Cass. Sez. III n. 9182 del 2 marzo 2009 (Cc 14 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Lombardo ed altri
Urbanistica. Ordine di demolizione

Non c\'è dubbio che l\'ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Non è possibile, però, in caso di omissione, provvedervi in sede esecutiva. L\'art.676 c.p.p. fa una elencazione tassativa delle altre competenze del giudice della esecuzione e tra di esse non rientra quella di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni. Pertanto la competenza ad applicare la sanzione accessoria in questione appartiene esclusivamente al giudice che ha deliberato la sentenza ed alla eventuale omissione può porsi riparo soltanto con il rimedio della impugnazione
DIENZA 14.01.2009

SENTENZA N. 87

REG. GENERALE n.018449/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) Lombardo Fedele nato 1. 06.1951
2) Lombardo Francesco nato 7.10.1970
3) Tavilla Gaetana nata 9.12.1963

avverso l\'ordinanza del 28.2.2008
del Tribunale di Palermo, Sez. di Partinico

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 28.2.2008 il G.E. del Tribunale di Palermo, sez. dist. di Partinico, ordinava la correzione dell\'errore materiale contenuto nella sentenza n.114/07 del 19.9.2007 del Tribunale di Partinico nei confronti di Lombardo Fedele, Lombardo Francesco Paolo, Tavilla Gaetana, nel punto in cui non era stato disposto l\'ordine di demolizione.

Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di Lombardo Fedele, Lombardo Francesco Paolo, Tavilla Gaetana, denunciando la erronea applicazione dell\'art.130 c.p.p.e dell\'art.31 DPR 380/01.

L\'ordine di demolizione può essere disposto, infatti, solo dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna o con quella ex art.444 c.p.p., per cui, in caso di omissione, l\'unico rimedio è rappresentato dall\'impugnazione del P.M.. Competente non è invece il G.E. non rientrando tale competenza tra quelle tassativamente previste dall\'art.676; né è possibile, comunque, ricorrere alla procedura di correzione ex art.130 c.p.p., non trattandosi di errore materiale.

Chiedono pertanto l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata.

Il P.G., con requisitoria scritta del 31.7.2008 chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Con memoria, depositata in data 30.12.2008, il difensore dei ricorrenti ribadisce le precedenti doglianze insistendo per l\'annullamento dell\'ordinanza.

2) Il ricorso è fondato

2.1) Non c\'è dubbio che l\'ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.

Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l\'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell\'accordo intercorso tra le parti. L\'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l\'imputato, pertanto, deve tener conto nell\'operare la scelta del patteggiamento. (cfr.ex multis Cass. pen. sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez.3 n.2896 del 13.10.1997; cass. sez.3 n.3107 del 25.10.1997).

Non è possibile, però, in caso di omissione, provvedervi in sede esecutiva.

L\'art.676 c.p.p. fa una elencazione tassativa delle altre competenze del giudice della esecuzione e tra di esse non rientra quella di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni (Cass.pen.sez.3 n.17858 del 25.3.2008).

Pertanto la competenza ad applicare la sanzione accessoria in questione appartiene esclusivamente al giudice che ha deliberato la sentenza ed alla eventuale omissione può porsi riparo soltanto con il rimedio della impugnazione (Cass.sez.3 n.4751 del 13.12.2007).

2.2) Risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio del 28.2.2008 che la sentenza, nella quale era stato omesso l\'ordine di demolizione, era stata impugnata e che pertanto pendeva giudizio di appello (veniva prodotto "decreto di fissazione di udienza davanti la Corte di Appello di Palermo").

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, non poteva, pertanto, provvedere né come giudice dell\'esecuzione (non essendo la sentenza ancora passata in giudicato; erroneamente nel verbale di udienza camerale si parla di "incidente di esecuzione"), né come giudice della cognizione (pendendo il processo davanti alla Corte di Appello).

Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge, per cui l\'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.


P. Q. M.


Annulla senza rinvio l\'ordinanza impugnata.

Cosi deciso in Roma il 14 gennaio 2009

Deposito in Cancelleria il 02/03/2009