 Cass. Sez. III n. 38947 del 20 settembre 2013 (Cc. 9 lug 2013)
Cass. Sez. III n. 38947 del 20 settembre 2013 (Cc. 9 lug 2013)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Amore
Urbanistica. Demolizione ordinata dal giudice ed ambito di applicazione
La demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l’immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio ORDINANZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 09/07/2013
 Dott. FRANCO    Amedeo           - Consigliere - ORDINANZA
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - N. 1653
 Dott. RAMACCI   Luca        - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GRAZIOSI  Chiara           - Consigliere - N. 11119/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 AMORE ANTONIO N. IL 28/08/1949;
 avverso l'ordinanza n. 312/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del  29/01/2013;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
 lette le conclusioni del PG. Dott. VOLPE Giuseppe, l'inammissibilità  del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. La Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con  ordinanza del 29.1.2013 ha respinto l'istanza di revoca dell'ordine  di demolizione di opere abusive (casseformi armate dirette alla  sopraelevazione di preesistente manufatto) presentata nell'interesse  di Antonio AMORE.
 Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.  2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il  vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale avrebbe  errato nel non considerare, applicando in modo improprio la  giurisprudenza di legittimità richiamata, che per le opere  complementari al manufatto oggetto dell'esecuzione era intervenuta  revoca dell'ordine di demolizione conseguente a declaratoria di  estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, così considerando  tamquam non esset una statuizione della stessa Corte di appello.  Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.  All'odierna udienza il difensore dell'AMORE ha fatto pervenire  istanza di rinvio per concomitante impegno professionale che questa  Corte non ha però accolto, in quanto il presente procedimento viene  trattato in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art.  611 c.p.p..
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso è inammissibile.
 Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente, nulla  opponendo in merito alla disposta demolizione di un immobile abusivo  consistente in un piano seminterrato, ha invece richiesto la revoca  dell'ordine di demolizione delle opere eseguite in sopraelevazione,  per le quali era intervenuta sentenza con cui, a seguito di  declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione,  era stato revocato anche l'ordine di demolizione impartito dal primo  giudice.
 Risulta anche che il ricorrente, producendo un attestato relativo  alla pendenza di una pratica di "condono edilizio" per il manufatto  in questione, ha richiesto che l'abbattimento riguardasse soltanto il  piano seminterrato e non anche le opere in sopraelevazione.  A fronte di tale richiesta, evidentemente finalizzata ad opporre, in  un secondo momento, l'impossibilità tecnica di una simile  operazione, la Corte territoriale ha osservato che le opere nel loro  complesso erano ricomprese nell'ordine di demolizione, riferito ad un  fabbricato su due livelli e che, essendo stato l'intervento abusivo  realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e  paesaggistico, difettava del requisito della condonabilità, come  peraltro attestato dalla competente amministrazione comunale a  seguito di accertamento disposto dalla Procura Generale.  Rilevano inoltre i giudici dell'esecuzione che, accedendo le opere  eseguite in sopraelevazione ad immobile abusivo, sono inevitabilmente  destinate a seguirne la sorte.
 4. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto affermato in  ricorso, è del tutto immune da censure.
 Va infatti rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale ha  correttamente esercitato il potere - dovere di verificare la  sussistenza dei requisiti di condonabilità dell'intervento e  correttamente applicato i principi giurisprudenziali richiamati.  Va poi osservato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare  che la demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto  l'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo  esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente  che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile  l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque  intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo  ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di  demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa  restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice  con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe  per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad  impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in  precedenza illegalmente realizzate (così Sez. 3^ n. 2872, 22 gennaio  2009. Conf. Sez. 3^ n. 16349, 10 aprile 2002; Sez. 3^ n. 10348, 13  marzo 2001).
 Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, che non intende  discostarsene, è stato successivamente ribadito con la pronuncia  opportunamente citata nel provvedimento impugnato (Sez. 3^ n. 21797,  31 maggio 2011).
 Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che, nella fattispecie,  l'opera nel suo complesso sia oggetto dell'ordine di demolizione  impartito, a nulla rilevando la circostanza che, per le opere  abusivamente aggiunte in sopraelevazione, sia stato revocato l'ordine  di demolizione in conseguenza dell'estinzione dei reati per  prescrizione, non avendo tale evenienza determinato alcuna  modificazione delle condizioni del manufatto, che era ed è ancora  abusivo nella sua interezza per le ragioni dianzi ricordate.  5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile  e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che  essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno  2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento,  nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,  della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  			pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00  			in favore della Cassa delle ammende.
 Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013
 
                    




