Cass. Sez. III n. 13337 del 13 aprile 2026 (CC 26 nov 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Laraspata
Urbanistica. Condono edilizio, vincolo paesaggistico e silenzio-rifiuto

In tema di condono edilizio, per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta, si configura un silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che l'eventuale concessione rilasciata dal Comune in assenza di tale parere o in presenza di un parere contrario deve ritenersi illegittima. Inoltre, l'onere di provare l'ultimazione dell'opera entro i termini utili per la condonabilità grava sull'imputato, non operando il principio del "favor rei" laddove sia possibile eliminare l'incertezza sulla data di commissione dell'abuso attraverso deduzioni logiche basate sugli accertamenti effettuati.

RITENUTO IN FATTO
1.Pietro Laraspata, Marco Laraspata e Gianluca Laraspata, eredi di Renato Laraspata, ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 7 luglio 2021 del Tribunale di Napoli - Sez dist. Ischia (ordinanza loro mai notificata), che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza di applicazione pena del 16 ottobre 1998 del Pretore di Napoli - Sez. dist. di Ischia, pronunciata nei confronti di Renato Laraspata per il reato, tra gli altri, di cui all’art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985, che aveva ordinato la demolizione delle opere abusive consistenti in un capannone di 120 metri quadrati con all’interno un altro manufatto di 115 metri quadrati costituito da pilastratura in mattoni rossi e solaio in laterocemento e tompagnatura in mattoni e alto tre metri.
1.1.Con il primo motivo deducono l’omessa notificazione (o comunque la nullità/inesistenza della notificazione) dell’ordinanza impugnata della quale - affermano - sono venuti a conoscenza il 2 luglio 2025 per averne chiesto copia alla cancelleria del Tribunale di Napoli - Sez. dist. di Ischia. Si è così accertato che, benché l’avviso di fissazione dell’udienza camerale fosse stato correttamente notificato a Paola, Pietro, Marco e Gianluca Laraspata, che avevano personalmente proposto l’incidente di esecuzione quali eredi di Renato Laraspata, la notificazione dell’ordinanza del Giudice era stata erroneamente indirizzata a Renato Laraspata e che alcuna notificazione era stata richiesta nei loro confronti che pure, come detto, avevano avviato il procedimento esecutivo. Peraltro, aggiungono, la notificazione nei confronti dell’Avv. Biagio Di Meglio, loro difensore di fiducia, era stata effettuata indicando come interessato il defunto Renato Laraspata.
1.2.Con il secondo motivo deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto. Lamentano, in particolare, l’omessa assunzione delle testimonianze del tecnico comunale e dei verbalizzanti che, all’epoca, avevano sottoposto a sequestro le opere e i lavori realizzati da Renato Laraspata onde verificare e accertare quali fossero le aree effettivamente oggetto dell’ispezione dei Vigili Urbani effettuata il 1° aprile 1994. La necessità di tale prova deriva - sostengono - dall’accertamento effettuato dal consulente tecnico di parte che aveva verificato che il fondo sul quale era stata realizzata l’opera era esteso 1600 metri quadrati circa, mentre il verbale di sopralluogo dei VVUU indica una superficie di 1200 metri quadrati. Il manufatto era stato realizzato su quella residua parte di 400 metri quadrati che era rimasta nascosta agli occhi degli operanti perché coperta da vegetazione e dal terreno dei terrazzamenti sovrastanti. Le considerazioni del giudice dell’esecuzione sono frutto di mere congetture o comunque di valutazioni di tipo personalistico quando afferma essere inverosimile che i Vigili Urbani fossero così sprovveduti da non ispezionare ogni parte del terreno fin dal primo accesso.
2.Con memoria del 16 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti, Avv. Flavio Nicolosi, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:
2.1.con sentenza del 16 ottobre 1998, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il Pretore di Ischia aveva applicato a Renato Laraspata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001) ed aveva ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate consistenti in un capannone esteso 120 mq. con all’interno altro manufatto esteso 115 mq. costituito da pilastratura in mattoni rossi e solaio in laterocemento e tompagnatura in mattoni con altezza di tre metri;
2.2.il 27 febbraio 1995 il Laraspata aveva presentato al Comune di Ischia domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994 sul presupposto che l’immobile era stato realizzato in epoca anteriore al 31 dicembre 1993;
2.3.per tale immobile era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 25 del 19 dicembre 2016 e l’autorizzazione paesaggistica n. 54 del 28 settembre 2016;
2.4.gli odierni ricorrenti avevano supportato l’istanza di revoca dell’ingiunzione di demolizione emesso dal Pubblico ministero sostenendo, in buona sostanza, che il manufatto era stato edificato in epoca precedente al 31 dicembre 1993 ed avevano allegato, a tal fine, una perizia di parte che dava atto che nella relazione tecnica di sopralluogo dell’1 aprile 1994 i vigili urbani di Ischia avevano denunziato lo sbancamento dell’area descrivendola come estesa 1200 metri quadrati; la medesima estensione era stata indicata nei successivi verbali del 31 ottobre 1994 e del 24 gennaio 1995 nei quali si dava conto della realizzazione e successiva ultimazione del manufatto abusivo per come accertate nelle date dei sopralluoghi; nella tesi difensiva, poiché l’area era estesa 1600 metri quadrati, il manufatto era stato realizzato in una parte (quella estesa appunto 400 metri quadrati) nascosta alla vista degli operanti siccome inaccessibile e dunque non visibile, con la conseguenza che l’accertamento sulla data di realizzazione del manufatto poggia su dati errati o comunque incerti.
2.5.Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ritenendo certe le date di effettivo inizio e ultimazione dei lavori (incontestabilmente accertate nei verbali di sopralluogo), in ogni caso osservando che il dubbio sulla effettiva data di realizzazione dell’immobile abusivo non può ridondare a favore dell’autore dell’abuso stesso, non trovano applicazione in questi casi il principio del favor rei. Il Giudice ha altresì osservato che, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la Soprintendenza aveva espresso parere contrario al rilascio del titolo in sanatoria, non potendosi ritenere attribuire al silenzio da essa serbato alcuna valenza positiva con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria.
3.Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza delle censure, in particolar modo di quelle oggetto del secondo motivo.
3.1.Ed invero, a fronte di una duplice ratio decidendi, i ricorrenti trascurano completamente la seconda. Manca, dunque, una completa correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato.
3.2.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
3.3.Peraltro, le deduzioni difensive sono assolutamente infondate e intrinsecamente contraddittorie. Pur ipotizzando che l’area fosse effettivamente estesa 1600 metri quadri, 400 dei quali inaccessibili e non visibili, resta il fatto che l’estensione dell’area di 1200 metri quadrati è rimasta tale ed è stata così indicata in tutti i verbali richiamati dall’ordinanza impugnata, dal primo all’ultimo, sicché i ricorrenti non spiegano, sul piano logico ed in costanza di medesima descrizione dell’estensione dei luoghi, come questo dato che si afferma erroneo (l’estensione dell’area) non abbia successivamente (e comunque) impedito di individuare il manufatto, in tesi realizzato proprio in quella zona che si affermava nascosta alla vista, senza, peraltro, che gli operanti avessero mai indicato una maggiore estensione dell’area e precisato che l’opera era stata realizzata nella parte non ispezionata in sede di primo accesso né indicato le ragioni della mancata iniziale ispezione di tale area. In altre parole, in costanza del medesimo dato di fatto indicato nei verbali di sopralluogo (l’estensione dell’area) non si comprende (né i ricorrenti spiegano) perché mai il manufatto sarebbe stato notato solo in occasione dei sopralluoghi successivi al primo. Appare dunque evidente l’insostenibilità logica, prima ancora che giuridica, della tesi difensiva.
3.4.Va in ogni caso ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 - 01; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, Rv. 271146 - 01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2017, dep. 2018, Cilia, Rv. 238850 - 01; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti, Rv. 225990 - 01, secondo cui il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato).
3.5.Tale principio deve essere coniugato con quello per il quale, in tema di condono edilizio, ove il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita (Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351 - 01; Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999, Crilelli, Rv. 214804 - 01; Sez. 3, n. 7880 del 23/03/1999, Lisi, Rv. 214367 - 01).
4.La questioni relative al “tempus commissi delicti” si infrangono comunque di fronte alla affermazione del Giudice dell’esecuzione della illegittimità della concessione in sanatoria siccome rilasciata nonostante il silenzio-rifiuto opposto dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico; questione come detto del tutto trascurata dai ricorrenti.
4.1.Ed invero, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994, «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto».
4.2.La Corte di cassazione insegna che, in tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo (Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023, D'ambra, Rv. 284987 - 01; Sez. 3, n. 30951 del 13/03/2024, Di Scala, non mass.; Sez. 3, n. 20858 del 15/05/2024, Vivenzio, non mass.).
4.3.Con specifico riferimento al condono del 1994, è stato poi precisato che «[L]a eseguite in zona non vincolata» (Sez. 3, n. 25028 del 12/05/2011, Rv. 250628 - 01, riaffermato da Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Rv. 273761 - 01)
5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/11/2025