Cass. Sez. III n. 48333 del 20 ottobre 2017 (Ud 21 giu 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Andreazza Imputato: Liccardo
Urbanistica.Articolo 95 dpr 380\01 e soggetti responsabili

L'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce la responsabilità del reato a chiunque violi le disposizioni richiamate, cosicché la violazione assume la natura di reato comune, che può essere quindi realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Liccardo Salvatore propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in data 07/03/2016 con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 113 cod. pen., 64, 65, 71 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in qualità di proprietario e committente eseguito lavori consistiti in costruzione di fabbricato adibito a cantina e stalla senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato, senza la necessaria vigilanza e senza la previa denuncia dei lavori al competente ufficio del Genio Civile (capo a) nonché per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in riferimento all'art. 2 I. regionale n. 9 del 1983 per aver eseguito i lavori relativi alla costruzione del fabbricato adibito a cantina e stalla in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso il competente ufficio del Genio Civile senza preventiva autorizzazione sismica e senza la direzione di un tecnico abilitato (capo b).

2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. per non avere il Tribunale dichiarato l'estinzione dei reati contestati all'imputato per intervenuta prescrizione, non essendo stato individuato il momento esatto di commissione degli stessi individuato nel capo di imputazione in data anteriore al 27/05/2011. Pertanto, non essendo possibile determinare il tempus commissi delicti, il dubbio deve essere risolto in favore dell'imputato dichiarandosi decorso il termine di prescrizione, posto che l'onere di provare l'epoca del fatto non grava sull'imputato ma sull'accusa.

3. Con un secondo ed ultimo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 64, 65, 71, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere il Tribunale apoditticamente sostenuto che l'imputato ha eseguito gli abusi contestati quali committente delle opere, non fornendo alcuna logica motivazione sul punto ed omettendo qualsiasi riferimento ad elementi indiziari. Inoltre, l'art. 3 della I. n. 1086 del 1971 non contempla tra i destinatari del precetto il proprietario, sì che per configurare la sua penale responsabilità sono necessari altri indizi volti a provare la consapevolezza dell'esecuzione delle opere e la partecipazione alle stesse. Né la successiva istanza di sanatoria presentata dallo stesso poteva dare prova che egli fosse committente dei lavori giacché successiva alla realizzazione delle opere.

4. Il primo motivo non è manifestamente infondato.
La data di accertamento dei reati, in relazione a condotte già pacificamente esaurite (in ragione della espressa indicata, in rubrica, ultimazione dei lavori), è stata indicata in imputazione come "anteriore al 27/05/2011" sicché il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché, alla data del 07/03/2016, i reati in oggetto (la cui data di consumazione è evidentemente coincisa con la già ricordata ultimazione dei lavori : v. tra le altre Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 14/01/2016, Stabile, Rv. 266015) non fossero ancora prescritti a fronte del principio più volte espresso da questa Corte, e ricordato anche dal ricorrente, secondo cui l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato (tra le altre, Sez. 2, n.35662 del 16/05/2014, dep. 13/08/2014, Torrisi, Rv. 259983; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 03/03/2010, Ilacqua ed altro, Rv. 246229; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, dep. 06/06/2006, Rinaldi, Rv. 233835).
Ne consegue come debba prendersi atto, in ogni caso, della prescrizione intervenuta al più tardi in data 27/05/2016.

5. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.
Premesso che la qualità di proprietario - committente è stata dalla sentenza addebitata al ricorrente sulla base di istanza di sanatoria, va ribadito che l'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce la responsabilità del reato a chiunque violi le disposizioni richiamate, cosicché la violazione assume la natura di reato comune, che può essere quindi realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge (Sez. 3, n. 35387 del 24/5/2007, dep. 24/09/2007, Trozzo, Rv. 237537; Sez. 3, n. 887 del 10/12/1999, dep. 27/01/2000, Scardellato, Rv. 215602; Sez. 3, n. 4438 del 10/4/1997,dep. 13/05/1997, Biagiottì, Rv. 208031).

6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Campania.

 Così deciso, il 21 giugno 2017