Cass. Sez. III n. 33910 del 20 settembre 2010 (Cc. 17 giu. 2010)
Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Nomiminato ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e buona fede

La sola circostanza che i ricorrenti non risultino allo stato indagati non consente di considerarli “terzi” rispetto al configurato reato di lottizzazione abusiva, in quanto ben potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, la anzidetta qualità che oggi non rivestono. Ugualmente appare errato limitare l’accertamento della buona fede alla mera circostanza dell’acquisto degli immobili tramite rogito notarile ed al rilievo dell’idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà. Infatti, la lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto meno del venditore-lottizzatore e dell’acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di  programmazione territoriale.

 

UDIENZA del 17.6.2010

SENTENZA N. 936

REG. GENERALE N.2836/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GUIDO DE MAIO                              Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI                     Consigliere
Dott. MARIO GENTILE                              Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                    Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                Rel. Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


PMT PRESSO TRIBUNALE DI LATINA nei confronti di:


1) NOMIMINATO GENNARO N. IL 05/09/1965 * C/
2) POMA SONIA N. IL 25/10/1957 * C/
3) BOTTIGLIA FABIO N. IL 10/11/1967 * C/
4) ANATRIELLO ANGELA N. IL 20/02/1968 * C/
5) DEL NOCE RAFFAELE N. IL 26/08/1947 * C/
6) SMARRAllO FIORAVANTE N. IL 25/07/1955 * C/
7) BOTTELLI MONICA N. IL 25/07/1986 * C/
8) CICALA GABRIELE N. IL 21/02/1985 * C/
9) MARANO CATERINA N. IL 05/09/1969 * C/
10) CORRENTE EMILIO N. IL 14/07/1970 * C/
11) SMARAllO ALFREDO N. IL 05/06/1959 * C/
12) CICALA ELENA N. IL 02/01/1948 * C/
13) DI FALCO FRANCESCA N. IL 23/06/1966 * C/
14) RAIMONDO GIUSEPPE N. IL 10/08/1970 * C/
15) GRANATA FRANCESCO N. IL 13/07/1971 * C/
16) GUERRERA FELICE * C/
17) GUERRERA GIUSEPPE * C/
18) DI CELMO ROBERTO N. IL 15/12/1964 * C/
19) AMENTE ANNARITA N. IL 02/03/1982 * C/
20) MARCONE LUIGI N. IL 12/07/1943 * C/
21) FANARA LORIS N. IL 10/05/1985 * C/
22) BRUSCHINI GUGLIELMO N. IL 04/12/1976 * C/
23) BRUSCHINI FEDERICA N. IL 09/09/1974 * C/
24) FAIOLA ISABELLA N. IL 08/03/1969 * C/
25) TERRANO DONATELLA N. IL 24/05/1962 * C/
26) GUADALUPE SANTARONI MARIA N. IL 05/05/1957 * C/
27) D'ANDREA ANTONIO N. IL 22/06/1969 * C/
28) D'ONOFRIO MARIA ASSUNTA N. IL 29/04/1962 * C/
29) GUILLORME CRESPO MARIA DEL PILAR N. IL 09/10/1971 * C/
30) FAIOLA GIUSEPPE N. IL 08/02/1960 * C/


- avverso l'ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. D'ambrosio Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

- uditi difensori Avv.:


Nell'ambito del processo a carico di Martino Marco e Moretti Marcello il giudice monocratico del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, condannava entrambi per il reato di lottizzazione abusiva.


Il pubblico ministero, all'esito del giudizio di primo grado, chiedeva l'emissione del decreto di sequestro preventivo dell'area ed il giudice monocratico provvedeva in conformità.


Il tribunale del riesame di Latina, decidendo sui ricorsi degli acquirenti degli immobili costruiti sull'area, revocava con l'ordinanza in epigrafe il decreto di sequestro preventivo sul rilievo che lo stesso risultava emesso solo sul presupposto della confiscabilità dell'area e degli immobili - e, dunque, ai sensi dell'art. 321 co 2 cpp - ed in considerazione della buona fede dei ricorrenti ricavata:

a) dall'estraneità di essi al processo instaurato nei confronti dei loro dante causa;

b) dall'idoneità dei titoli a trasferire la proprietà, risultando negli atti di acquisto attestata la regolarità amministrativa degli immobili.


Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina eccependo la violazione di legge in relazione all'articolo 321 del codice di procedura penale.


Rileva al riguardo il procuratore ricorrente che le censure poste alla base del provvedimento di revoca non sono fondate in quanto introducono incidentalmente temi che esulano dall'ambito cognitivo del tribunale, proponendo una valutazione della posizione dei ricorrenti ancorata all'atto dell'acquisto dell'immobile che prescinde dalla valutazione globale dell'intervento e dalla lettura coordinata delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'oggetto della tutela penale del reato permanente di lottizzazione abusiva. La deduzione circa la qualità di acquirenti di buona fede, propone invece, secondo il ricorrente, una verifica di un loro diretto coinvolgimento nella commissione del reato che esorbita dall'ambito cognitivo del tribunale cui è precluso il controllo sugli indizi di colpevolezza di terzi estranei al procedimento e sulla loro gravità. Poiché il riesame delle misure cautelari reali investe necessariamente solo la libera disponibilità dei beni, ne discende, sempre secondo il ricorrente, che la misura cautelare, pur accordandosi ontologicamente ad un reato, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza; né si ritiene accoglibile la conclusione cui perviene il collegio allorquando riconosce la qualità di acquirente in buona fede al terzo per il solo fatto dì avere acquistato l'immobile già realizzato in base a una concessione rilasciata al suo dante causa con atto stipulato dal notaio rogante in quanto al fine di verificare l'esistenza di una trasformazione illecita del territorio si rende necessario un apprezzamento globale e una visione d'insieme dell'intervento delle opere eseguite per poter riscontrare l'idoneità della stessa a stravolgere l'assetto territoriale preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo non consentito dalla strumento urbanistico generale. Si rileva inoltre che il concorso di persone può inserirsi in un momento successivo e che, laddove approvino il contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore, anche gli acquirenti rispondono dell'evento considerato nella sua unitarietà. Si rileva, infatti, che, diversamente opinando, si darebbe inevitabilmente luogo ad un sistema elusivo volto a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione abusiva negoziale. Si evidenzia anche che non può risultare indicativa della buona fede dell'acquirente l'affidamento riposto nella professionalità del notaio e nell'avvenuto rilascio delle concessioni edilizie. Si sottolinea, infine, che l'obbligo della confisca prescinde dalla condanna e che deve essere applicata anche ai terzi in buona fede.


Per l'odierna udienza sono pervenute memorie di replica da parte degli acquirenti.

In particolare:
a) Faiola Giuseppe rileva che l'immobile è estraneo al decreto di sequestro e alla parte di terreno cui quest'ultimo si riferisce; che aveva realizzato in proprio le opere richiedendo autonomamente titoli autorizzativi senza che fossero stati mai avviati procedimenti penali ed, infine, che ha agito separatamente dalla Sorore srl e che le sue opere non rientrano tra quelle realizzate dalla ICF sviluppo srl.
b) La Turi One, in persona del suo amministratore giudiziario, rileva che correttamente il giudice del riesame si è occupato di valutare la posizione di buona fede dei terzi, opportunamente considerando l'estraneità degli stessi al processo ed al reato; escludendo qualsiasi profilo di colpa alla luce del certificato di destinazione urbanistica in quanto quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, d.p.r. 380/01 si riferisce esclusivamente agli atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni e non riguarda, quindi, i cespiti immobiliari. Aggiunge che anche a voler riconoscere la natura di sanzione amministrativa alla confisca, quest'ultima è sempre revocabile mantenendo comunque un intrinseco carattere sanzionatorio e non potendo, quindi, trovare applicazione i canoni della responsabilità oggettiva; e che si deve indubbiamente far luogo alla revoca nel caso di successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata.
c) Cavalieri Luigi, Poma Sonia, Nominato Gennaro rilevano che la confisca, in quanto sanzione amministrativa, non può prescindere da profili di colpa come ribadito dalla decisione di questa Sezione in data 24 ottobre 2008 n. 42751 e che l'acquisto è avvenuto tramite regolare rogito notarile attestante la regolarità della edificazione delle unità immobiliari anche con riferimento alle rilasciate concessioni edilizie.
d) Bottiglia Fabio ribadisce le considerazioni già illustrate nella memoria di Cavalieri, Poma, Nominato, sottolineando la propria buona fede.
e) Angela Anatrella, Raffaele Del Noce, Fioravante Smarrazzo, Alfredo Smarrazzo, Elena Cicala, Francesca Di Falco, Giuseppe Raimondo, Francesca Granata, Felice Guerriera, Giuseppe Guerriera, Roberto Di Celmo, Annarita Amente, Luigi Marcone, Loris Fanfara, Guglielmo Bruschini, Federica Bruschini, Donatella Terrano, Maria Guadalupe Santaroni, Antonio D'Andrea, Assunta D'Onofrio rilevano:

a) l'inammissibilità del ricorso in quanto consentito solo per violazione di legge;

b) l'infondatezza del ricorso medesimo avendo il sequestro attinto beni appartenenti a terzi estranei al reato e al processo penale che avevano acquistato immobili muniti di concessione in virtù di regolare rogito notarile; ed in considerazione della circostanza che al momento del sequestro il residence era completamente ultimato e dotato di tutti i servizi con pertinenze e adiacente parco nonché la rete viaria di accesso e impianto di acque bianche e sporche. Si rileva inoltre che nemmeno può parlarsi di aumento del carico urbanistico in quanto i ricorrenti in sede di riesame hanno potuto dimostrare che, nonostante la pronuncia di primo grado del tribunale di Terracina, la struttura è assolutamente neutra dal punto di vista dell'incidenza del carico urbanistico stesso e che non grava in alcun modo sull'offerta generale di attrezzature pubbliche;

c) che la confisca ha natura sanzionatoria e che, contrariamente all'assunto dal procuratore ricorrente, secondo i più recenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimità adeguatasi a quelli della corte europea dei diritti dell'uomo, non è mai consentita nei confronti dei terzi di buona fede; che peraltro, trattandosi di acquirenti residenti in zone diverse, non può essere mosso a questi ultimi alcun rilievo di scarsa diligenza nemmeno in ordine alla mancata conoscenza della pendenza giudiziaria.


Il ricorso del pm è fondato.


Si impone preliminarmente una puntualizzazione sulle ragioni del sequestro.


Le doglianze formulate dal pubblico ministero ricorrente, che specificamente affronta il tema delle esigenze cautelari, impone anzitutto di verificare la correttezza della motivazione dell'ordinanza del riesame nella parte in cui afferma in premessa che nella specie il sequestro preventivo sarebbe stato specificamente disposto non per evitare che l'asserito reato di lottizzazione possa essere portato ad ulteriori conseguenze, ma al fine di garantire la esecuzione della misura di sicurezza patrimoniale disposta in sentenza.


Ora, il decreto di sequestro preventivo del tribunale non consente dubbi sulla circostanza che il sequestro è stato effettuato ai sensi dell'articolo 321 comma 1 e comma 2. Si precisa infatti nel suddetto provvedimento che deve essere disposto "il sequestro di tali corpi di reato dei quali è stata ordinata la confisca, compresi i terreni e che, in ogni caso, anche ai sensi dell'articolo 321 comma i la libera disponibilità delle opere da parte del detentore potrebbe protrarre le conseguenze del reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna, poiché l'ultimazione delle opere e l'utilizzazione del complesso edilizio di ingente volumetria altererebbe in modo rilevante l'assetto territoriale ed il carico urbanistico ".


E quindi, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza di riesame ed alle obiezioni messe in alcune memorie difensive, appare certamente irrilevante che i destinatari del sequestro medesimo siano rimasti sino a questo momento estranei al processo spiegando il provvedimento cautelare i propri effetti anche al di fuori del giudizio in corso. Non vi è dubbio, infatti, che la denunciata violazione di legge debba essere esaminata con riferimento ai presupposti per l'applicazione di entrambe le ipotesi formulate nei primi due commi dell'articolo 321.


Fatta questa doverosa premessa, occorre ora soffermarsi sulla correttezza di taluni dei principi affermati dal procuratore ricorrente e nelle memorie difensive in ordine alla natura della confisca ed alla sua esecuzione nei confronti dei terzi di buona fede. Al riguardo occorre chiarire anzitutto che, come già affermato da questa Sezione, la confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009 Rv. 244923).


In relazione alla applicabilità della confisca ai terzi in buona fede sostenuta dal procuratore ricorrente si è già puntualizzato che tale affermazione è conforme alla giurisprudenza risalente di questa Corte ma trattasi di orientamento interpretativo precedente alle sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi", ed ormai abbandonato da questa Sezione, che ha escluso l'applicabilità della confisca nei confronti di coloro che effettivamente risultino in buona fede in ordine alla abusività della lottizzazione, nel senso che in essi non sia stato accertato alcun profilo di colpa, anche sotto gli aspetti della imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza.


Si è, tra l'altro, da ultimo puntualizzato, infatti, che:
- Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Sez.3, n. 17865 del 17/03/2009 Rv. 243751);
- Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale (Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009 Rv. 245170);
- È irrilevante la questione di costituzionalità, per asserito contrasto con gli artt. 27, 42 e 117, comma primo, Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU), dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui consente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, in quanto la confisca è condizionata, sotto il profilo soggettivo, quantomeno all'accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009 Rv. 245348);
- La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative. (Sez. 3, Sentenza n. 12118 del 12/12/2008 Cc. (dep. 19/03/2009 ) Rv. 243395).

Non vi è dubbio quindi, che in presenza dell'accertata buona fede, non possa essere disposta la confisca nei confronti dei terzi; ma occorre certamente che la buona fede sia accertata e, pertanto, solo nel caso in cui quest'ultima sia già evidente, può omettersi il provvedimento di sequestro.


Fermo quanto già detto sulle ragioni del sequestro, la questione investe, quindi, rispetto nel caso di specie, anche i parametri indicati dal tribunale del riesame per la valutazione della buona fede avendo il giudice del riesame, come detto in precedenza, sostanzialmente ritenuto quest'ultima, in maniera pressoché assiomatica, limitandosi a considerare l'attuale estraneità al processo degli acquirenti e l'avvenuto acquisto tramite rogito notarile degli immobili.


In proposito è palese, tuttavia, la violazione ad opera del riesame dei principi più volte enunciati da questa Sezione.


Si è già rilevato infatti che, come correttamente indicato dal procuratore ricorrente, la sola circostanza che i ricorrenti medesimi non risultano allo stato indagati non consente di considerarli "terzi" rispetto al configurato reato di lottizzazione abusiva, in quanto ben potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, la anzidetta qualità che oggi non rivestono.


Ugualmente appare errato limitare l'accertamento della buona fede alla mera circostanza dell'acquisto degli immobili tramite rogito notarile ed al rilievo dell'idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà.


Si è già osservato al riguardo, infatti, che la lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto meno del venditore-lottizzatore e dell'acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

La condotta dell'acquirente non configura, quindi, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Le posizioni, dunque, sono a priori separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni (Sez. 3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano).
E neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass., Sez. 3, 8.11.2000, Petracchi). Tali principi, come già rilevato da Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009 Rv. 243751, non possono ritenersi in contrasto con i postulati della sentenza n. 42741/08 di questa stessa Sezione (ric. Silvioli ed altri, depositata il 17.11.2008), che ha immutato i precedenti orientamenti in tema di tutela della buona fede dei terzi.


Conclusivamente dunque
a) In questo procedimento il Tribunale del riesame - a fronte di una misura di cautela reale adottata dal G.I.P. in relazione ad entrambe le ipotesi di cui all'art. 321 c.p.p.:

a) pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, nonché di agevolazione della commissione di altri reati;

b) possibilità di confisca delle unità immobiliari ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, ha erroneamente omesso ogni valutazione sulle esigenze preventive di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p..
b) appare non conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte la pronuncia del riesame che limita l'accertamento della buona fede degli acquirenti alla circostanza:
a) che essi non risultano allo stato indagati:
b) che l'acquisto degli immobili sia avvenuto tramite rogito notarile e vi sia l'idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà.


Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale del riesame di Latina perché valuti nuovamente la questione alla luce dei principi affermati.


In quella sede potranno essere utilmente affrontate anche le questioni relative alla estraneità al provvedimento di sequestro di alcuni immobili, rendendosi necessario al riguardo un accertamento di merito precluso in questa sede.


PQM


La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Latina.


Così deciso in Roma il 17.6.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 sett. 2010