Cass. Sez. III n. 8965 del 1 Marzo 2019 (Up 16 gen 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. Mattaboni ed altro
Urbanistica.Danno risarcibile
Il danno non patrimoniale subito dal privato confinante non può ritenersi conseguente al reato commesso contro la P.A. (nella specie per la violazione della normativa in tema di c.a.), essendo invero pacifico che solo nel caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima. Viceversa, nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, ma norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, oltre che l'accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a carico della parte interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l'entità del danno.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza 28.05.2018, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 4.12.2017 del tribunale di Sondrio, appellata dal Mattaboni e dal Belottini, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal PM, prosciogliendo il Mattaboni dal reato sub c) per essere il reato estinto per prescrizione, confermando, nel resto, l’appellata sentenza che aveva condannato alla pena di € 200,00 di multa il Belottini per il reato di cui all’art. 481 c.p. (capo d), contestato come commesso in data 1.02.2013, in ragione dell’inscindibilità della seconda relazione, allegata alla SCIA in variante del 28.2.2013 a completamento del procedimento edilizio, rispetto alla precedente dell’1.2.2013, non potendosene sostenere l’estraneità al capo di imputazione nonché confermando le statuizioni civili, con cui gli stessi erano stati condannati al risarcimento del danno non patrimoniale, il cui importo liquidato (2000 euro) appariva equo e non suscettibile di diminuzione.
2.Contro la sentenzahanno proposto congiunto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolandodue motivi,il primo personale del Belottini e, il secondo, comune ad entrambi gli imputati, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce il Belottini, con il motivo ad esso esclusivo, la violazione di legge con riferimento agli artt. 521 c.p.p. e 481 c.p. ed il correlato vizio della motivazione.
Il ricorrente Belottini censura la tesi abbracciata dal giudice di secondo grado in quanto il rapporto esistente tra i due atti in seno al procedimento edilizio non po-trebbe sanare il difetto di espressa contestazione, in fase di indagini preliminari, nel decreto di rinvio a giudizio e durante il giudizio di primo grado, della distinta condotta, recte della relazione tecnica allegata alla SCIA in variante del 28.2.2013; il capo d) dell’imputazione non concernerebbe l’irregolarità del procedimento edilizio, così da includere anche il diverso successivo atto, ma unicamente il presunto falso nella SCIA dell’1.2.2013; ciò sarebbe evidente in base al semplice raffronto della contestazione con la motivazione della sentenza, laddove il decreto di citazione a giudizio in relazione al capo d) contestava al Belottini di aver falsamente dichiarato nella SCIA presentata al comune in data 1.02.2013 che l’opera da realizzare non violava e non comportava limitazione di diritti di terzi, mentre la motivazione della sentenza di condanna, esclusa la rilevanza penale della dichiarazione 1.02.2013 – per non aver il reo sbarrato la casella sulla conformità dell’intervento alle norme codicistiche sull’assenza di lesioni di diritti di terzi interessati -, si focalizza esclusivamente sulla dichiarazione 28.02.2013, estranea al capo di imputazione in quanto condotta mai contestata all’imputato, non oggetto di indagini preliminari né del decreto di citazione a giudizio; si sarebbe assistito quindi ad una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il quale è teleologicamente diretto a tutelare l’esercizio del diritto di di-fesa all’imputato, garanzia che risulterebbe essere stata negata nel caso di spe-cie, in quanto il difetto della contestazione nelle diverse fasi del procedimento penale non avrebbe mai consentito al Belottini di difendersi in merito alla condotta (non) contestata, non potendo ritenersi corretto il ragionamento della Corte d’appello secondo cui tale ultima relazione si porrebbe in rapporto inscindibile con quella del 1.02.2013, in quanto completa il procedimento edilizio, atteso che il capo d) non contesta all’imputato l’irregolarità del procedimento edilizio, ma unicamente il falso nella SCIA del 1.02.2013, asseritamente commesso in data 1.02.2013; nel capo d), non vi è inoltre alcun riferimento alla successiva SCIA in variante, distinta da quella di cui al capo di imputazione, né alcun riferimento alla illegittimità del procedimento edilizio; esclusa è anche la possibilità di ricondurre la decisione sul punto al potere del giudice di determinare la corretta qualificazione giuridica del fatto; a tale fine si richiede infatti l’identità degli elementi fattuali oggetto della eventuale riqualificazione, caratteristica che nel caso esaminato difetterebbe, facendosi riferimento a due distinti atti, cosicché la base fattuale della decisione risulterebbe diversa da quella oggetto della contestazione al capo d).
2.2. Deducono entrambi i ricorrenti, con il motivo ad essi comune, il vizio di vio-lazione di legge per inesistenza del diritto al risarcimento per mancanza di danno diretto (art. 185 c.p., art. 74 c.p.p.), con richiesta di annullamento delle statuizioni risarcitorie.
I ricorrenti, premesso che la questione era già stata oggetto di doglianza con il terzo motivo di appello, ripropongono la censura circa l’insussistenza di un danno a carico del privato-parte civile, essendo stati gli imputati condannati unicamente per reati contro la P.A., unica legittimata alla richiesta di un risarcimento; il giudice di secondo grado aveva respinto la censura sul punto, in quanto il reato di cui al capo c), sebbene prescritto, risultava comunque commesso da Mattaboni, essendo evidente la necessità della denuncia prevista agli artt. 65 e 72 DPR n. 380/2001 alla quale sarebbe dovuto seguire il collaudo finale; per tale ragione gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla parte civile dal compimento dei reati stessi; ad avviso dei ricorrenti la Corte di Appello non si sarebbe espressa circa la inqualificabilità del Piasini come parte offesa, essendo i reati contestati contro la P.A. ed avendo la condotta del Mattaboni interessato solo opere pubbliche e la strada pubblica, mentre la pro-prietà privata del Piasini non avrebbe sopportato alcun danno per la violazione della normativa sul cemento armato; nessuna specificazione sarebbe stata fornita circa il pretium doloris risarcibile ex art. 2059 c.c.
3. Con memoria del 28.12.2018, la difesa di parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondato nel merito il primo motivo di ricorso per le ragioni espresse dalla Corte d’appello, nonché in ragione del fatto che anche nella prima dichiarazione di SCIA del 1.02.2013 il Belottini avrebbe comunque commesso il falso per omissione, evitando di informare il Comune della presenza di una grave lesione degli interessi dei terzi, e, nello specifico, la violazione delle distanze legali dalla proprietà Piasini, attraverso la realizzazione della rampa in c.a., aggiungendosi che detta dichiarazione accompagnava una dichiarazione del committente Mattaboni che espressamente dichiarava che l’allegato progetto non violava, né comportava limitazione dei diritti dei terzi, donde la condotta del pro-gettista andava a supportare la falsa dichiarazione dl committente; in ogni caso, si conclude, che la seconda dichiarazione 28.02.2013 sia falsa è circostanza ammessa dallo stesso ricorrente, donde convincente e corretta è la soluzione della Corte d’appello che non sussiste alcuna violazione dell’art. 521 c.p.p., in quanto la successiva relazione si poneva in rapporto inscindibile con la precedente, completando il procedimento edilizio; quanto al secondo motivo, se ne chiede l’inammissibilità, in quanto con il motivo in questione i ricorrenti pretenderebbero che la S.C. entrasse nell’analisi dei danni subiti attraverso una valutazione in fatto, già operata dai primi giudici, operazione preclusa in sede di legittimità, in ogni caso non ravvisandosi alcun vizio motivazionale nella decisione impugnata; se ne chiede, in ogni caso, l’infondatezza nel merito, atteso che il danno non patrimoniale liquidato è quello conseguente alla condotta degli imputati che, con dichiarazione falsa, avrebbero consentito di realizzare una costruzione abusiva in c.a. non rispettosa delle distanze legali nei confronti dei fondi di proprietà della p.c. costituita; tale danno non patrimoniale, si osserva, non richiede una prova relativa alla sua quantificazione, ma può essere liquidato equitativamente dal giudice, come affermato più volte dalla S.C. (il richiamo, in memoria, è alla sen-tenza n. 25475/2010 della Sez. II civile nonché alla sentenza n. 2848/2016 della Sez. II civile).
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.Il primo motivo di ricorso proposto dal Belottini è fondato.
5. Ed invero è incontroverso, ed ammesso sia dalla sentenza di prime cure che dalla sentenza impugnata, che nel decreto di citazione a giudizio, relativamente, al capo d) si contestava al Belottini di aver falsamente dichiarato nella SCIA pre-sentata al Comune in data 1.02.2013 che l’opera da realizzare non violava e non comportava limitazione di diritti di terzi, laddove, nella sentenza di condanna, confermata in appello, esclusa la rilevanza penale della dichiarazione del 1.02.2013 – per non aver il reo sbarrato la casella sulla conformità dell’intervento alle norme codicistiche sull’assenza di lesioni di diritti di terzi interessati -, l’attribuzione della responsabilità penale viene incentrata esclusivamente sulla dichiarazione 28.02.2013, condotta tuttavia estranea al capo di imputazione in quanto mai contestata all’imputato, non oggetto di indagini preliminari né del decreto di citazione a giudizio.
Corretta è pertanto l’eccezione difensiva, secondo cui si sarebbe assistito ad una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il quale è teleologi-camente diretto a tutelare l’esercizio del diritto di difesa all’imputato, garanzia che risulta essere stata negata nel caso di specie, in quanto il difetto della conte-stazione nelle diverse fasi del procedimento penale non avrebbe mai consentito al Belottini di difendersi in merito alla condotta (non) contestata, non potendo ritenersi corretto il ragionamento della Corte d’appello secondo cui tale ultima relazione si porrebbe in rapporto inscindibile con quella del 1.02.2013, in quanto completa il procedimento edilizio, atteso che il capo d) non contesta all’imputato l’irregolarità del procedimento edilizio, ma unicamente il falso nella SCIA del 1.02.2013, asseritamente commesso in data 1.02.2013. Nel capo d), inoltre, non vi è alcun riferimento alla successiva SCIA in variante, distinta da quella di cui al capo di imputazione, né alcun riferimento alla illegittimità del procedimento edili-zio.
E’ ben vero che, a fini del rispetto del principio della correlazione tra accusa e sentenza “deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma an-che di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avu-to modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fon-damento della decisione” (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 5890), ma è al-trettanto vero che il fatto per cui è intervenuta condanna è un fatto “nuovo” ri-spetto a quello oggetto di originaria contestazione in base alle corrette osserva-zioni della difesa del ricorrente, non potendo qualificarsi semplicemente come un fatto “diverso”, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
Ed invero, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema deci-dendum", trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente au-tonomo; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi es-senziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013 - dep. 17/06/2013, Tonietti, Rv. 256861).
6. Nella specie è indubbio che il fatto per cui è intervenuta condanna è un fatto “nuovo”, incentrandosi l’attribuzione della responsabilità penale esclusivamente sulla falsa dichiarazione di cui alla SCIA in variante 28.02.2013, condotta tuttavia estranea al capo di imputazione in quanto mai contestata. Nel capo d) originario si contestava invece al Belottini di aver falsamente dichiarato nella SCIA presentata al Comune in data 1.02.2013 che l’opera da realizzare non violava e non comportava limitazione di diritti di terzi, e i giudici di merito hanno escluso che tale fatto potesse ritenersi sussistente per non aver il reo sbarrato la casella del modulo relativo sulla conformità dell’intervento alle norme codicistiche sull’assenza di lesioni di diritti di terzi interessati, comportamento che, invece, viene individuato come concretizzatosi nella successiva dichiarazione allegata alla SCIA in variante del 28.02.2013, fatto nuovo mai contestato in precedenza.
Né può sostenersi, invero, come erroneamente affermano i giudici di appello, che tale ultima relazione si pone in rapporto inscindibile con quella del 1.02.2013, in quanto completa il procedimento edilizio, ciò in quanto nel capo d) non viene contestata all’imputato l’irregolarità del procedimento edilizio, ma unicamente il falso nella dichiarazione allegata alla SCIA del 1.02.2013, asseritamente com-messo in data 1.02.2013 né nel capo di imputazione vi è alcun riferimento alla successiva SCIA in variante del 28.02.2013, distinta da quella indicata nell’imputazione, né alcun riferimento alla illegittimità del procedimento edilizio.
Non vi è quindi dubbio sul fatto che l’imputato si è trovato nella concreta impos-sibilità di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione, essendosi difeso sull’unica contestazione mossa, ossia di aver dichiarato in relazione all’unico do-cumento cui si riferisce l’imputazione, ossia la relazione allegata alla SCIA 1.02.2013.
7. La condanna intervenuta nel primo grado di giudizio per il falso nella dichiara-zione relativa alla SCIA in variante del 28.03.2013, dunque, costituisce un “atto a sorpresa” che costituisce condanna per un fatto nuovo e non semplicemente diverso. Tale avrebbe potuto essere considerato, come ben evidenzia il ricorrente, solo ove si fosse fatto riferimento nell’imputazione originaria (e si fosse dunque contestata all’imputato) all’irregolarità del procedimento edilizio, in quanto in quest’ultima ipotesi il fatto, quantunque modificato, sarebbe rimasto sostan-zialmente lo stesso pur presentando connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, così rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Diversamente, nel capo d) non viene contestata all’imputato l’irregolarità del procedimento edilizio, ma uni-camente il falso nella dichiarazione allegata alla SCIA del 1.02.2013, asserita-mente commesso in data 1.02.2013 né nel capo di imputazione vi è alcun riferi-mento alla successiva SCIA in variante del 28.02.2013, distinta da quella indicata nell’imputazione, né alcun riferimento alla illegittimità del procedimento edilizio.
Da qui dunque la “novità” del fatto, volativa del principio di correlazione.
8. Esclusa è, infine, la possibilità di ricondurre la decisione sul punto al potere del giudice di determinare la corretta qualificazione giuridica del fatto, atteso che, a tale fine si richiede infatti l’identità degli elementi fattuali oggetto della eventuale riqualificazione, caratteristica che nel caso esaminato difetta, facendosi riferimento a due distinti atti, cosicché la base fattuale della decisione risulta diversa da quella oggetto della contestazione al capo d).
Il potere del giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica è in-fatti senza alcun dubbio esercitabile, a condizione però che ciò non comporti una violazione dell’obbligo di correlazione tra la decisione finale e l’accusa iniziale, essendo invero subordinato all’identità del fatto storico addebitato, in riferimento agli elementi sopra evidenziati, nella specie mancanti, essendo indubbio che il falso riguarda due documenti diversi, la relazione allegata alla SCIA 1.02.2013 (falso contestato nel capo d) e la relazione allegata alla SCIA in variante 28.02.2013 (falso non contestato al capo d) e per il quale è intervenuta in sen-tenza condanna).
9.L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio con riferi-mento al reato sub d) per insussistenza del fatto, ciò che determina il venir meno delle statuizioni civili dipendenti dal reato quanto al Belottini.
10. Residua l’esame della censura relativa alla contestata violazione di legge e correlato vizio motivazionale per inesistenza del diritto al risarcimento per man-canza di danno diretto (art. 185 c.p., art. 74 c.p.p.), con richiesta di annullamento delle statuizioni risarcitorie in relazione alla posizione Mattaboni, condannato in prime cure per il reato relativo alla violazione degli artt. 65 e 72, DPR n. 380/2001 e prosciolto in appello per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
11. Orbene, al fine di meglio comprendere la soluzione cui perviene questa Corte deve essere qui ricordato, al fine di risolvere la questione giuridica posta, come occorra distinguere tra persona offesa e danneggiato dal reato, figure che pos-sono o meno coincidere. Relativamente alla prima figura, infatti, si fa riferimento al titolare dell’interesse giuridicamente tutelato dalla norma penale, rectius del bene giuridico protetto, la cui lesione o messa in pericolo costituisce il nucleo centrale della fattispecie criminosa, figura, dunque, strettamente connessa alla struttura del reato, tanto che la persona offesa è (unica) titolare del diritto di querela ex art. 120 c.p. Per converso il danneggiato, titolare di interessi i quali possono solo eventualmente essere pregiudicati dalla condotta delittuosa, si pone all’esterno della fattispecie criminosa, riflettendo le conseguenze privatistiche dell’illecito penale, donde lo stesso non è di regola legittimato alla presentazione della querela ma può agire in sede penale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno sopportato, ex artt. 73 ss. c.p.p.
Quanto sopra permette di concludere affermativamente circa la possibilità di ac-certare un danno a carico di un privato nonostante la previsione penale sia diretta a tutelare interessi prettamente pubblici, quale è la categoria dei reati contro la pubblica amministrazione. Facendo coerente applicazione di tali principi alla fattispecie qui esaminata, è stato dunque affermato da questa stessa Sezione che in tema di reati edilizi, persona offesa dal reato è la sola pubblica ammini-strazione, quale titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio diretta-mente protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato che assume di aver subito un pregiudizio dall'edificazione abusiva può rivestire esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato (Sez. 3, n. 34366 del 19/05/2017 - dep. 13/07/2017, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 271088).
12. Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto di individuare il danno morale subito dal privato confinante, rilevando come questi aveva subito un danno dalla condotta posta in essere dagli imputati (come si legge a pag. 9 della sentenza di primo grado la cui motivazione, come è noto, si integra reciprocamente a quella di appello nei casi, come quello esaminato, di concordanza nella valutazione della prova: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), non avendo mai prestato alcun consenso ai lavori, sia perché eseguiti a distanze inferiori a quelle previste dal PGT vigente e dal codice civile (e che a-vrebbero potuto essere effettuati solo previo consenso del proprietario confinan-te), sia perché era stato realizzato uno scarico continuo di acqua che aveva pro-vocato infiltrazioni nella sua proprietà.
13. Trattasi tuttavia di motivazione che, pur in astratto corretta, non può esserlo in concreto, laddove si consideri che il danno non patrimoniale subito dal privato confinante è legato esclusivamente alla sola violazione per la quale l’imputato era stato condannato in primo grado, ossia alla violazione della disciplina in materia di conglomerato cementizio armato.
Ed invero, la condanna intervenuta in primo grado, e confermata in appello sep-pure con declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione per prescri-zione, riguardava le opere che erano state eseguite in conglomerato cementizio armato, opere per le quali occorreva la denuncia ex artt. 65/72 TU Edilizia, cui avrebbe dovuto far seguito il collaudo finale, soprattutto considerando che si trattava di opere in aderenza a strada pubblica e in parte di sottofondazione a sostegno di strada pubblica.
Sul punto, coglie nel segno l’eccezione del ricorrente laddove evidenzia l’assenza nel caso di specie della lesione della posizione soggettiva del privato confinante, il quale, nel caso di specie, riveste la qualifica di danneggiato dal reato non per l’accertata violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, ma unicamente per la violazione della normativa in tema di cemento armato. Correttamente, sul punto, il ricorrente eccepisce che non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine alla esistenza del danno non patrimoniale posto che sono gli stessi giudici di merito a precisare che si trattava di opere in aderenza a strada pubblica e in parte di sottofondazione a sostegno di strada pubblica, senza tuttavia che risulti se e in che limiti la proprietà privata del Piasini abbia sopportato un danno derivante dalla violazione della normativa sul cemento armato.
14. Orbene, osserva il Collegio come il danno non patrimoniale subito dal privato confinante non può ritenersi conseguente al reato commesso contro la P.A. (nella specie per la violazione della normativa in tema di c.a.), essendo invero pacifico nella giurisprudenza civilistica che solo nel caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima. Viceversa, nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, ma norme ammi-nistrative diverse da quelle in materia di distanze, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, oltre che l'accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a carico della parte interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l'entità del danno (v.: Sez. 2, Sentenza n. 7752 del 27/03/2013, Rv. 625902 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014, Rv. 634916 - 01).
15. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, l’impugnata sentenza dev’essere an-nullata ex art. 622, c.p.p., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà porre rimedio al deficit motivazionale rilevato, in particolare pronunciandosi sia sull’an che sul quantum del danno non patrimoniale eventualmente subito dal privato confinante quale conseguenza della violazione della normativa in tema di cemento armato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al reato di cui al capo d) della rubrica contestato a Belottini Mattia, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Milano per l’ulteriore corso ed annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili relative a Mattaboni Claudio, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 gennaio2019