MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 27 luglio 2004
Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Gazzetta Ufficiale N. 180 del 3 Agosto 2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione
delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»
e in particolare il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano
favorire le attivita' di recupero dei rifiuti, ai fini di una
corretta gestione degli stessi;
Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che
sono adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della Sanita', le norme, che fissano i
tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le
attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 9 aprile 2002 ed in particolare l'allegato C, schema di
trasposizione dei Codici CER relativi alle voci dell'allegato 1
suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;
Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed
approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non
tradizionali, istituito con nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;
Considerata pertanto la necessita' di integrare la voce 13.18 del
decreto 5 febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di
Consultazione;
Considerata la necessita' di adottare procedure di urgenza anche al
fine di non provocare danno o limitazione di competitivita'
internazionale all'industria nazionale del cemento;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva
83/189/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio
1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al
presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
13.18.bis Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica.
[010308].
13.18.bis. 1 Provenienza: processo di arrostimento del minerale
noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido
solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di
produzione dismessi.
13.18.bis. 2 Attivita' di recupero: messa in riserva ed utilizzo
diretto per la produzione di materia prima secondaria per i
cementifici. [R13].
13.18.bis. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma
solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe2O3 60-100%;
SiO2 5-15%; A12O3 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S3-6%; As &60;
0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di
cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.