Cass. Sez. III n. 15943 del 04 maggio 2026 (CC 25 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Coppola
Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione alle opere preesistenti in caso di interventi in prosecuzione

L'ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna per reati edilizi, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza, anche qualora riguardi interventi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso per il quale un precedente ordine demolitorio sia stato revocato (ad esempio a seguito di assoluzione o prescrizione). Il principio dell'unitarietà dell'abuso e la funzione di "restitutio in integrum" propria della sanzione ripristinatoria impongono che l'abbattimento coinvolga tutte le opere strutturalmente connesse e prive di autonomia funzionale, poiché il carattere abusivo dell'originaria costruzione si riversa sulle opere accessorie e complementari successive, rendendo l'intero manufatto un'unica entità inscindibile sotto il profilo urbanistico-edilizio. In sede di esecuzione, spetta al giudice verificare che le opere oggetto del precedente provvedimento caducato non siano strutturalmente autonome rispetto a quelle interessate dalla condanna irrevocabile

RITENUTO IN FATTO

    Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza di condanna del medesimo Tribunale, irrevocabile, con la quale Coppola Procolo era stato condannato per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in prosecuzione dei lavori, realizzato opere abusive consistite nella verniciatura dei pilastri in legno, nella pavimentazione e installazione di pannelli in alluminio, a completamento di precedente realizzazione di un basamento in c.a. per circa mq 50, sovrastante struttura i legno di 12 pali con travi e parziale copertura.
    Avverso l’ordinanza il difensore del Coppola ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui agli artt. 669 cod.proc.pen. inesistenza del titolo esecutivo, carenza dei presupposti per azionare l’azione esecutiva. Premette il ricorrente che con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in data 03/07/2017, era stato assolto dal reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di uno zatterone in c.a. di circa mq 50, sovrastante struttura in legno di 12 pali con travi e parziale copertura e che, con successiva sentenza in data 11/05/2021, il medesimo era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere, senza premesso a costruire, iniziato e proseguito la realizzazione di una tettoia sovrastante n. 12 pali in legno e travi con tegole, poggiata su pavimentazione con mattonelle sulla base in calcestruzzo e chiusa ai lati con pannelli in alluminio, con verniciatura dei pali; che il ricorrente provvedeva a demolire le sole opere “additive” successive alla sentenza di assoluzione consistenti nella verniciatura dei pali, la pavimentazione e i pannelli in alluminio. Ciò premesso, deduce l’illegittimità per violazione di legge, dell’ordine di demolizione avente ad oggetto anche le opere già oggetto della sentenza di assoluzione. Argomenta il ricorrente la violazione dell’art. 669 comma 8 cod.proc.pen. là dove prescrive che in presenza di una sentenza di proscioglimento e una di condanna il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento, sicchè non avrebbe dovuto essere eseguita la sentenza di condanna con il conseguente ordine di demolizione.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’inesistenza del titolo esecutivo. Secondo il ricorrente l’ordine di demolizione non potrebbe ricomprendere anche le opere preesistenti oggetto della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

    Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che l’ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con la sentenza di condanna, riguarda le opere realizzate in prosecuzione consistenti in una tettoia sovrastante n. 12 pali in legno e travi con tegole poggiata su pavimentazione con mattonelle su una base in calcestruzzo e chiusa ai lati con pannelli in alluminio, il tutto su un basamento in c.a. di circa mq. 50 con sovrastanti n. 12 pali in legno (opere oggetto di una sentenza di assoluzione che aveva revocato l’ordine di demolizione).
    Ciò detto, risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. L’art. 669 cod.proc.pen. disciplina l’esecuzione di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona. Al comma 8, prevede che “Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima”. Il presupposto applicativo risiede nell’identità del fatto per cui sono intervenute le due sentenze (quella di assoluzione e quella di condanna) inconciliabili tra loro nei confronti della stessa persona. Nel caso in esame, l’identità del fatto, già oggetto del motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 18/09/2023, n. 10828, che lo aveva disatteso, è stata esclusa dalla sentenza della Corte di cassazione con la sentenza n. 30934 del 2024, sicchè la dedotta violazione del ne bis in idem è coperta da giudicato che non può essere messo in discussione in questa sede. In ongi caso, la citata sentenza ha richiamato il principio a tenore del quale il divieto di un secondo giudizio per il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione ed accertato con la sentenza irrevocabile, ma non anche l'eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilità giuridica dei comportamenti posti in essere dall'imputato (Sez. 3, ord. n. 19354 del 21/04/2015, Rv. 263514), e poiché il precedente processo aveva valutato le condotte commesse sino al 14 agosto 2015, quali iniziative edili realizzate in assenza di permesso di costruire e che i lavori della successiva condanna erano lavori in prosecuzione accertati il 7 dicembre 2020, ha disatteso la violazione del principio del ne bis in idem, non sussistendo l’identità del fatto.
    Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità, anche richiamata nel provvedimento impugnato, secondo cui l'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza (Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023, Cutolo, Rv. 285733 – 01; Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024, Russo, Rv. 286887 – 01; Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo, non mass. e n.690 del 11/10/2023, dep. 2024, Favicchio, non mass; e n. 24719 del 03/04/2025, non mass. e n. 5537 del 2025 e n. 871 del 2024 non mass.). Il principio enunciato trova applicazione anche nel caso in esame nel quale la revoca del precedente ordine di demolizione afferisce ad una sentenza di assoluzione secondo quanto qui di seguito enunciato. La tesi difensiva secondo cui l’ordine di demolizione avrebbe dovuto avere ad oggetto le sole opere di completamento realizzate sulla struttura in legno, consistenti nella verniciatura dei pilastri, nella posa della pavimentazione e nell’installazione dei pannelli in alluminio, e non il manufatto nel suo complesso, è stata correttamente e motivatamente disattesa nel provvedimento impugnato.

3.1. Va rilevato, in primo luogo, sotto il profilo sistematico, che l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile, che ha indubbia funzione ripristinatoria e non sanzionatoria (tra le tante: Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Rv. 275850), costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte. Invero, ogni ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 viene emesso all'esito di un giudizio avente ad oggetto uno specifico fatto sussunto in una delle fattispecie di cui all'art. 44 d.P.R. cit., e si riferisce alle opere realizzate con quella specifica condotta. Sicché la caducazione di ulteriori ordini di demolizione per ragioni determinate dall'esito dei processi nei quali questi ultimi erano stati emessi non esplica alcuna incidenza in ordine alla efficacia di quello "cristallizzato" in una sentenza di condanna irrevocabile. In secondo luogo, in caso di abusi realizzati in progressione, la demolizione deve necessariamente coinvolgere tutte le opere complessivamente e unitariamente intese e ciò in quanto l'abuso edilizio per il quale è intervenuta condanna (e su cui si fonda il successivo ordine demolitorio) costituisce il "completamento" di un'attività edilizia riguardante il medesimo immobile in relazione al quale è intervenuta la precedente declaratoria di proscioglimento che ha comportato la revoca del relativo ordine di demolizione. In tale ultimo senso questa Suprema Corte ha infatti precisato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte ci modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (tra le tante, Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268831 - 01; di recente, si v. anche Sez. 3, n. 43236 del 11/10/2023, La Menza ed altro, non massimata), essendo rimasta isolata la pronuncia Sez. 3, n. 19424 del 9 gennaio 2023, Sorrentino, citata dalla difesa del ricorrente, che invece ritiene che ove si ritenesse che l'ordine demolitorio colpisca anche l'abuso oggetto di precedente sentenza di assoluzione si tratterebbe di una previsione giurisdizionale indubbiamente peggiorativa da cui l’illegittimità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione su tutte le opere abusive.
3.2. Peraltro, come ben evidenziato nella pronuncia Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023, Cutolo, Rv. 285733 – 01, in sede di esecuzione è necessario verificare se le condotte oggetto del processo in relazione al quale è emesso l'ordine di demolizione poi caducato, siccome diverse da quelle giudicate nel processo definito con sentenza di condanna penale irrevocabile, abbiano comportato la realizzazione di opere strutturalmente autonome rispetto a quelle oggetto del provvedimento di abbattimento contenuto in quest'ultima decisione. Ed infatti, se l'ordine di demolizione caducato ha ad oggetto opere strutturalmente autonome da quelle interessate dal provvedimento rimasto fermo, le prime non potranno essere demolite. Se, invece, come nel caso in esame, l'ordine di demolizione caducato ha ad oggetto opere rispetto alle quali quelle interessate dal provvedimento da eseguire costituiscono un completamento o una prosecuzione, anche le prime dovranno essere demolite, proprio in applicazione del principio dell'unitarietà dell’abuso.

    A tali principi si è attenuto il Giudice che ha valutato l’unitarietà dell’intervento e, quindi, l'impossibilità di ritenere l'ordine di demolizione soddisfatto dalla mera rimozione delle opere additive da parte dell'imputato. Dai rilievi fotografici è emerso, secondo l'ordinanza impugnata, che la prima pronuncia di assoluzione aveva ad oggetto lo scheletro ligneo di un'opera, ben più consistente sul piano urbanistico edilizio, a cui era seguita il completamento e la realizzazione di interventi privi di connotazione autonoma che costituivano il naturale sviluppo e prosecuzione delle prime opere - una tettoia sovrastante n. 12 pali in legno e travi con tegole poggiata su pavimentazione con mattonelle, chiusa ai lati con pannelli in alluminio, il tutto su un basamento in c.a. di circa mq. 50 con sovrastanti n. 12 pali in legno (opere oggetto della sentenza di assoluzione) -, ragion per cui, alla luce dei principi di diritto sopra in enunciati, anche queste ultime dovevano essere demolite.
    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 
Così è deciso, 25/03/2026