Cass. Sez. III n.14326 del 7 aprile 2008 (Ud. 10 gen. 2008)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Zortea
Urbanistica. Lottizzazione abusiva
Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa. Non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall\'art. 42, 4° comma, cod. pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle nonne integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l\'art. 5 cod. peno secondo l\'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
SENTENZA N. 28
REG. GENERALE R.G.N..14149/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico Altieri Presidente
Guido De Maio Componente
Alfredo Teresi
Aldo Fiale
Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZORTEA Aldo, nato a Borgo Valsugana il 20.8.1946 avverso la sentenza 24.11.2006 della Corte di Appello di Trento
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Salzano, il chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv.to Luca Pontalti, il quale ha concluso chiedendo ricorso quale ha concluso l\'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di Appello di Trento, con sentenza dei 24.11.2006, confermava la sentenza 21.10.2005 del Tribunale di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana, che - in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato - aveva affermato la responsabilità penale (anche) di Zortea Aldo in ordine al reato di cui:
- all\'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 [per avere, quale esecutore dei lavori, concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di terreni, sui quali realizzava, in assenza di permesso di costruire, opere di scavo, sbancamento, riporto di terra e la prosecuzione del tracciato di una strada comportanti trasformazioni urbanistiche acc. in Roncegno, località "Larganza", fino al 5.2.2004]
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda, sostituendo la sanzione detentiva con quella pecuniaria corrispondente di euro 1.140,00 di ammenda e concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dello Zortea, i quali hanno eccepito che:
- incongruamente i giudici del merito avrebbero individuato la natura e finalità lottizzatoria delle opere in concreto realizzate, laddove le stesse "non erano giunte ad un livello tale da consentire di affermare, con sufficiente certezza, quale ne sarebbe stato il futuro sviluppo". Nella specie non vi sarebbe stata una vera e propria trasformazione del territorio, ma un mero abuso edilizio, successivamente legittimato attraverso il rilascio di concessione in sanatoria;
- non sarebbe configurabile l\'elemento soggettivo del reato, che si pone quale "contravvenzione a struttura necessariamente dolosa".
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette sono infondate.
1. Il reato di lottizzazione abusiva ben può configurarsi, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell\'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessita di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell\'intervento di nuova realizzazione.
La fattispecie in esame è caratterizzata dall\'approvazione da parte del Comune di Roncegno, nel novembre dell\'anno 1999, di un piano guida di lottizzazione di terreni siti in località "Larganza" ed appartenenti in massima parte alla s.r.l. "Immobiliare Anita": detto piano aveva suddiviso un vasto comprensorio - sito in zona classificata come "artigianale e produttiva del settore secondario di interesse comprensoriale e locale" - per l\'edificazione del quale lo strumento urbanistico generale prevedeva la redazione di uno strumento attuazione - in tre ambiti, per ciascuno dei quali si sarebbe dovuta successivamente rilasciare apposita autorizzazione a lottizzare.
Un\'autorizzazione siffatta era poi intervenuta per gli ambiti 1 e 2 (ed erano state stipulate le rispettive convenzioni di lottizzazione con rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di capannoni industriali-artigianali) ma, durante l\'esecuzione dei lavori riguardanti il secondo ambito, si era proceduto alla realizzazione di opere ad evidenza finalizzate ad attrezzare allo sfruttamento edificatorio anche il suolo del terzo ambito, per il quale non era stata ancora presentata alcuna richiesta autorizzatoria.
Allo Zortea, in particolare, era stata affidata in appalto (con contratto del 22.6.2002) l\'esecuzione di opere di scavo "per formazione piani dei lotti" nell\'ambito 3, ed espressamente gli era stato data indicazione di attenersi alla linee portanti di un progetto lottizzatorio già predisposto per tale ambito sia pure non ancora presentato all\'ente locale.
Con argomentazioni logiche e razionali, pertanto, i giudici del merito - pure in presenza di opere non ancora ultimate al momento della disposta sospensione dei lavori - hanno ravvisato che era in atto "una trasformazione edilizia ed urbanistica di territorio non completamente urbanizzato", rivolta a conferire un diverso assetto ad una porzione di esso con modalità consentibili soltanto attraverso la previa predisposizione di un piano attuativo.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri - hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l\'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionate, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata superata da successive sentenze di questa III Sezione con argomentazioni alle quali (per economia di esposizione) si rinvia e che il Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni Unite - con la sentenza 28.11.2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resta, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa (vedi Cass., Sez. III: 1.7.2004, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri).
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall\'art. 42, 4° comma, cod. pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l\'art. 5 cod. pen. secondo l\'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
Nella specie, gli elementi quanto meno di colpa per negligenza risultano ampiamente evidenziati dai giudici del merito e la Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che lo Zortea aveva piena consapevolezza della finalità lottizzatoria delle opere che gli erano state commissionate, poiché nel relativo contratto di appalto egli assumeva "la responsabilità appunto di lavori da eseguirsi in conformità ad un progetto di lottizzazione che, per i suoi prolungati rapporti con la ditta committente e con la direzione dei lavori, ben sapeva non essere stato ancora approvato".
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA, 10.1.2008
Deposito in Cancelleria 7/04/2008