Cass. Sez. III n. 17460 del 10 maggio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Martinelli ed altri
Rifiuti. Deposito temporaneo trasporto e movimentazione
Pur considerando la distinzione tra l'attività di “movimentazione” e quella di “trasporto” dei rifiuti, nel senso che la prima non necessita di alcuna autorizzazione e che solo la seconda rientra nel novero della “gestione” ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. n) d.lgs. 152\06, oggetto di specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo dopo l'inizio del deposito temporaneo comincerebbe ila gestione dei rifiuti in senso tecnico e l'obbligo di rispettarne regole e prescrizioni,) la Corte, nella fattispecie, ha escluso la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l'inizio del deposito temporaneo sia perché nulla era dato sapere circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalia legge per considerare legittima detta forma di deposito; sia perché non vi era stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 80
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 27913/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARTINELLI MARIO N. IL 11/12/1942;
2) MANENTI FABRIZIO, N. IL 10/02/1977;
3) MARTINELLI MICHELE N. IL 10/08/1974;
avverso l'ordinanza n. 61/2011 TRIB. LIBERTÀ di VERONA, del 09/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 9.6.2011, ha rigettato ristanza di riesame proposta nell'interesse di Manenti Fabrizio e Martinetti Michele avverso il provvedimento 22.4.2011 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale - in relazione all'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, - aveva disposto il sequestro preventivo dell'autocarro SCANIA targato AP845NS, utilizzato per un trasporto di rifiuti speciali (terra, sabbie, sassi, conglomerati cementizi e pazzi di asfalto di varie dimensioni) effettuato senza l'osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'atto abitativo rilasciato alla s.r.l. "Martinetti", proprietaria del veicolo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (anche nell'interesse di Martinetti Mario, già rappresentante legate pro tempore della s.r.l. "Martinetti") il difensore degli indagati (Avv.to Raffaella Baccaro), la quale - sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione -ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus" del reato ipotizzato, in quanto la s.r.l. "Martinelli" stava svolgendo in subappalto, in Verona, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per le reti di distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e collettamento dei reflui urbani appaltati dalla società "Acque Veronesi". I materiali trasportati provenivano da detta attività di manutenzione e dovevano perciò ritenersi prodotti presso la sede del soggetto che svolgeva tale attività, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 4. Gli stessi rifiuti, inoltre, potevano essere tenuti in deposito temporaneo presso il luogo di produzione senza autorizzazione e nello stesso luogo potevano essere custoditi i registri di carico e scarico.
Secondo la prospettazione difensiva, la s.r.l. "Martinelli", attraverso il trasporto contestato, non avrebbe svolto una attività di gestione di rifiuti, bensì "un'operazione preliminare anche preparatoria alla gestione", in quanto i rifiuti medesimi provenivano da un cantiere stradale ed avrebbero dovuti essere scaricati in un'area messa a disposizione in Sommacampagna dalla società "Acque Veronesi". Successivamente ivi sarebbero avvenute le operazioni di separazione dei vari componenti del materiale scaricato e questi sarebbero stati prelevati da un'impresa appositamente incaricata sicché in quella occasione sarebbe stato compilato il formulario FIR per il trasporto in discarica o in cava autorizzata.
La s.r.l. "Martinelli" aveva sede in San Paolo di Brescia, ma l'area messa a disposizione dalla società "Acque Veronesi" doveva considerarsi "luogo di produzione" dei rifiuti, poiché anche in essa veniva sostanzialmente esercitata l'attività di manutenzione edilizia: sulla stessa, dunque, ben poteva essere costituito un deposito temporaneo, risultando rispettati i requisiti tecnici, temporali e quantitativi richiesti dalla legge per tale raggruppamento di rifiuti;
- la assenza di adeguatezza e gradualità della adottata misura di cautela rispetto alle finalità perseguite.
Ulteriori documenti sono stati successivamente depositati dal difensore in Cancelleria, attestanti l'intervenuto decesso di Martinelli Mario in data 30.12.2011 e l'esito dette analisi eseguite sulle sostanze trasportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Martinelli Mario deve essere dichiarato inammissibile, perché tale ricorrente non aveva proposto istanza di riesame e lo stesso, comunque, è deceduto in data 30.12.2011, come dall'acquisita certificazione anagrafica del Comune di San Paolo (BS).
2, I ricorsi proposti nell'interesse di Manenti Fabrizio e Martinetti Michele, a loro volta, devono essere rigettati perché infondati.
Il Tribunale del riesame, infatti, con argomentazioni coerenti, ha ravvisato nella vicenda che ci occupa la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4.
Non viene contestato, al riguardo, che la s.r.l, "Martinelli" risulta scritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali in data 19.1.2009 ma il relativo titolo abititativo non è esteso al trasporto di rifiuti diversi dalle terre" ed in esso viene prescritto altresì che il trasporto di queste ultime, comunque, deve essere accompagnato da copia del provvedimento di iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originate resa dal legale rappresentante dell'impresa.
Nella specie, invece, il trasporto effettuato dall'autocarro in sequestro riguardava anche sassi, conglomerati cementizi e pazzi di asfalto di varie dimensioni ed esso non era accompagnato da alcun documento.
3. Si prospetta in ricorso che l'autocarro sequestrato non stesse effettuando un trasporto di "rifiuti", poiché, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 4, "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività". Il materiale trasportato, pertanto, avrebbe assunto la qualificazione di "rifiuto" solo dopo avere raggiunto il sito in Sommacampagna, dove sarebbe stato legittimamente scaricato in "deposito temporaneo" in quanto si tratterebbe di area di cui la s.r.l. "Martinelli" avrebbe ottenuto la disponibilità dalla società "Acque Veronesi" proprio in collegamento con l'esecuzione dei lavori subappaltati e per agevolarne l'esecuzione. Tale collegamento consentirebbe di considerare anche detta area "luogo di produzione" dei rifiuti, poiché essa sarebbe assimilabile alla sede/domicilio della società che materialmente eseguiva i lavori di manutenzione (la cui sede legale era invece in Brescia).
Osserva al riguardo il Collegio che più pertinente sarebbe stato il richiamo al D.Lgs. n. 152/2006, art. 230, comma 1, ove viene prevista una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione nelle ipotesi non di manutenzione generica bensì di manutenzione specifica di reti ed infrastrutture, stabilendosi testualmente che: "il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede dei cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sè de locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento".
Nella fattispecie in oggetto, però, in ogni caso, li Tribunale del riesame ha evidenziato che i lavori appaltati dalla società "Acque Veronesi" "prevedevano, oltre all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione dell'acqua potabile, anche nuovi allacciamenti". Non vi sono, inoltre, elementi per affermare che l'area di Sommacampagna costituisca sede del cantiere del manutentore ovvero sede locate del gestore della infrastruttura interessata dai favori.
Ciò che più conta, comunque, è che non si discute della liceità di un deposito temporaneo, bensì si contesta l'effettuazione di un trasporto di rifiuti, verso il luogo individuato per il deposito temporaneo, senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; sicché, in relazione alla ipotizzata violazione del D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 4, non può certo affermarsi che a .quelle prescrizioni non dovesse ottemperarsi quando pure il luogo di deposito temporaneo potesse ritenersi legittimamente individuato.
Non ignora il Collegio l'orientamento dottrinario che pone l'accento sulla distinzione tra l'attività di "movimentazione" e quella di "trasporto" dei rifiuti, evidenziando che la prima non necessita di alcuna autorizzazione e che solo la seconda rientra nel novero della "gestione" ai sensi dell'art. 183, comma 1 - lett. n), oggetto di specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo dopo l'inizio del deposito temporaneo comincerebbe la gestione dei rifiuti in senso tecnico e l'obbligo di rispettarne regole e prescrizioni).
Nella specie, però, non può affermarsi la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l'inizio dei deposito temporaneo: a) sia perché nulla è dato sapere circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge per considerare legittima detta forma di deposito; b) sta perché non vi è stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sè va considerato già attività di gestione di rifiuti e per "rifiuto", ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi)' restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero.
4. Non vi è questione di - adeguatezza della misura, in quanto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, del prevede che, in caso di condanna o di applicazione di pena concordata per il reato di trasporto illecito di cui ai precedente art. 256, "consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto". Con la previsione dell'obbligatorietà della confisca il legislatore statuisce una presunzione di pericolosità del mezzo di trasporto, che preclude al giudice ogni giudizio prognostico.
5. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Manenti Fabrizio e Martinetti Michele segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di Manenti Fabrizio e Martinelli Michele, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Martinelli Mario.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012