Consiglio di Stato Sez. VI n. 1775 del 2 marzo 2021
Rifiuti.Impianti di gestione in area agricola
Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale. Il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2008, nel prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento urbanistico…», lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i provvedimenti sanzionatori.
Pubblicato il 02/03/2021
N. 01775/2021REG.PROV.COLL.
N. 08757/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 8757/2018, proposto dalla -OMISSIS-., corrente in -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di -OMISSIS-), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza n. 24 (Studio Marco Gardin),
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia – Lecce, sez. I, n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti e concernente l’ordine di demolizione di abusi edilizi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 24 settembre 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Saverio Sticchi Damiani (per delega di Sticchi Damiani) e Medugno (per delega di De Giorgi Cezzi);
Ritenuto in fatto che:
– il sig. -OMISSIS- dichiara d’esser proprietario, con la sig. -OMISSIS-, d’un appezzamento di terreno sito in -OMISSIS-, distinto al CT al -OMISSIS- (come da frazionamento della ex part. 47), ricadente in zona E1 (zona agricola normale) di PRG e attualmente dato in locazione gratuita alla -OMISSIS-., corrente in -OMISSIS-, di cui il sig. -OMISSIS- assume d’esser il legale rappresentante:
– essendo tal terreno oggetto dell’abbandono di rifiuti da parte di ignoti, in data 26 maggio 1998 i proprietari presentarono al Comune di -OMISSIS- una DIA per realizzare una recinzione in muratura (h m 0,60) e rete metallica (h m 1,40) lungo tutto il perimetro dell'area dell’ex part. 47;
– l’area recintata fu poi data in uso gratuito alla Ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale, a detta del sig. -OMISSIS-, vi realizzò sine titulo lavori edili terminati il 28 marzo 2003 e consistenti in una pavimentazione in calcestruzzo per le manovre dei mezzi, con annessi servizi igienici e uffici, beni, questi (ufficio con wc, anti-wc e parte del piazzale), poi condonati, ai sensi dell’art. 32, co. 26 del DL 269/2003, in forza del PDC in sanatoria n. 23 del 29 novembre 2006
– inoltre l’area de qua fin dal 27 febbraio 2007 fu messa a disposizione della -OMISSIS-., per gestirvi un centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, giusta autorizzazione provinciale semplificata. n. 178 del 18 novembre 2008 e, a tal fine, la conformità dello stato dei luoghi rispetto all’elaborato grafico allegato al PDC in sanatoria n. 23/2006 fu attestata dal Serv. prevenz. e sicurezza ambienti di lavoro e dal Serv. igiene pubblica dell’ASL Lecce nel parere n. 16/2904/5 del 2 luglio 2007 e, rispettivamente, nel n.o. del 20 febbraio 2008 rilasciati, su richiesta del Comune di -OMISSIS- ed a seguito ad appositi sopralluoghi, nel corso del procedimento di agibilità degli edifici così sanati;
– quindi, con determina dirigenziale n. 266 dell’11 febbraio 2014, la Provincia di Lecce rilasciò alla -OMISSIS-. pure un'autorizzazione unica - AU ex art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (con prescrizioni), per l’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti da semplificata ad ordinaria, con l’inclusione anche dell'attività «[R12] - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da [R1] a [R11]»;
– detta AU, la quale comportò pure la dichiarazione di p.u.i.u. e l’eventuale variante allo strumento urbanistico, fu emanata in esito a varie sedute dell’apposita conferenza di servizi, tra cui quella del 12 novembre 2013, nella quale, dopo un’intensa istruttoria e sebbene vi fosse riportato un parere favorevole da parte dell’arch. -OMISSIS- per il Comune di -OMISSIS-, non v’è prova certa che questi fosse stato debitamente autorizzato e delegato dal Sindaco di -OMISSIS- ad esprimersi in modo specifico sui profili urbanistico-edilizi implicati nel procedimento autorizzativo;
Rilevato altresì che:
– detta AU prescrisse quanto contenuto nel parere dell’ASL di Lecce, ossia il posizionamento d’una tettoia a copertura delle operazione di compattazione dei rifiuti e l’adeguamento dei servizi igienici;
– al riguardo, la -OMISSIS-. più volte sollecitò il Comune di -OMISSIS- a prender atto di siffatta variante urbanistica indotta dall’AU ed a trasferirla nei grafici di PRG e, in data 19 marzo 2014, gli presentò l’istanza per la realizzazione di quanto prescritto dall’ASL;
– solo con nota prot. n. 6451 dell’8 marzo 2016, il Comune di -OMISSIS- comunicò a detta Società l’avvio del «procedimento relativo alla variante urbanistica di cui all’A.U.A. - Provincia di Lecce», quantunque la Società stessa lo avesse avvertito che l’AU rilasciatale dalla Provincia era quella ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e non un’autorizzazione unica ambientale e, appunto per questo, in variante al PRG;
– dopo ulteriori vicissitudini e nonostante la nota comunale prot. n. 14423 del 19 maggio 2016 (che attestò la conformità dello stato dei luoghi all’elaborato grafico allegato al citato PDC n. 23/2006 in sanatoria), intervenne però l’ordinanza n. 32 del 13 febbraio 2017, con cui il Comune ingiunse alla -OMISSIS-. la demolizione: 1) della recinzione realizzata sui confini della part. 909, come descritta nel verbale di sopralluogo del 7 novembre 2016, perché in difformità di quanto dichiarato nella DIA dell’8 maggio 1998 ed in contrasto con l’art. 146 del REC; 2) del container adibito ad ufficio invece che a servizi igienici per il personale, come descritto nella DIA del 30 luglio 2014, nonché di quello adibito a magazzino attrezzi, in violazione dell’art. 137 del REC; 3) della tettoia in legno con copertura in tegole di circa mq 14 e della muratura allo stato rustico, entrambe realizzate in assenza di titoli abilitativi; 4) della pavimentazione di tipo industriale di superficie pari a ca. mq 3.470 di cui soli mq 177 assentiti per la porzione ricadente nella part. 910 col PDC n. 23/2006, la restante parte essendo abusiva;
Rilevato quindi che:
– avverso tal statuizione e gli atti connessi, la -OMISSIS-. ed il sig. -OMISSIS- insorsero innanzi al TAR Lecce, col ricorso NRG 773/2017, deducendo: 1) – il difetto d’istruttoria e l’omessa motivazione sulle reali difformità delle opere sanzionate rispetto a quelle condonate, nonché con riguardo al lungo lasso di tempo tra l’abuso e la sanzione irrogata ed all’interesse pubblico alla rimozione; 2) – la genericità dell’accertata difformità rispetto ai titoli edilizi (DIA del 1998 e del 2014 e PDC in sanatoria), la conseguente inapplicabilità della sanzione ex art. 31 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e l’erroneo riferimento al successivo art. 34; 3) – l’imputabilità degli abusi alla sola ditta -OMISSIS- (prima, cioè, del PDC in sanatoria), nonché l’erronea lettura, da parte del Comune, degli elaborati grafici, donde l’inesistenza d’ogni difformità, nonché l’insussistenza di atti comunali di ritiro del parere favorevole reso in conferenza di servizi ed il mancato rinvenimento comunale dei documenti afferenti alla posizione edilizia della ricorrente; 4) – la violazione dell’AU ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e dei suoi effetti in termini di variante urbanistica sottesa alla realizzazione del relativo impianto di trattamento dei rifiuti, peraltro in un’area oggidì classificata dal PRG proprio per insediamenti produttivi; 5) – l’insussistenza dei presupposti di fatto dei riscontrati abusi, quando in varia guisa il muro di recinzione ritenuto illecito era conforme e titolato; 6) – l’inesistenza dell’illiceità anche per il container adibito ad uffici; 7) – la natura amovibile e provvisoria del container adibito a servizi; 8) – l’inidoneità della tettoia, avente natura precaria, a produrre volumi e, quindi, a soggiacere al rilascio d’un titolo edilizio; 9) – la liceità della pavimentazione, esistente da quando l’area fu adibita all’attività d’impresa e comunque sanata nel 2006; 10) – l’incompetenza dell’Autorità emanante (stante la consolidazione della DIA, questa poteva esser rimossa solo in via d’autotutela), nonché l’omessa consultazione tecnica dell’UTC e della CEC;
– l’adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 10 luglio 2018, ha per intero respinto la tesi attorea;
– ha appellato quindi tal Società, col ricorso in epigrafe, premettendo di non aver più interesse sulle questioni inerenti ai manufatti sub nn. 2) e 3) dell’ordinanza n. 32/2017 e lamentando, per la parte residua, l’erroneità dell’impugnata sentenza per: 1) non aver colto le implicazioni dell’AU n. 266 del 2014 ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 che consentì lo svolgimento nell’area l’attività di recupero rifiuti (area, peraltro, dichiarata conforme al PDC in sanatoria n. 23/2006, sia alla distanze del sito dai centri abitati), ossia la variante allo strumento urbanistico di -OMISSIS- (almeno per la part. 910, ma in realtà per tutta l’area) mediante la sola presa d’atto dell’AU stessa, grazie alla possibilità di “parificare” (cfr. il certificato comunale n. 37 del 7 aprile 2008) l’area d’intervento alle «aree per insediamenti artigianali e industriali» di PRG (possibile anche senza l’AU, per il noto principio di residualità delle zone agricole, su cui il TAR ha sorvolato); 2) l’impossibilità di delimitare alla sola part. 910 il condono di cui al PDC n. 23/2006, essendo quest’ultimo stato chiesto dalla Ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- per tutta l’area da questa interessata (anche per la porzione ricadente nella part. 909) e ciò s’evince dal certificato n. 37/2008 e dagli altri atti inerenti all’area, in caso contrario, si dovrebbe pensare che per la part. 909 penda tuttora il condono stesso o che l’AU, sol perché emanata dalla Provincia di Lecce, sia stata assunta non in conferenza di servizi (cui prese parte pure il Comune di -OMISSIS-, perfettamente consapevole dei profili edilizi implicati), ma da P.A. piva di competenze in materia edilizia;
– resiste in giudizio il Comune di -OMISSIS-, concludendo per il rigetto dell’appello;
Considerato in diritto che:
– in primo luogo deve il Collegio dar atto del sopravvenuto difetto dell’interesse attoreo in ordine ai sanzionati container adibito ad ufficio (e non a servizi igienici per il personale), container adibito a magazzino attrezzi e tettoia in legno con copertura e muratura allo stato rustico, in quanto demoliti spontaneamente dagli appellanti, donde l’improcedibilità in parte qua del presente gravame, fermo, però, l’obbligo del Comune di verificare l’esatto adempimento spontaneo e, in caso contrario, di procedere in via coattiva nelle forme di legge;
– non si può certo dire generico il gravame attoreo, in quanto, sia pur con argomenti non sempre o non del tutto lineari, son chiare le due specifiche doglianze dedotte in appello, ossia, da un lato, la doverosità della variante allo strumento urbanistico sottesa per legge al rilascio dell’AU (e non di un’AIA) ex art. 208, co. 6 del D.lgs. 152/2006 e, dall’altro, l’impossibilità di delimitare la variante stessa alla sola part. 909 della proprietà -OMISSIS---OMISSIS- e su tali domande il Collegio si pronuncia nei termini di cui appresso;
– nel merito, la tesi attorea non s’appalesa fondata, trattandosi nella specie delle già realizzate (ossia prima del rilascio dell’AU provinciale per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ex art. 208, co. 6, I per. del D.lgs. 152/2006) opere per attività industriale di smaltimento e recupero rifiuti, svolta, però, in zona E1 agricola del PRG di -OMISSIS-;
– per vero: a) la demolizione della recinzione realizzata sui confini della part. 909, come descritta nel verbale di sopralluogo del 7 novembre 2016, è stata disposta perché in difformità di quel che fu dichiarato nella DIA dell’8 maggio 1998 ed in contrasto con l’art. 146 del REC; b) la demolizione della pavimentazione di tipo industriale, avente superficie pari a ca. mq 3.470, di cui soli mq 177 assentiti per la porzione ricadente nella part. 910 col PDC n. 23/2006, è avvenuta per la parte abusiva perché non ricadente in detta particella; c) dette opere, per natura e consistenza, realizzate senza l’ottenimento di previ titoli edilizi, son state riportate alla nozione di nuova costruzione dalla sentenza di primo grado, con motivazioni che il Collegio condivide e che l’appello non scalfisce; d) la pretesa poi di legittimare con l’autorizzazione ambientale tali opere non persuade;
– in realtà, l’AU fu emanata sì in esito alla seduta della conferenza di servizi del 10 marzo 2013, ma senza che vi fosse stata una precisa volizione del Comune (anzi, non vi fu per niente) sull’an ed il quomodo di attuare la variante al proprio strumento urbanistico ai sensi dell’art. 208, co. 6, II per., in quanto, in sede conferenziale, il funzionario del Comune non poté spendere alcun potere in nome e per conto di esso, essendo questi sfornito di formale delega da parte del Sindaco e, seppure l’AU concluse per la dichiarazione di p.u.i.u., non vi fu una precisa scelta su tal variante;
– infatti, l’odierna appellante, soltanto con la sua missiva pervenuta al prot. n. 1428 del 21 gennaio 2015 (poi sollecitata il 4 giugno ed il 9 ottobre successivi), chiese a detto Comune d’attivare un apposito procedimento in variante al PRG, avviato con la nota prot. n. 6451 dell’8 marzo 2016 e nel cui ambito la nota comunale prot. n. 14423 del 19 maggio 2016 attestò non la conformità dello stato dei luoghi all’elaborato grafico allegato al citato PDC n. 23/2006 in sanatoria, ma dando atto del rinvenimento in quella sede d’un elaborato grafico per una DIA provvisoria per lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti in loc. -OMISSIS-, nell’area di proprietà dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, a valere anche ai fini del condono ex art. 32 del DL 269/2003;
– pertanto il Comune decise di concludere il procedimento di variante con riguardo ai soli manufatti assentiti col PDC n. 23/2006 in sanatoria (in atti) per uso artigianale e non industriale ed in coerenza col certificato di agibilità n. 81 del 15 settembre 2008 (in atti, certificato che menziona la particella 910), ossia per le sole opere ricadenti nella part. 910 (testualmente menzionate nel predetto PDC in sanatoria ) e non anche per quelle di cui al fg. 48, part. 909, per le quali il Comune poi provvide con l’impugnato ordine di demolizione n. 32 del 10 marzo 2017, oggetto della presente causa;
Considerato di conseguenza che:
– rettamente il TAR esclude l’automatica trasformazione della destinazione della zona, in cui ricade il terreno attoreo, da E1 agricola in zona per insediamenti artigianali e industriali, per il sol fatto del rilascio dell’AU stessa, segnalando la contraddizione in cui incorre la Società appellante laddove afferma di avere già ottenuto la variante urbanistica qual effetto ex lege dell’AU e, al contempo, di aver proposto l’istanza del 21 gennaio 2015 per l’attivazione del procedimento di variante al PRG, giacché, pur a volerne predicare la doverosità nell’an, l’oggetto e l’esatta delimitazione dell’area da stralciare e ridefinire sarebbero comunque rimasti nell’esclusiva competenza del Comune, il quale, come s’è accennato dianzi, non s’espresse in conferenza di servizi con un parere promanante dal vero delegato del Sindaco e del Consiglio comunale;
– non sfugge al Collegio l’evidente anomalia del Comune stesso o, almeno, del funzionario non si sa a qual titolo inviato in conferenza di servizi —nonostante l’obbligo, all’epoca vigente, ex art. 14-ter, co. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla necessaria partecipazione d’un solo rappresentante per ciascuna P.A. convocata, competente ad esprimerne «… in modo vincolante la volontà… su tutte le decisioni di competenza della stessa…»—, anomalia, però e pur avanti alla consolidazione dell’AU in capo al Comune, che non modifica, a vantaggio dell’appellante e nel silenzio dell’autorizzazione, il quantum di proprietà attorea deducibile in variante urbanistica, ossia, allo stato, la sola part. 910 oggetto del condono e, in qualche modo, presupposto della variante da adottarsi dal Comune a seguito dell’ottenuta AU (si vedano i documenti posti a base dell’ottenimento dell’autorizzazione unica, ossia il permesso a sanatoria e l’agibilità entrambi riferiti solo alla particella 910);
– in effetti, parte appellante sembra confondere la variante ex lege (quindi doverosa) col suo oggetto (quindi conformato da quali manufatti abusivi furono realmente condonati), quest’ultimo rimasto comunque nella competenza del Comune, obbligato sì ad effettuare la variante, ma sol perché essa non è stata mai impugnata per tempo in una con l’AU;
– se questo è vero, al Comune comunque è inopponibile che le particelle 909 (della cui avvenuta pavimentazione esso dimostrò sì d’aver piena conoscenza fin dalla nota del 19 settembre 2008, ma senza che ciò cambi la sostanza delle cose, vista la sanzione che emanato su tale opera) e 910 siano non fisicamente distinte, ma contigue e incluse nell’unitaria recinzione, essendo derivate da un precedente frazionamento della part. 47;
– si può forse discettare se tal contiguità confonda quali opere abusive pertengano all’una o all’altra particella, a fronte dell’unicità fisica del terreno e del fatto che da tempo questo fosse già utilizzato, sia pur a diverso e più semplice titolo, per la gestione e lo stoccaggio di rifiuti, ma il problema di cui qui si controverte è non tanto se tutte le opere, nella loro consistenza fisica, siano poste in tutto o in parte nella part. 909 piuttosto che nella 910 —in varia guisa la recinzione e la pavimentazione si appalesa toccare fisicamente entrambe—, ma l’oggetto della sanatoria, con la conseguenza che quel che non si dedusse in condono, non è legittimato ex post, quantunque sfugga al Collegio perché mai parte appellante non abbia chiesto l’estensione dell’AU pure alla part. 909, con le conseguenze del caso o, comunque, perché non abbia tuttora chiesto il riavvio e la definitiva conclusione del procedimento di variante chiuso dalla nota n. 14423 del 19 maggio 2016, o chiesto un accertamento di conformità a conclusione del pregiudiziale e doveroso procedimento di adozione della variante;
– sebbene non sia ritraibile a conforto della tesi attorea la circostanza che la prima autorizzazione provinciale in tema di rifiuti si riferì all’allora unica part. 47, quel che rileva è proprio l’assenza, per la part. 909, di titoli edilizi legittimi, tant’è che la Regione Puglia non intese proseguire la propria presenza in conferenza di servizi e rammentò come l’AU ex art. 208 non fosse di per sé sola titolo legittimante automatico di abusi edilizi non sanati (e per i quali nemmeno oggi – come prima si è notato – è stato chiesto un eventuale accertamento di conformità), tra le opere occorrenti alla costruzione ed alla gestione ex art. 208 cit. dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, di talché i provvedimenti repressivi qui impugnati si giustificano perché aventi ad oggetto opere edilizie eseguite senza titolo e non sanabili certamente ex post mediante il conseguimento di detta autorizzazione ambientale;
– invero, l’AU consente una nuova destinazione di zona per tal impianto, non la sanatoria generale di opere illecite, costruite senza titolo prima dell’AU e da essa non legittimate, ex post ed al di fuori delle eccezionali disposizioni temporanee condonistiche o dei casi ex art. 36 del DPR n. 380/2001;
– è solo suggestiva ma non persuasiva la tesi di parte appellante, secondo cui il risultato, cioè, il sicuro assoggettamento di tutta l’area di proprietà al regime dell’AU quand’anche la norma non avesse previsto detta variante ex lege, poiché tal ipotesi non è verosimile, l’assenza della previsione della variante imponendo di norma l’allocazione dell’impianto in una zona omogenea D del PRG di -OMISSIS-, ossia in aree aventi la stessa vocazione industriale dell’impianto autorizzato;
– al Collegio è nota la tesi propugnata da parte appellante, per cui il potere di pianificazione del territorio non può precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola se non in via eccezionale, vale a dire nei casi in cui si discuta di assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto e magari accompagnato e favorito da opere di bonifica, servendo tal destinazione ad impedire gli insediamenti abitativi residenziali e non anche a precludere in via radicale qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante, specie quelli di tipo industriale per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna (cfr. Cons. St., V, 18 settembre 2007 n. 4861; id., 28 giugno 2012 n. 3818);
– a ben vedere, tuttavia, le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi (cfr. Cons. St., VI, 27 novembre 2014 n. 5886; id., IV , 12 settembre 2018 n. 5350; id., II, 7 settembre 2020 n. 5380, per cui la P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale);
– infatti, il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2008, nel prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento urbanistico…» ( dizione ripetuta in modo generico nel provvedimento), lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i provvedimenti sanzionatori;
– non convince, infine, la tesi attorea per cui vi sarebbe la necessità d’una motivazione “rafforzata” sull’attualità dell’interesse pubblico e sull’affidamento del destinatario dell’ordine di demolizione, per così dire, “tardivo”, giacché, ancora da ultimo, la Sezione (cfr. Cons. St., VI, 19 giugno 2018 n. 3773; id., 5 settembre 2018 n. 5204; id., 13 novembre 2020 n. 6998) ha rammentato come l’inerzia della P.A. o, comunque, il lungo tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e la sua repressione non può certamente radicare un legittimo affidamento in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata, non essendo possibile applicare ad un fatto illecito (l'abuso edilizio) il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell'interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell'autotutela decisoria, onde va escluso l’obbligo che l'ordinanza di demolizione motivi in ordine alla sussistenza d’un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata;
– in definitiva l’appello, nella parte in cui non è dichiarato improcedibile, va respinto nei sensi fin qui visti, poiché tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso;
– giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 8757/2018 in epigrafe), in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e lo respinge per la restante parte.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2020, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Orsini, Consigliere