Cass. Sez. III n. 22227 del 11 giugno 2010 (Ud.22 apr. 2010)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Carta
Urbanistica. Falsità ideologica e richiesta di sanatoria
Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell’opera da sanare, considerato che l’ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata- con esclusione di produzioni documentali ulteriori- e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico. E ciò ‘anche a seguito dell’abrogazione della L.4 gennaio 1968 n.15, attuata dall’art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n445, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale.
UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 783
REG. GENERALE N. 38193/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) Carta Salvatore nato il 000.00.0000
- avverso la sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) per prescrizione; rigettarsi il ricorso nel resto;
- sentito il difensore, avv. Basilio Brodu, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza in data 16.4.2009 la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro del 7.6.2007, con la quale Carta Salvatore, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contesta aggravante, era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01 (capo a) ed alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art.483 c.p.(capo b); pene sospese.
Riteneva la Corte territoriale che le prove a carico dell'imputato fossero inconfutabili, risultando per tabulas (rilievi aerofotogrammetrici e data della loro effettuazione) e dagli accertamenti eseguiti dalla p.g.
In relazione al reato di cui all'art.483 c.p. la consapevolezza di quanto attestato sulla data di ultimazione delle opere era in "re ipsa".
2) Ricorre per cassazione Carta Salvatore, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza di motivazione in relazione all'omesso esame di un motivo di impugnazione. Con l'atto di appello era stato contestato che fosse stata raggiunta la prova in ordine alla riferibilità dei lavori al prevenuto (non essendo in proposito "sufficiente" l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono). La Corte di Appello ha omesso di motivare su tale doglianza, essendosi limitata ad argomentare in ordine all'epoca di realizzazione dei lavori.
Peraltro anche la motivazione sul punto è assolutamente non adeguata. Il riferimento ai rilievi aerofotogrammentici non è infatti decisivo, non essendovi la prova certa della data in cui gli stessi furono effettuati (la mera immissione dei rilievi nell'archivio informatico della Regione Sardegna successivamente al 30 marzo 2003 non è decisiva).
Denuncia altresì la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art.483 c.p. Il contenuto della dichiarazione ("prima del 31 marzo 2003 e precisamente il 20 gennaio ovvero nell'anno 2003") non è univoco per affermare che il Carta abbia voluto dichiarare circostanza non vera. Le pluralità di date in ordine all'epoca della costruzione rivelano l'incertezza dichiarativa e quindi si riverberano sulla esistenza del dolo.
Quanto alla configurabilità, nella fattispecie in esame, del delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico vi è giurisprudenza dissenziente. Peraltro l'abrogazione della L.n.15/1968 (in ultimo art.77 D.igs 445/2000) ha inciso sostanzialmente sugli elementi della fattispecie.
3) In relazione al reato di cui al capo a) va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la responsabilità per la violazione dell'art.20 L.47/85 (sostituito dall'art.44 DPR 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass.sez.3 , 14.2.2005 - Di Marino).
Tanto premesso, con i motivi di appello era stato contestato espressamente che sussistesse la prova, sia pure a livello indiziario, della riferibilità al Carta Salvatore dell'opera realizzata.
La Corte territoriale ha omesso completamente di motivare (sia pure per disattendere le doglianze difensive), essendosi limitata ad argomentare in ordine al luogo ed all'epoca di realizzazione dell'opera.
Andrebbe disposto, allora, l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata. Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, cui va aggiunto il periodo di sospensione per i rinvii delle udienze del 22.5.2008 e del 18.12.2008 per impedimento dell'imputato e del difensore (calcolato ciascuno in giorni sessanta), è maturato in data 4.7.2008, facendo la contestazione riferimento alla data del sopralluogo del 4.9.2004.
A norma dell'art.129 comma 1 c.p.p. si impone pertanto la immediata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione, previo annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a), consegue l'eliminazione della pena di giorni venti di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per esso inflitta, nonché la esclusione dell'ordine di demolizione.
4) Corretta ed adeguata è, invece, la motivazione in ordine al reato di cui all'art.483 c.p. I giudici di merito hanno infatti accertato che il Carta nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 25.10.2004, ai sensi dell'art.47 comma 1 del T.U. di cui al DPR 28.12.2000 n.445, allegata alla domanda di condono, attestò il falso, affermando che l'opera era stata realizzata prima del 31.3.2003 (termine ultimo per la definizione degli illeciti edilizi).
L'operai infatti i a tale data certamente non esisteva, come emergeva inequivocabilmente dai rilievi aereofotogrammetrici eseguiti nella prima quindicina del mese di aprile 2003. Già il Tribunale aveva evidenziato in proposito che dalla testimonianza di Meini Massimo, comandante della Polizia Municipale di Siniscola, e dall'esame delle foto aeree sul lotto di terreno dell'imputato non risultava edificata alcuna costruzione. Tali rilievi secondo il Tribunale risultavano eseguiti nella prima quindicina di aprile. La Corte territoriale ha ulteriormente ribadito che dai rilievi aereo fotogrammetrici e dalla data della loro effettuazione risulta inequivocabilmente "per tabulas" la prova a carico dell'imputato.
Il ricorrente non contesta tali circostanze, limitandosi genericamente ad affermare che dagli atti non emerge alcuna certezza in ordine all'epoca di realizzazione dei rilievi aereo fotogrammetrico, senza neppure indicare (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) da quali elementi risulti che nell'aprile 2003 vi fu la mero immissione nell'archivio informatico dei rilievi medesimi.
Sul punto l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. n.06402 del 2.7.1997).
Quanto alla consapevolezza della falsità della dichiarazione, non può esservi dubbio alcuno. Dalla stessa dichiarazione riportata nel ricorso risulta infatti chiaramente che in essa si affermava, in modo non equivoco, che i lavori erano stati conclusi prima del 31 marzo 2003, vale a dire nel termine utile per poter beneficiare del condono.
Il Carta Salvatore, quindi, in piena consapevolezza affermava circostanza non vera (si è visto come nella prima quindicina di aprile sul lotto di terreno non esisteva alcuna costruzione) all'evidente scopo di poter usufruire del condono.
E' pacifico, infine, che tale condotta integri il reato di cui all'art.483 c.p.
Anche recentemente questa Corte ha ribadito che "integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata- con esclusione di produzioni documentali ulteriori- e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico" (cfr.Cass. Sez.5 n.2978 del 26.11.2009; conf.sez.5 n.5122 del 19.12.2005). E ciò "anche a seguito dell'abrogazione della L.4 gennaio 1968 n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n.445, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale" (cfr.Cass.pen.sez.3 n.9527 del 24.1.2003).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010