Cass. Sez. III n. 1163 del 11 gennaio 2017 (Cc 15 nov 2016)
Presidente: Cavallo Estensore: Ramacci Imputato: Notarstefano
Urbanistica.Dissequestro immobile abusivo ed avente diritto alla restituzione

Il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire e, quindi, dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello jus possidendi, che non compete più al privato inottemperante.




RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27/5/2016 ha respinto l’appello proposto nell’interesse di Michele NOTARSTEFANO avverso il provvedimento con il quale, in data 31/3/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64, 65, 67, 71, 72, 83, 94, 95 d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004, giustificata dalla intervenuta demolizione dell’opera, per mancanza di legittimazione in capo all’istante, avendo egli perso la proprietà dell’area a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione nei termini di legge.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata inefficace perché priva dell’indicazione dell’area eccedente quella di sedime da acquisire al patrimonio del comune.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’area oggetto di sequestro fosse solo quella di sedime del fabbricato abusivo, considerando che la questione concernente la diversa superficie risultante dalla trascrizione del sequestro fosse risolvibile in sede di incidente di esecuzione ed escludendo la sua legittimazione a richiedere la restituzione dell’area della quale, secondo lo stesso Tribunale, avrebbe conservato la disponibilità.
Così facendo, aggiunge, il Tribunale avrebbe implicitamente ed erroneamente ritenuto la permanenza dei presupposti per il mantenimento della misura reale.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.    
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.   



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
L’ingiunzione alla demolizione opera in tutti i casi diversi da quelli di demolizione diretta disciplinati dall’articolo 27, comma 2, d.P.R. 380\01 e riguarda interventi in assenza di permesso di costruire (o di d.i.a. alternativa al permesso), in totale difformità, con variazioni essenziali.
In tali casi, il procedimento prevede l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso della rimozione o la demolizione, con indicazione dell’area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza. Il terzo comma dell’articolo 31 stabilisce, infatti, che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, oltre a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
Il comma quarto del menzionato articolo 31 stabilisce che gli adempimenti consequenziali e accessori dell’accertamento dell’inottemperanza e della relativa notifica costituiscono titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. Si tratta, in altre parole, di attività complementari successive all’acquisizione della proprietà che, in modo altrettanto inequivocabile, il precedente comma terzo dell’articolo 31 indica quale automatica conseguenza del mero decorso del termine, utilizzando l’espressione “…sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” .

2. La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito come  il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire e, quindi, dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello jus possidendi, che non compete più al privato inottemperante (così Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007 (dep.2008), P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238804. V. anche Sez. 3, n. 48031 del 15/10/2008, Cafiero, Rv. 241768).
Il soggetto nei confronti del quale sia stato disposto il sequestro preventivo di un immobile abusivo non è più, dunque, legittimato a richiederne la restituzione quando, per effetto del vano decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emanata dall'autorità amministrativa, si sia verificato l’effetto ablativo (Sez. 3, n. 42637 del 26/9/2013, Braccini, Rv. 258308; Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321).

3. Tali principi, che il Collegio condivide e che vanno qui ribaditi, sono stati opportunamente considerati dal G.I.P. e dai giudici dell’appello, i quali hanno escluso la legittimazione del ricorrente a richiedere la restituzione dell’area.
Il Tribunale, in particolare, ha posto in evidenza che l’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune si era verificata in quanto il ricorrente aveva provveduto alla demolizione del manufatto dopo oltre nove mesi dall’ingiunzione, quindi oltre la scadenza del termine di legge.

4. Il ricorrente, che dichiara di aver ben presente l’orientamento espresso da questa Corte sul tema, obietta tuttavia, nel primo motivo di ricorso, che la mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, della superficie dell’area da acquisire, ne avrebbe impedito l’automatica acquisizione al patrimonio comunale.  
A tale scopo cita la giurisprudenza amministrativa la quale, tuttavia, non ha affermato quanto sostenuto in ricorso.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza citata dal ricorrente (Sez. V, n. 4213 del  7/8/2014) ha affermato, richiamando la propria giurisprudenza, che “si può disporre l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, pur senza la precisa indicazione delle aree oggetto dell'acquisizione, giacché la detta specificazione non costituisce contenuto essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 7 della l. n. 47/1985, tenuto conto che, ove la relativa ordinanza non specifichi le aree da acquisire al patrimonio comunale, da essa non possono discendere automatici effetti confiscatori, che comunque si verificano dopo l’adozione di un ulteriore atto di individuazione delle aree eccedenti quelle di sedime (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 8 aprile 2004, n. 1998). Il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita - costituente titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari - può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo separato atto attuativo, adeguatamente motivato sul punto”.
Il caso esaminato riguardava, infatti, l’ordine alla Ripartizione Patrimonio di provvedere alla trascrizione gratuita a favore dell’amministrazione e contro gli appellanti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della l. n. 47/1985 ed i giudici amministrativi davano atto del fatto che la individuazione delle aree non poteva che essere stata, del tutto legittimamente, rinviata a successivi provvedimenti.
Più recentemente lo stesso Consiglio di Stato (Sez. VI n. 13 del 5/1/2015) ha rammentato come la giurisprudenza formatasi durante la vigenza dell’art. 7 legge 47\1985 abbia specificato che "la funzione dell'ingiunzione di demolizione è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione. A tale scopo è quindi sufficiente che l'atto indichi il tipo di sanzioni che la legge collega all'abuso, senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale. L'interessato, infatti, può così compiere le proprie valutazioni, le quali non possono essere influenzate dalla semplice non conoscenza delle aree di cui il comune disporrà concretamente l'acquisizione. La l. n. 47 del 1985 ha distinto, nell'ambito dell'art. 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo, basando il primo sul presupposto dell'abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell'ordine di demolizione, e il secondo sulla verifica di inottemperanza al primo. Requisiti dell'ingiunzione di demolizione sono perciò l'esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l'accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell'atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento".
Dando quindi atto del fatto che l’art. 31 d.P.R. 380\01 contiene la locuzione aggiuntiva "indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3" non presente menzionato art. 7 legge 47\95, i giudici amministrativi ribadiscono la validità dei principi precedentemente affermati, ricordando come già in precedenza (Sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5593) era stato affermato che "l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione... mentre con il contenuto dispositivo di quest'ultima si commina, appunto, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, l'indicazione dell'area costituisce presupposto accertativo ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria" ed osservando che, anche in presenza della diversa formulazione della norma, persiste “la netta distinzione tra ordinanza di demolizione e atto di acquisizione, preceduto, quest'ultimo, dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire”.
In tali pronunce, dunque, la giurisprudenza amministrativa non ha affatto affermato quanto sostenuto dal ricorrente.

5. Va peraltro rilevato che i riferimenti contenuti in ricorso riguardano l’ordinanza di demolizione e non anche provvedimenti successivi nei quali, come rilevato nelle richiamate pronunce, l’area complessiva da acquisire può essere dettagliatamente individuata.
Peraltro, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta accertato in fatto dai giudici dell’appello che il sequestro preventivo aveva riguardato il solo manufatto abusivo e non anche l’intero terreno sul quale l’opera insisteva.
Tale dato fattuale, non sindacabile in questa sede di legittimità, evidenzia la correttezza dell’affermazione del Tribunale nella parte in cui afferma che la misura reale riguardava la sola area di sedime dal manufatto abusivo e non il terreno circostante, del quale il ricorrente non aveva mai perso la disponibilità, sicché oggetto della richiesta di restituzione negata dal G.I.P. non poteva che essere l’area ove il manufatto sorgeva.
L’area di sedime, cui fa riferimento anche l’ordinanza di demolizione, il cui testo è parzialmente riprodotto nel ricorso, era dunque pacificamente individuata fin dal momento in cui il provvedimento veniva emanato e la questione dell’eventuale acquisizione delle aree ulteriori non si è sinora posta, secondo quanto rilevato dal Tribunale.
In altre parole, oggetto della richiesta di restituzione non poteva essere che l’area effettivamente sottoposta al vincolo reale in ordine alla quale si sono pronunciati i giudici dell’appello, correttamente rilevando il difetto di legittimazione dell’appellante.

6. Nel secondo motivo di ricorso viene posto in evidenza che la trascrizione del sequestro riguarderebbe l’intera area di proprietà del ricorrente identificata secondo i dati catastali, con la conseguenza che il vincolo risulterebbe esteso all’intero terreno.
Tali osservazioni non sono condivisibili, in quanto non tengono conto della natura e lo scopo della trascrizione del sequestro, che non ha alcuna incidenza sulla validità del provvedimento che lo dispone, ma ne consente soltanto la pubblica conoscenza (cfr. Sez. 4, n. 22569 del 25/5/2010, Casaccia, Rv. 247818) rientrando, così, tra le attività complementari all’emissione della misura e, segnatamente, tra quelle concernenti la sua esecuzione, sicché correttamente il Tribunale ha rilevato che la eventuale competenza del giudice dell’esecuzione, dando concreta attuazione al principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale la disposizione di cui all'art. 322 - bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia di sequestro preventivo, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499; Sez. 3, n. 39181 del 28/5/2014, Rubino e altro, Rv. 260381; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043; Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014  (dep. 2015), P.M. in proc. Giacomozzi e altri, Rv. 263674. V. anche  Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, Steccato Vattume', Rv. 265103).

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in data 15.11.2016