Cass. Sez. III n. 1959 del 17 gennaio 2017 (Ud 12 ott 2016)
Presidente: Rosi Estensore: Di Stasi Imputato: Schiavone
Urbanistica. Disposizioni in tema di conglomerato cementizio armato
La "ratio legis" delle disposizioni in tema di conglomerato cementizio armato è quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi nei quali siano comunque adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica. Non assume rilievo, quindi, l'entità dell'elemento materiale, atteso che non è necessario che questo sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.11.2015, il Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Schiavone Salvatore, imputato del reato di cui agli artt 110 ,44 lett. b) DPR n. 380/2001 e del reato di cui agli artt. 93 e 95 DPR 380/2001, unitamente ai coimputati Damiano Francesco e Schiavone Anna Teresa, lo dichiarava responsabile dei reati di cui agli artt. 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 DPR 380/2001 e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR n. 380/2001 per intervenuto permesso di costruire in sanatoria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Schiavone Salvatore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione ai reati di cui agli artt.65-71 DPR 380/2001.
Argomenta che, quale committente dell'opera, non poteva rispondere dei suddetti reati che sono configurabili solo in capo al costruttore, quale reato omissivo proprio.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati contestati.
Argomenta che le residue contestazioni erano già stata adempiute nell'originario permesso a costruire e non andavano ripresentate con la domanda avanzata in data 21/9/2012 che portava al rilascio del permesso a costruire n. 12655/20104; inoltre, nulla specificava il giudice di merito in ordine alla tipologia del permesso in sanatoria rilasciato e sulla applicabilità alle residue contestazioni.
Con il terzo motivo violazione di legge con riferimento alla pena irrogata.
Argomenta che il giudice individuava quale pena base quella relativa a due diversi reati (artt 64 e 71 DPR n. 380/2001) e poi applicava l'aumento per la continuazione; inoltre, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, nella determinazione della pena in concreto non applicava la relativa diminuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che il committente di lavori edilizi concorre, in qualità di "extraneus", quale concorrente morale, nella contravvenzione di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 2 giugno 2001, n. 380), pur trattandosi di reato omissivo proprio del costruttore (Sez.3, n. 21775 del 23/03/2011, Rv.250377).
Il ricorrente articola sul punto motivo privo di concretezza, senza censurare con elementi specifici la valutazione del giudice di merito (pag 3 della sentenza impugnata).
2. Il secondo motivo è infondato.
La "ratio legis" delle disposizioni in tema di conglomerato cementizio armato è quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi nei quali siano comunque adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica.
Non assume rilievo, quindi, l'entità dell'elemento materiale, atteso che non è necessario che questo sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale (con riguardo alla previgente normativa, Sez.3, n.6814 del 11/01/2002, Rv.221428; Sez.3, n.5220 del 29/11/2000,dep.07/02/2001, Rv.218797).
Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte in materia di violazione della normativa urbanistica, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientrano né le violazioni della disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. 3, n. 10110 del 21/01/2016, Navarra, Rv. 266252; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099) né, per le stesse ragioni, i reati previsti un tempo dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, e oggi dagli artt. 64 e ss. del d. P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alle opere in conglomerato cementizio, atteso che le citate disposizioni estinguono i soli reati contravvenzionali previsti dalla norme urbanistiche, fra le quali non possono essere ricomprese le disposizioni aventi oggettività giuridica diversa, quale la citata legge n. 1086, rispetto alla tutela urbanistica del territorio ( Sez.3,n.12869 del 2009 e Sez.7 , n.38907 del 2016„ non massimate, nonché con riguardo alla previgente normativa, Sez. 3, n. 11511 del 15/02/2002, Menna, Rv. 221439; Sez.3 ,n.1658 del 01/12/1997,dep.11/02/1998,Rv.209571).
3. Il terzo motivo è fondato.
Il Tribunale, pur concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della non particolare gravità dell'abuso, nell'operare il calcolo della pena, ometteva di effettuare la correlata riduzione di pena.
Tale omissione costituisce violazione della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Ne consegue l'annullamento della sentenza in parte qua con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per la determinazione della pena con la concreta riduzione della sanzione per effetto del calcolo delle circostanze attenuanti generiche che, pur riconosciute dal Tribunale, non sono state da questi in concreto computate.
Va, infine, precisato che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., sul punto della responsabilità deve ritenersi formato il giudicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 12/10/2016