Cass. Sez. III n. 49459 del 23 dicembre 2009 (Cc. 17 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Mulliri Ric. Chirico
Urbanistica. Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A.

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, se è vero che la P. A. é libera di agire e di portare a termine il proprio procedimento e che tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione (che ha l’obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall’Amministrazione o dai Giudici amministrativi) è anche vero che il giudice dell’esecuzione può persino disapplicare l’atto concessorio eventualmente sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo. A fortiori, si può (in ossequio al principio della sollecita attuazione dei provvedimenti del giudice) respingere anche una istanza di sospensione che si fondi sul richiamo alla pendenza di procedura amministrativa di esito prevedibilmente non favorevole e, comunque, dai tempi di definizione assolutamente incerti. OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione della demolizione disposto dal P.G. a seguito della sentenza di condanna definitiva della Corte d'Appello, nei confronti dell'odierno ricorrente.

L'incidente di esecuzione era stato formulato sul rilievo che lo stesso Comune aveva deliberato di non richiedere il ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate abusivamente in quanto esse non erano risultate incompatibili con l'interesse paesistico e che era stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria e la Soprintendenza si era espressa positivamente per il rilascio del N.O.. Pertanto, si sarebbe dovuto attendere l'esito del giudizio dinanzi al TAR promosso avverso l'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale.

Avverso tale decisione, C. ha proposto ricorso, unitamente al proprio difensore, dolendosi del fatto che il Tribunale non abbia dato corretta applicazione ai principi enunciati da questa S.C. in tema di sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio. E ciò, sebbene avesse citato proprio la sentenza che li enuncia chiaramente (sez. 4^, 5.3.08, Romano, Rv. 239606).

In particolare, si fa notare che l'iter amministrativo relativo alla domanda di sanatoria era già pendente quando è stato proposto l'incidente di esecuzione e che il G.E. non ha tenuto conto di tutti gli altri provvedimenti favorevoli all'imputato emanati dallo stesso Comune. In ogni caso, il fatto stesso che il procedimento di concessione non sia terminato con alcun provvedimento (neanche negativo) dovrebbe indurre a sospendere ogni determinazione in attesa della pronuncia sul diverso ordine di demolizione emanato dal Comune.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il fatto stesso di non avere, l'autorità amministrativa, portato avanti la procedura di rilascio della concessione in sanatoria - pure caratterizzata da passaggi favorevoli all'imputato (ben avuti presente nel provvedimento impugnato) - e di avere, piuttosto, emanato un ordine di demolizione non può impedire di considerare logica la conclusione del Tribunale secondo cui si tratta di provvedimento incompatibile con la diversa volontà di sanare il bene.

Tra l'altro, come giustamente sottolinea il P.G. nel proprio parere, l'amministrazione comunale ha ordinato la demolizione avendo rilevato che il manufatto di nuova costruzione era stato edificato "in area soggetta a vincolo idrogeologico". La qual cosa rende anche altamente improbabile un esito definitorio favorevole all'imputato. Tutto ciò, unitamente all'incertezza dei tempi di definizione della procedura amministrativa, giustificava ampiamente il diniego del Tribunale.

Se è vero, infatti, che la P.A. è libera di agire e di portare a termine il proprio procedimento e che tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione (che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione 0 dai Giudici amministrativi) è anche vero che il giudice dell'esecuzione può persino disapplicare l'atto concessorio eventualmente sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo (Sez. 3^ 25.11.04, Pg in proc. Calabrese, Rv. 230815). A fortiori, si può (in ossequio al principio della sollecita attuazione dei provvedimenti del giudice) respingere anche una istanza di sospensione che si fondi sul richiamo alla pendenza di procedura amministrativa di esito prevedibilmente non favorevole e, comunque, dai tempi di definizione assolutamente incerti. E', stato, infatti, ripetutamente precisato da parte di questa S.C. (da ult. sez. 3^, 26.9.07, di somma, Rv. 237815) che non è sufficiente a neutralizzare l'ordine di demolizione la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili possano essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, "in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare".

Conseguentemente, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: "a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso".

Ciò è quanto esattamente ha fatto il Tribunale nella specie quando ha sottolineato, per un verso, il fatto che gli atti amministrativi adottati dal Comune di Capaccio "non si sono concretizzati in un provvedimento di concessione in sanatoria" e che, "al contrario, è documentata l'adozione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'ordine di demolizione, impugnato al TAR, e non sospeso dal giudice amministrativo con ordinanza del 26 giugno 2007".

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p., rigetta il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 17 novembre 2009.