Cass. Sez. III n.48227 del 29 dicembre 2008 (ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. PM in proc. Di Rienzo
Urbanistica. Interventi precari (veranda, esclusione)

Una veranda realizzata mediante la chiusura di una preesistente tettoia con pannelli scorrevoli costituisce intervento di nuova costruzione in quanto opera stabile e duratura nel tempo, mediante la quale si realizza un ampliamento significativo della superficie utile del preesistente fabbricato e trattandosi di opera non finalizzata ad esigenze temporanee, ma proiettata a perdurare nel tempo. L'agevole amovibilità dell'opera attiene alla struttura della stessa, non alla funzione ed alla durata dell'opera medesima, destinata nella sua oggettività materiale a durare nel tempo senza soluzione di continuità e ciò a prescindere dalle motivazioni soggettive espresse nella relativa comunicazione al Comune (ossia opera destinata a proteggere il terrazzino dalle intemperie nel periodo di tempo non buono).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Tivoli, con sentenza emessa il 23/04/08, assolveva D.R.M. e I.R. dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) perchè il fatto non sussiste.

Il PM presso il Tribunale di Tivoli proponeva ricorso immediato per Cassazione, ex art. 569 c.p.p., deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie trattavasi non di opera precaria e temporanea, ma stabile nel tempo, per cui necessitava il permesso di costruire.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La difesa di D.R.M. e I.R., con memoria del 20.11.2008, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/12/08, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie è stato contestato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere - D.R.M. e I.R., senza essere muniti del permesso di costruire - eseguito lavori di chiusura di una preesistente tettoia mediante pannelli in legno (fatti accertati il (OMISSIS)).

Il Tribunale di Tivoli ha assolto gli imputati dall'imputazione ascritta perchè il fatto non sussiste, ritenendo che trattatasi di opera precaria in ordine alla quale non era necessario il permesso di costruire.

La decisione è errata in diritto.

L'opera eseguita dagli imputati - ossia una veranda mediante la chiusura di una preesistente tettoia (prospiciente l'immobile di proprietà degli stessi), con pannelli scorrevoli - costituiva intervento di nuova costruzione D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 3, comma 1, lett. e).

Trattavasi, invero, di opera stabile e duratura nel tempo, mediante la quale si era realizzato un ampliamento significativo della superficie utile del preesistente fabbricato; opera non finalizzata ad esigenze temporanee, ma proiettata a perdurare nel tempo.

L'agevole amovibilità dell'opera de qua attiene alla struttura della stessa, non alla funzione ed alla durata dell'opera medesima, destinata nella sua oggettività materiale a durare nel tempo senza soluzione di continuità e ciò a prescindere dalle motivazioni soggettive espresse dagli imputati nella relativa comunicazione al Comune di Tivoli (ossia opera destinata a proteggere il terrazzino dalle intemperie nel periodo di tempo non buono).

Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Tivoli, in data 23/04/08, con rinvio, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di 2^ grado.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2008