, infatti, che il Campo Stellario, nella  qualità di institore e quindi di gestore del patrimonio ("con tutti i più ampi  ed opportuni poteri per l\'ordinaria e straordinaria amministrazione, senza  alcuna limitazione"), abbia continuato l\'arbitraria occupazione iniziata dal  padre Campo Egidio. Irrilevante quindi è che la procura institoria prevedesse o  meno il potere di straordinaria amministrazione relativamente agli immobili  facenti parte del patrimonio dell\'azienda, non venendo in rilievo, nella  fattispecie in esame, il potere dispositivo degli stessi. Altrettanto  irrilevante è l\'avvenuta acquisizione alla proprietà dello Stato dei manufatti,  risultando pacificamente il mantenimento del possesso degli stessi, tanto che fu  impugnato davanti al TAR il provvedimento di demolizione.
 Infine è  assolutamente fuor di luogo il richiamo dell\'ordinanza del TAR del 19.3.2004 di  sospensione dell\'ordine di demolizione. A parte il fatto che è stato lo stesso  ricorrente, non ottemperando all\'ordine di demolizione ed impugnandolo davanti  al TAR, a determinare siffatta sospensione, per cui non è consentito invocare  una "impossibilità" da lui stesso provocata, la configurabilità del reato non  deriva certamente dalla omessa demolizione, ma piuttosto, come si è visto in  precedenza, dalla persistenza della mera occupazione, mediante la conservazione  del possesso e del godimento, in assenza di titolo concessorio, dei manufatti e  quindi dello spazio demaniale, su cui gli stessi insistevano.
 Il ricorso va  quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle  spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella  determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che  pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell\'art. 616 c.p.p..  P.Q.M.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende  della somma di Euro 1.000,00.
 Così deciso in Roma, il 5 febbraio  2008.
 Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008
 
                    




