Cass. Sez. III n. 17135 del 17 aprile 2018 (Cc 20 feb 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Gai Imputato: Lai
Urbanistica.Esecuzione di opere stagionali
Il permesso di costruire è senz'altro richiesto per l'esecuzione di opere stagionali, differenziandole da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. L'opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti, destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell'anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire, da cui la configurazione del reato urbanistico per il caso di mancata rimozione allo scadere del termine stagionale poiché, in tale ipotesi, la responsabilità discende dal combinato disposto dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2011 e l’art. 40 comma 2 cod. pen. per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della repubblica del Tribunale di Sassari ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Sassari, in data 21/06/2017, che, in accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, relativo all’insediamento adibito a somministrazione di bevande e alimenti, denominato Bar ristorante La Torre, ubicato nel Comune di Alghero, loc. Lazzaretto, costituito da struttura permanente chiusa, priva del carattere di carattere di temporaneità e amovibilità, nell’ambito di indagini svolte in relazione agli artt. 181 comma 1 bis d.lgs n. 42 del 2004, per la realizzazione, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi del D.M. 4 luglio 1966, di opere permanenti non amovibili, adibite a bar ristorante per le quali era stata ottenuta un’autorizzazione paesaggistica valida sino al 05/06/2013 e non più rinnovata, e all’ art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, per l’omessa rimozione delle predette opere stagionali al termine di efficacia di ogni anno (30 novembre) e in assenza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica di anni cinque.
1.1. Con ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Sassari aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti limitatamente al reato edilizio per il quale aveva escluso il periculum in mora, stante l’assenza del pericolo attuale per l’assetto del territorio e l’aggravio del carico urbanistico, mentre aveva escluso il fumus con riguardo alla contestazione del reato paesaggistico sul rilievo che, a mente dell’art. 146 comma 4 del d.lgs n. 42 del 2004, il termine quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata nel 2013, per la realizzazione di opere a carattere stagionale (n. 4 box), doveva essere interpretato quale termine di efficacia per la realizzazione dei lavori, sicchè essendo stati terminati nel quinquennio i lavori, non vi era alcuna decadenza dell’autorizzazione e, conseguente, non vi era il fumus del reato paesaggistico.
2. Il Procuratore della repubblica deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 181 comma 1 bis d.lgs n. 42 del 2004 e art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001.
Assume il ricorrente l’errata interpretazione dell’art. 146 comma 4 del d.lgs n. 42 del 2004, operata dal Tribunale, secondo cui il termine quinquennale sarebbe unicamente un termine di efficacia dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, da cui l’assenza di decadenza del titolo paesaggistico, interpretazione che avrebbe come risultato l’abrogazione della previsione dell’autorizzazione che prevedeva che l’area dovesse essere sgombrata e restituita libera al termine del periodo concessorio. Le opere stagionali, diversamente da quelle amovibili, richiedono il titolo concessorio e la mancata rimozione delle stesse allo spirare del termine, integra il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, per effetto del combinato disposto del citato articolo e dell’art. 40 comma 2 cod.pen. per mancanza di ottemperanza all’obbligo di rimozione insisto nel provvedimento autorizzativo temporaneo.
In conclusione, poiché l’autorizzazione n. 140/2011 aveva ad oggetto la realizzazione di opere precarie temporanee, necessitava di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica alla scadenza del quinquennio. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.
3. In data 9 febbraio 2018, il difensore di Lai Maria Grazia, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso sulla scorta della disposizione amministrativa -art. 3 del Decreto Assessore degli Enti Locali del 23 gennaio 2008-, che prevede espressamente che nell’autorizzazione paesaggistica deve essere specificata la facoltà assegnata ai concessionari «di evitare la rimozione delle strutture nel periodo invernale, fermi restando il termine di validità delle medesime concessioni amministrative quello quinquennale riguardante le autorizzazioni paesaggistiche», e che, di conseguenza, non sussiste più alcun obbligo di rimozione, come previsto dalla Determinazione n. 153/08/SS del 6 giugno 2008 della Regione Autonoma della Sardegna, che prevede che il concessionario ha facoltà di evitare la rimozione delle strutture nel periodo invernale mediante comunicazione di prosecuzione dell’attività.
4. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Sassari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso del Pubblico non è fondato in forza delle ragioni di seguito esposte.
In via preliminare questa Corte osserva che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), parimenti si è precisato che l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione censurabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011).
Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale, sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, tenendo conto delle concrete risultanze processuali secondo la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez. 6 n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254394; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265443).
6. Così ricostruito l’ambito del sindacato del presente giudizio, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza della motivazione del provvedimento impugnato che, come evidenziato al par. 1.1. del ritenuto in fatto, ha escluso il fumus commissi delicti con riguardo al reato paesaggistico con motivazione congrua e corretta in diritto e tutt’altro che assente.
Occorre ricordare che il permesso di costruire è senz'altro richiesto per l'esecuzione di opere stagionali, differenziandole da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.
L'opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti, destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell'anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire (ex multis Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e altro, Rv. 267759; Sez. 3, n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243; Sez. 3, n. 236 del 13/06/2011; Sez. 3, n. 22868 del 13/06/2007, Mulas, Rv. 233926), da cui la configurazione del reato urbanistico per il caso di mancata rimozione allo scadere del termine stagionale poiché, in tale ipotesi, la responsabilità discende dal combinato disposto dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2011 e l’art. 40 comma 2 cod.pen. per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo, tant’è che il Tribunale ha confermato il provvedimento con riguardo al reato urbanistico (per il quale non ha ritenuto sussistente il periculum in mora).
Nondimeno, corretto risulta il rilievo del Tribunale, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica poiché la previsione di un termine di efficacia riguarda esclusivamente il termine per i lavori da eseguire, come emerge dal tenore letterale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, il quale prevede un termine di cinque anni, scaduto il quale “l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”.
La efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, contrariamente all’assunto del ricorrente, non costituisce termine di durata dell’autorizzazione, ma termine ultimo di ultimazione delle opere progettate, sicchè, ultimate le opere entro tale termine, non deve ritenersi necessario il rinnovo dell’autorizzazione medesima.
Diverso il profilo di valutazione per il caso di esecuzione di interventi ulteriori o diversi da quelli autorizzati, rilevando, il Collegio, che sulla base della limitata cognizione di questa Corte, cui non è consentito l'accesso agli atti, spetterà al giudice del merito l’accertamento della realizzazione di opere ulteriori/diverse, o la realizzazione di opere stabili o, comunque, la mancata rimozione delle opere stagionali. In altri termini, ciò che rileva rispetto al profilo devoluto nel motivo di ricorso, e rispetto al quale deve essere compiuto il sindacato di questa Corte, il provvedimento è sorretto da motivazione corretta sul piano del diritto.
Infine, rileva, incidentalmente, il Collegio che il Tribunale di Sassari aveva ritenuto sussistente il fumus con riguardo al reato urbanistico stante l’omessa rimozione delle opere al termine del periodo stagionale (cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto), sicchè rispetto a tale fattispecie di reato non sono in questa sede esaminabili censure in punto sussistenza del fumus, mentre non risultano proposte dal ricorrente censure con riguardo al diverso requisito del periculum in mora, che il Tribunale aveva escluso nel provvedimento e non è stato oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione.
7. Conclusivamente il ricorso del Procuratore della repubblica va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 20/02/2018