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Sez. 3, Sentenza n. 38728 del 07/07/2004 Cc. (dep. 04/10/2004 ) Rv. 229610
Presidente: Savignano G. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: Lazzara. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Palermo, 19 Dicembre 2003)
EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Terzi acquirenti in buona fede - Rilevabilità - Esclusione - Sequestro preventivo dei terreni e delle opere - Legittimità anche nei confronti dei terzi estranei al reato.
CON MOTIVAZIONE

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Massime (Fonte CED Cassazione)
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, diposta dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, deve essere disposta anche nei confronti di terzi estranei al reato, sebbene acquirenti in buona fede, stante la natura reale della stessa. (Nell'occasione la Corte ha altresì affermato che anche il sequestro preventivo disposto a carico di terzi estranei al reato ed al relativo processo principale è legittimo, attesa la natura reale anche di tale istituto).

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ma configura una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune.

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusive costruite, prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato dall'art. 240 cod. pen., atteso che i terreni e le opere vengono acquisiti al patrimonio immobiliare del comune e non a quello statale come avviene per la confisca codicistica, configurandosi una espropriazione a favore dell'autorità comunale in luogo di quella a favore dello Stato.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 07/07/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 922
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 6815/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAZZARA Veruska, nata a San Cataldo l'1.10.1975;
avverso la ordinanza resa il 19.12.2003 dal tribunale di Palermo, sezione per il riesame.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso.
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 19.12.2003 il tribunale di Palermo, su istanza di riesame proposta nell'interesse di Veruska Lazzara, ha confermato il sequestro preventivo disposto il 17.11.2003 dal tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, relativamente ad alcuni terreni siti in Campofelice di Roccella, contrada Pistavecchia, e al complesso immobiliare denominato "Vastello". Il tribunale palermitano, con sentenza del 25.7.2003, aveva condannato Luigi Di Prima e altri coimputati siccome colpevoli di varie contravvenzioni urbanistiche e ambientali, tra cui il reato di lottizzazione abusiva, e aveva disposto, in relazione a quest'ultimo reato, la confisca di tutto il menzionato complesso immobiliare "Vastello".
In estrema sintesi, il giudice del riesame ha osservato: a) che la sentenza di condanna precludeva la rivalutazione dei fumus delicti;
b) che l'assoggettamento a confisca dei terreni
lottizzati e delle opere abusivamente costruite, previsto prima dagli artt. 19 e 20 legge 4771985 e ora dall'art. 44 DPR 6.6.2001 n. 380, implica la legittimità del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p.; c) che tale legittimità non è esclusa dalla circostanza che il titolare della res sequestrata sia un soggetto non indagato o un terzo di buona fede, il quale peraltro può far valere i suoi diritti in sede civile; d) che la ultimazione delle opere non esclude di per sè il pericolo concreto di aggravamento o protrazione dell'illecito.
2 - Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Veruska Lazzara, asseritamente estranea al processo penale di merito e terza acquirente in buona fede di una delle unità immobiliari costruite nel complesso "Vastello".
Deduce a sostegno cinque motivi di ricorso, appresso esposti e valutati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Col primo motivo il difensore deduce la perenzione del sequestro preventivo ai sensi degli artt. 324, commi 5 e 7, e 309, comma 10, c.p.p. perché il provvedimento del tribunale del riesame è intervenuto oltre il termine legale di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Il motivo è generico, perché non specifica gli elementi fattuali in base ai quali l'ordinanza di riesame sarebbe tardiva. Ma è anche manifestamente infondato, giacché, dalle informazioni assunte da questa corte presso il tribunale palermitano, è risultato che gli atti sono pervenuti allo stesso tribunale in data 12.12.2003. Alla udienza camerale del 19.12.2003 il tribunale si riservò la decisione, che fu poi emessa in pari data e depositata il 22.12.2003, e quindi nel termine di dieci giorni prescritto dalle norme invocate. 4 - Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, perché la fattispecie de qua non è inquadrarle tra le ipotesi di confisca obbligatoria, che sono quelle unicamente previste dall'art. 321, comma 2 bis (sic!), c.p.p., e perché a norma dell'art. 240, terzo comma, c.p. la confisca non è applicabile a carico di persona estranea al reato - come la Lazzara - sicché mancava il presupposto di legittimità del sequestro preventivo.
La tesi però non può essere accolta.
4.1 - La confisca di cui all'art. 44 del testo unico sull'edilizia n. 380/2001, che riproduce testualmente l'art. 19 della legge 47/1985, è un istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato nell'art. 240 c.p., essenzialmente perché i terreni abusivamente lottizzati e le opere realizzate sugli stessi, che sono oggetto della confisca speciale obbligatoria, vengono acquisiti al patrimonio immobiliare del comune, anziché al patrimonio statale come avviene per la confisca codicistica. Insomma, la confisca prevista dalla legge speciale configura una espropriazione a favore dell'autorità comunale, mentre la confisca codicistica configura una espropriazione a favore dello Stato.
Nonostante qualche opinione dottrinale e giurisprudenziale contraria, perciò, la prima non è una misura di sicurezza patrimoniale, ma configura - al pari dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive di cui all'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 - una sanzione amministrativa, applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune (ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 30 DPR 380/2001).
In conformità a questa diversa natura giuridica, la confisca urbanistica è obbligatoria e prescinde dalla condanna, unico suo presupposto essendo l'accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva: in ciò differisce dalla confisca facoltativa delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne sono il prodotto e il profitto, di cui all'art. 240, comma 1, c.p., che presuppone sempre la condanna.
Ma la confisca urbanistica si differenzia anche da quella di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, c.p., che pure è obbligatoria e prescinde dalla condanna, perché la prima non riguarda cose intrinsecamente criminose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato: infatti i terreni lottizzati e le relative opere edili costituiscono reato non per se stessi, ma in quanto sono privi di autorizzazione o sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici; inoltre, a differenza di quanto dispone in via derogatoria l'ultimo comma dell'art. 240 c.p., la confisca urbanistica resta obbligatoria anche se i beni lottizzati "possono essere autorizzati mediante autorizzazione amministrativa".
Coerentemente a tali differenze, la confisca codicistica in alcuni casi (art. 240, comma 1, nonché comma 2 n. 1) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato, mentre la confisca urbanistica, avendo natura reale e non personale, deve essere disposta anche in danno di terzi estranei al reato, i quali, se in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (Sostengono la natura di sanzione amministrativa della sanzione urbanistica Cass. Sez. 3^, n. 12471 del 20.12.1995, P.G in proc. Besana, rv. 203276; Cass. Sez. 3^, n. 1880 del 25.6.1999, Negro, rv. 213851; Cass. Sez. 3^, n. 777 del 6.5.1999, Iacoangeli, rv. 214058. Cass. Sez. 3^, n. 4262 del 16.1.1995, Cascarino, rv, 203367, parla invece di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa).
4.2 - Questa diversità strutturale, peraltro, non significa che l'art. 321, comma 2, c.p.p., prevedendo espressamente il sequestro preventivo in funzione della confisca, abbia inteso riferirsi soltanto alla confisca codicistica, e tanto meno alla confisca codicistica obbligatoria - come immotivatamente sostiene il ricorrente (anche se inspiegabilmente si riferisce al comma 2 bis, che come il comma 2 presuppone solo la possibilità della confisca, ma riguarda la diversa materia dei delitti contro la pubblica amministrazione).
Se tale fosse stata la volontà del legislatore del 1988, questi, nell'attribuire al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo delle "cose di cui è consentita la confisca", avrebbe aggiunto "ai sensi dell'art. 240 c.p." o altra frase simile. Ma al di là dell'argomento letterale, l'applicabilità del sequestro preventivo anche ai casi di confisca urbanistica deriva anzitutto da considerazioni storiche e teleologiche. Sotto il primo profilo, la Relazione ministeriale al progetto preliminare del codice di rito non lascia dubbi sulla intenzione di consentire il sequestro preventivo delle lottizzazioni abusive in funzione della relativa confisca (pag. 80 Gazz. Uff. n. 93 del 24.10.1988).
Sotto il secondo profilo, va rilevato che, nonostante la diversità di natura giuridica, i due tipi di confisca sono accomunati da una stessa finalità cautelare. La misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p., fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose pertinenti al reato, mediante l'espropriazione delle stesse cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati o l'aggravamento di quelli commessi. La sanzione amministrativa di cui all'art. 44 DPR. 380/2001, attraverso la espropriazione dei terreni lottizzati a favore dell'autorità comunale, mira a impedire che la lesione della riserva pubblica di programmazione del territorio sia portata a ulteriori conseguenze. Orbene, il sequestro preventivo di cui al secondo comma dell'art. 321 c.p.p., assicurando anticipatamente l'applicabilità della confisca, tende a soddisfare queste esigenze cautelari sia in rapporto alla confisca codicistica, sia in rapporto a quella urbanistica.
4.3 - Così precisato il rapporto tra sequestro preventivo e confisca urbanistica dei terreni e delle opere edili abusivamente lottizzati, risulta evidente l'infondatezza delle censure del ricorrente e la conseguente legittimità, sotto questo profilo, dell'ordinanza impugnata.
In particolare, è legittimo il sequestro preventivo disposto anche a carico di terzi estranei al reato e al relativo processo principale, giacché, come la confisca alla quale è finalizzato, anche il sequestro preventivo ha natura reale, non personale, sicché, proprio per non pregiudicare l'interesse pubblico alla programmazione e al governo del territorio, il terzo estraneo in buona fede non può ottenere la restituzione dell'immobile di sua pertinenza, ma può solo far valere il diritto al risarcimento in sede civile contro i suoi danti causa.
5 - Col terzo motivo il difensore denuncia violazione di norme processuali e dell'art. 24 Cost., giacché la sentenza di condanna, quando - come nel caso di specie - non era ancora depositata al momento del sequestro e della ordinanza del riesame, non può precludere la valutazione del fumus delicti nei confronti del terzo estraneo al reato e al processo di merito, che pertanto non è messo in grado di difendersi adeguatamente.
Anche questa censura va disattesa.
Come la confisca urbanistica presuppone soltanto l'accertamento di una lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla condanna e dall'accertamento delle responsabilità personali, così il sequestro preventivo che alla confisca è funzionale presuppone soltanto il fumus della lottizzazione abusiva e prescinde dalla responsabilità degli indagati, in conformità alla sua natura reale. La motivazione del tribunale del riesame palermitano intendeva semplicemente sottolineare che l'astratta configurabilità della lottizzazione abusiva, come già accertata dal provvedimento di sequestro del tribunale di Termini Imerese, era stata confermata dalla sentenza del giudice di merito laddove aveva ritenuto sussistente il reato di lottizzazione abusiva e aveva per conseguenza disposto la confisca.
Così legittimamente accertato il presupposto oggettivo del sequestro preventivo, non era rilevante che la sentenza di merito non fosse stata ancora depositata e che l'attuale ricorrente fosse rimasto estraneo al processo principale che con quella sentenza si era concluso, atteso il carattere reale della confisca e del sequestro finalizzato alla confisca stessa.
6 - Col quarto motivo il difensore lamenta violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e difetto di motivazione, perché il tribunale del riesame non ha motivato - come imposto dalle sezioni unite di questa corte con sentenza n. 12878 del 20.3.2003 - sul concreto pericolo che la disponibilità della cosa sequestrata può avere in ordine al c.d. carico urbanistico, quando le opere abusive siano ultimate e quando le unità immobiliari previste nel piano di lottizzazione siano tutte vendute con rogiti notarili, sicché deve esludersi una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, come dimostrato dalla perizia giurata prodotta, la quale ha accertato la oggettiva impossibilità di realizzare ulteriori attività di frazionamento e di lottizzazione negoziale.
Il tribunale del riesame ha anche omesso di esaminare la sanabilità delle opere abusive, che secondo il ricorrente è rilevante per la valutazione del periculum in mora. Il motivo, che pur deducendo un difetto di motivazione denuncia in sostanza un vizio di legittimità per mancanza di un presupposto legale del sequestro, è infondato. 6.1 - Il sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p., che presuppone il fumus delicti e il periculum in mora, è del tutto diverso da quello previsto dal secondo comma dello stesso articolo, che presuppone il fumus delicti e la mera confiscabilità della cosa. Si può dire che in questo caso il periculum in mora è in re ipsa, giacché il legislatore, prevedendo la possibilità della confisca, ha ritenuto tipicamente sussistente il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare le conseguenze del reato, con la conseguenza che il giudice non ha l'obbligo di motivare sul pericolo stesso, ma ha solo il dovere di render conto dell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dal legislatore (il giudice "può" disporre la misura cautelare). In tal senso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è univoco (ex multis Cass. Sez. 1^, n. 2994 del 21.7.1993, Cassanelli, rv. 194824;
Cass. Sez. 6^, n. 151 del 17.3.1994, Pompei, rv. 198258; Cass. Sez. 6^, n. 4114 del 25.1.1995, Giacalone, rv. 200854; Cass. Sez. 6^, n. 1022 del 7.6.1995, Franceschini, rv. 201943).
In coerenza con questi principi, si deve affermare che il sequestro preventivo di una lottizzazione abusiva finalizzato alla relativa confisca, in ragione della particolare disciplina prevista per questa dall'art. 44 DPR 301/2001, presuppone soltanto l'astratta configurabilità della abusiva lottizzazione e può a rigore essere disposto anche se il reato dovesse ritenersi già estinto o insussistente per difetto dell'elemento soggettivo. Giacché in questo caso la confisca è obbligatoria, il giudice che dispone il sequestro non ha un particolare dovere motivazionale, salvo che quello di accertare il fumus della lottizzazione abusiva. Con tutta evidenza non deve motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare le conseguenze del reato, e può disporre la misura anche se l'attività lottizzatoria è esaurita e le opere abusive sono ultimate.
Questa conclusione non deve apparire paradossale, giacché è lo stesso legislatore che da una parte ha imposto la confisca anche nei casi in cui l'attività lottizzatoria sia esaurita e dall'altra ha attribuito al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo proprio al fine di garantire la confisca finale.
6.2 - Nessun rilievo ha la possibilità di sanare le opere abusive costruite nei terreni lottizzati ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con legge 24.11.2003 n. 326. Infatti sino a che la sanatoria non sia perfezionata permane la esigenza cautelare che il sequestro intende soddisfare.
Solo nel caso in cui l'autorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, ritenga di autorizzare successivamente l'intervento lottizzatorio abusivo, viene meno l'obbligo della confisca e quindi a maggior ragione il potere di disporre il sequestro preventivo.
7 - Infine, col quinto e ultimo motivo di ricorso il difensore denuncia violazione delle lettere a) c) ed e) dell'art. 606 c.p.p. perché l'ordinanza impugnata non ha considerato che ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 legge 21.7.2000 n. 205, la materia urbanistica ed edilizia, comprendente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, è demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e perché ha omesso di esaminare la specifica eccezione sollevata al riguardo in sede di riesame. Anche questa censura è destituita di fondamento giuridico.
L'invocato art. 34 del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 legge 21.7.2000 n. 205, dispone che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia".
Dal tenore letterale della norma risulta chiaro che sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo i giudizi (le controversie) civili e amministrativi in materia di uso del territorio, che hanno per oggetto gli atti pubblici e i comportamenti privati delle pubblica amministrazione, ma non i giudizi penali, che invece hanno per oggetto i reati commessi dai privati in materia urbanistica ed edilizia. In altri termini, la norma di cui trattasi "esclude" la giurisdizione civile nella suddetta materia, non già quella penale. Nel caso di specie, pertanto, non sussiste ne' l'esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata ad altro organo giurisidizionale, ne' inosservanza di norme processuali. Non sussiste neppure mancanza di motivazione, atteso che questa si configura soltanto in relazione ad elementi di fatto, e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti che sono palesemente infondate, anche perché in quest'ultimo caso la Corte di Cassazione a norma dell'art. 619 c.p.p. può supplire a una mancanza di motivazione che non ha avuto incidenza sul dispositivo (Cass. Sez. 1^, n. 4931 del 17.1.1992, Min. Tesoro in proc. Parente, rv. 188913). Tutto ciò, prescindendo dalla considerazione che il ricorso contro un provvedimento di riesame di una misura cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione (art. 325.1 c.p.p.).
8 - Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2004