Cass. Sez. III n. 618 del 12 gennaio 2012 (Ud. 20 set. 2010)
Pres. Ferrua Est. Amoroso Ric. Chifari ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva ed elemento soggettivo
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche a titolo di sola colpa. E' configurabile la responsabilità dell'acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'appello di Palermo è stata adita con atto di appello da C.F., nata il (OMISSIS), G. P., nato il (OMISSIS), G.C., di nata il (OMISSIS), G.G., nata il (OMISSIS), G.M.G., nata il (OMISSIS), G.M., nata il (OMISSIS), G.G.V.M., nata il (OMISSIS), I.G., nata il (OMISSIS), M.S., nato il (OMISSIS), S. G., nato il (OMISSIS), avverso la sentenza del tribunale di Palermo del 16 marzo 2009 che li aveva ritenuti penalmente responsabili in ordine alle imputazioni loro ascritte di lottizzazione abusiva, falso in atto pubblico, violazione di sigilli.
In particolare - per quanto rilevava nel giudizio d'appello - C.F., G.P., G.M., G.G.V.M., I.G., M. S., S.G. erano dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 40 cpv., art. 110 c.p., L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 20, lett. c), così come recepiti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, lett. c) (lottizzazione abusiva); fatto commesso a (OMISSIS).
La penale responsabilità di M.S. veniva affermata anche per il reato di cui all'art. 483 c.p, in relazione alla L. n. 15 del 1968, art. 4, D.P.R. n. 403 del 1998, artt. 2 e 3 e succ. mod.
(D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76) (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); fatto commesso a (OMISSIS).
Patimenti la penale responsabilità di G.P., G. C., G.G., G.M.G., C. F., veniva affermata anche per il reato di cui agli artt. 110, 483 c.p. in relazione alla L. n. 15 del 1968, art. 4, D.P.R. n. 403 del 1998, artt. 2 e 3 e succ. mod. (D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76) (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
fatti commessi a (OMISSIS).
Infine G.P. venivà dichiarato colpevole altresì del reato di cui all'art. 349 c.p., comma 1 e 2 (violazione di sigilli);
fatto commesso a (OMISSIS).
In particolare, in riferimento al reato di lottizzazione abusiva, era stato contestato agli imputati appellanti sopraindicati che, in concorso tra loro, anche nella qualità di proprietari di quote di un terreno ubicato in località (OMISSIS), identificato al N.C.T. dalle particelle n. 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573 del Fg. 98, tutte derivate dal frazionamento della originaria particella n. 269, avevano realizzato o comunque consapevolmente consentito la lottizzazione abusiva negoziale e materiale dell'intera area. In difetto di qualsiasi concessione od autorizzazione a progetti di lottizzazione, convenzionati e non, ed anche in contrasto con la destinazione urbanistica a verde agricolo della predetta particella, imposta dal 13.3.1997 al 22.12.1999 e dal 24.10.2001 in poi e comunque con il vincolo idrogeologico e le misure di salvaguardia imposte con Delib. commissariali n. 94 del 29.7.1992 e n. 174 del 17.11.1992, confermate dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, n. 598 del 5.7. 1996 e riproposte con delibera del Consiglio comunale n. 170 del 5.5.2000, allo scopo di compiere e far compiere abusive opere edili.
In tal modo venivano compiuti i seguenti atti giuridici di illecito frazionamento e vendita dell'area fondiaria:
- con il frazionamento catastale n. 34283 del 21.3.1991 ed il successivo atto di divisione del 4.1.1993 gli originari comproprietari G.M., G.G. e S.G. scioglievano lo stato di comunione non ereditaria, attribuendosi quote del predetto lotto di terreno, suddiviso nelle nuove particelle n. 560, 561, 564, 567, 568 (ex 384, già 269), 571 (ex 385. già 269) attribuite a S.G.; n. 562, 565, 566, 569 (ex 384, già 269), 570 (ex 384. già 269), 572 (ex 385. già 269) e 573. attribuite a G.M., n. 563 attribuita a G.G.;
- S.G., con atto pubblico del 4/11/1993, vendeva la particella n. 567 a I.G. e D.P.;
- G.M., con atto pubblico del 17/2/2003, vendeva le particelle 569, 570, 572, 573 ai coniugi M.S. e M.G.:
- G.M. e S.G., con atto pubblico rogato dal notaio Anna Ruttino il 17/2/2003, vendevano le particelle 564, 565 e 566 ai coniugi G. e C.;
- G.G. procedeva il 7/8/2003 al frazionamento della particella n. 563, dando origine alle particelle n. 1889 e 1890;
- G.G., con due distinti atti pubblici dell'8/10/2003, vendeva la particella n. 1889 a P.F. ed M.E. e la particella n. 1890 ai coniugi G. e C.;
- con atto di divisione del 24.11.2003 veniva frazionavano ulteriormente la particella n. 1889 nelle subparticelle n. 1901 e 1902.
In tal modo i predetti originari comproprietari contribuivano, in difetto delle previste autorizzazioni da parte del Comune, all'illecita lottizzazione negoziale a scopo edificatorio del fondo per le ridotte dimensioni delle particelle oggetto dei frazionamenti, insufficienti ad assicurare la destinazione urbanistica a verde agricolo, anche in relazione alla mancanza della qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli da parte degli acquirenti.
Successivamente le seguenti persone realizzavano o facevano realizzare, anche quali committenti, vari manufatti abusivi e in particolare:
- M.S., in qualità altresì di committente delle opere, faceva realizzare sul fondo contrassegnato dalle particelle n. 569, 570, 572, 573 un immobile abusivo ad un'elevazione fuori terra, della superficie di circa 200 mq, con struttura in cemento armato e solaio di copertura in travi e pannelli in legno, tompagnato "al grezzo" e privo di infissi, edificio sequestrato il 1 aprile 2004 in altro procedimento penale;
- G.P., in qualità di committente, faceva realizzare sul fondo contrassegnato dalle particelle n. 564, 565 e 566 un edificio a due elevazioni fuori terra con struttura in cemento armato, della superficie di circa 400 mq per piano, con coperture spioventi in tegole, in modo da creare spazio per locali mansardati, tompagnato "al grezzo" e privo di infissi, edificio sequestrato il 30 marzo 2004 in altro procedimento penale, nonchè faceva recintare l'area di sua proprietà con opere murarie.
Fatto commesso a (OMISSIS).
2. La sentenza impugnata con gli atti d'appello era resa in data 16 marzo 2009 dal tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la penale responsabilità di C.F., G.C., G. G., G.M.G., G.M., G. G.V.M., S.G. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti; nonchè G.P. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), I) ed L), unificati sotto il vincolo della continuazione; M.S. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) ed E), unificati sotto il vincolo della continuazione; I.G. colpevole del reato ascrittole.
Concesse le circostanze attenuanti generiche agli imputati C. F., G.C., G.G., G.M. G., G.G.V.M., il tribunale di Palermo aveva condannato C.F., G.C., G. G., G.M.G. alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno; G.M. e S.G. alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 75.000,00 di ammenda ciascuno; G. P. alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1.100,00 (millecento) di multa; G.G.V.M. alla pena di mesi sei e giorni venti di arresto ed Euro 50.000,00 (cinquantamila) di ammenda, M.S. alla pena di anni uno di reclusione; I.G. alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 75.000,00 di ammenda, per una pena che va complessivamente rideterminata in anni uno di arresto ed Euro 77.000,00 di ammenda, considerata la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Palermo, sezione g.i.p., n. 483/03 del 08/05/2003.
Gli stessi imputati erano condannati tutti al pagamento in solido delle spese processuali. Veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a C.F., G. C., G.G., G.M.G., G. G.V.M., I.G. e M.S..
Gli imputati poi venivano condannati in solido tra loro e con altri coimputati condannati e non appellanti al risarcimento in favore delle parti civili costituite "Italia Nostra", "W.W.F.", "Legambiente" in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore dei danni liquidati nella misura complessiva di Euro 30.000,00 - Euro 10.000,00 a favore di ciascuna parte civile - nonchè al pagamento, in solido, delle spese processuali delle predette parti civili liquidate nella misura complessiva di Euro 2.000,00 per ciascuna parte civile, per onorari e competenze oltre iva e cpa da eseguirsi a favore dello Stato. Il terreno oggetto della lottizzazione abusiva e delle opere edilizie sullo stesso realizzate, di cui al decreto di sequestro preventivo emesso in data 22/03/2005 dal g.i.p. presso il Tribunale di Palermo veniva confiscato ed era disposta l'acquisizione di tali beni al patrimonio indisponibile del Comune di Palermo.
3. La Corte d'appello con sentenza del 28 ottobre 2010, in parziale riforma della sentenza resa il 16 marzo 2009 dal Tribunale di Palermo, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli appellanti G.P., G.M., G. G.V.M., I.G., M.S. e S.G. in ordine al reato di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione. Assolveva G.P. dal delitto di cui al capo L) perchè il fatto non sussiste. Rideterminava la pena inflitta a M.S. per la residua imputazione di cui al capo E) della rubrica, con le concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi quattro di reclusione e quella inflitta a G.P. per la residua imputazione di cui al capo I) in mesi sei di reclusione.
Confermava nel resto l'impugnata sentenza con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonchè delle spese di costituzione sostenute nel grado dalle parti civili.
4. Avverso questa pronuncia dagli imputati, sopra indicati in epigrafe, sono stati proposti sei ricorsi per cassazione. In particolare S.G. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Un secondo ricorso per cassazione è stato proposto da C.F., G.P., G.C., G. G. e G.M.G.. Un terzo ricorso è stato proposto da I.G. articolato in tre motivi. Un quarto ricorso è stato proposto da G.M. articolato in due motivi. Un quinto ricorso è proposto da G.G. articolato in due motivi che ripercorrono i motivi del ricorso precedente. Un sesto ricorso è proposto da M.S. articolato in tre motivi integrati da ulteriori tre motivi aggiunti.
Il ricorrente M.S. ha depositato motivi aggiunti.
La ricorrente I.G. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli imputati, infra indicati, hanno proposto sei ricorsi per cassazione.
1.1. S.G. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la fattispecie della lottizzazione abusiva. Ricorda che l'unica iniziale particella numero 269 fu frazionata in data 9 settembre 1983 in tre particelle numeri 269, 384, 385, all'esclusivo fine di costituire una stradella di accesso al limitrofo terreno contrassegnato catastalmente dalla particella 265. Questo frazionamento non poteva assumere rilievo come lottizzazione abusiva. Dopo la morte del comproprietario professor G.T. si rese necessaria la suddivisione della compendio ereditario tra le eredi G.. Ci fu quindi un secondo frazionamento in data 15 dicembre 1992 necessitato dalla esigenza della divisione ereditaria. A quella data la zona in questione era qualificata dal piano regolatore generale come zona territoriale omogenea C e quindi edificabile con piano di lottizzazione o programmi costruttivi. Il ricorrente poi censura la sentenza impugnata osservando che le dimensioni ridotte degli appezzamenti di terreno risultanti dal frazionamento e la mancanza di prova in ordine a un utilizzo agricolo degli stessi non potevano essere ritenuti elementi sintomatici di un lottizzazione abusiva affini edificatori.
In buona sostanza - osserva il ricorrente - il frazionamento in questione è stato effettuato esclusivamente al fine di dividere il fondo indiviso pervenuto per via ereditaria. Conclude quindi il ricorrente che dagli atti istruttorie documentali non emergevano elementi dai quali potesse ritenersi integrato il reato di lottizzazione abusiva negoziale.
1.2. Un secondo ricorso per cassazione è stato proposto da C. F., G.P., G.C., G.G. e G.M.G., che innanzi tutto denunciano la violazione dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, per essere stata illegittimamente rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore.
Quanto al merito, osservano i ricorrenti che il frazionamento dell'originaria particella 269 era dovuto sostanzialmente ad una divisione ereditaria e pertanto non era configurabile l'ipotesi della lottizzazione abusiva. Comunque i frazionamenti erano stati eseguiti in epoca risalente quando le particelle di terreno in questione avevano destinazione urbanistica di area edificabile. Sostengono inoltre che la confisca non può essere applicata nei confronti dei soggetti in buona fede e neppure nei confronti di chi non ha subito alcuna condanna sia pure per l'estinzione del reato.
I ricorrenti censurano poi la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di falso. Pongono in rilievo che la condotta ha riguardato la sottoscrizione delle domande di condono edilizio relative all'immobile abusivo realizzato da G.P. e che la moglie e le figlie di quest'ultimo avevano sottoscritto la domanda di sanatoria senza alcuna cognizione di causa. Era mancata quindi la consapevolezza del falso contestato.
Il ricorrente G.P. si duole infine della mancata concessione delle attenuanti generi che.
1.3. Un terzo ricorso è stato proposto da I.G. che lamenta innanzi tutto la violazione dell'art. 420 ter, comma 5, c.p.p. per essere stata illegittimamente respinta l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore.
Nel merito la ricorrente, denunciando la violazione del D.P.R. n. 308 del 2001, artt. 30 e 44, sottolinea che la particella in questione da lei acquistata era edificabile all'epoca e lo è stata fino alla 2004 quando non si è perfezionata la variante di destinazione urbanistica. In ogni caso la corte di merito avrebbe dovuto assolvere la ricorrente per mancanza di dolo. Sostiene poi che la confisca non poteva essere applicata ne i confronti di soggetti in buona fede, nè ne i confronti di chi non aveva subito una condanna sia pure per l'estinzione del reato.
1.4. Un quarto ricorso è stato proposto da G.M. che censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 40 e 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44. Evidenzia che essa unitamente alla propria figlia aveva posto in essere una tipica divisione ereditaria che non consentiva di ravvisare la fattispecie della lottizzazione abusiva. Lamentava poi in particolare il mancato accoglimento della richiesta di estromissione delle costituite parte di civili o di revoca della condanna al risarcimento del danno.
1.5. Un quinto ricorso è proposto da G.G. che ripercorre le argomentazioni del ricorso precedente.
1.6. Un sesto ricorso è proposto da M.S. integrato da ulteriori motivi aggiunti. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo della reato di cui al capo A ossia lottizzazione abusiva. Lamenta in particolare che la corte territoriale ha equiparato sotto il profilo materiale la condotta posta in essere dal ricorrente a quella degli altri coimputati senza svolgere alcuna riflessione in ordine ai parametri che consentono di individuare il reato di lottizzazione abusiva e di differenziarlo da quello di mero abuso edilizio, anche perchè il manufatto realizzato aveva dimensioni molto contenute.
11 ricorrente poi sostiene che senza adeguata motivazione l'impugnata sentenza è pervenuta al convincimento della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa. In particolare la sentenza impugnata non ha tenuto in adeguato conto il fatto che l'acquisto oggetto di contestazione era stato posto in essere a notevole distanza di tempo dall'ultimo frazionamento riguardante la particella del ricorrente.
Quanto poi all'elemento soggettivo del reato di falso, osserva il ricorrente che non è punibile ai sensi dell'art. 49 c.p. chi è stato tratto in inganno in relazione agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del contestato reato di lottizzazione abusiva.
2. I ricorsi sono infondati.
3. In via preliminare la corte d'appello ha esaminato l'eccezione di nullità della sentenza impugnata in ragione del rigetto pronunciato dal primo giudice con ordinanza del 7 luglio 2008 della richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del loro difensore.
Ha osservato la corte d'appello che l'impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale è rilevante soltanto se prontamente comunicato e se è impossibile la sostituzione da parte di altro professionista; presupposti questi che secondo la corte d'appello il primo giudice aveva ritenuto nella specie non sussistere.
La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte enunciati in materia da questa corte. Cfr. Cass., sez. 2^, 12 maggio 2010 - 1 giugno 2010, n. 20693, che ha affermato che l'impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, solo quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. Quindi nella specie è stata ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d'udienza.
Ma la tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, innanzitutto in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento (Cass., sez. 6^, 2 aprile 2009 -16 aprile 2009, n. 16054). Cfr. anche Cass., sez. 2^, 2 dicembre 2008 - 21 gennaio 2009, n. 2776, che ha sottolineato che l'impedimento a comparire del difensore, non può qualificarsi come "prontamente comunicato" se reso noto non nel momento stesso in cui è stata conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma in prossimità dell'udienza cui l'impedimento si riferisce.
Inoltre deve risultare l'impossibilità per il difensore dell'imputato di farsi sostituire da altro difensore per l'espletamento della concorrente attività defensionale; ciò che può desumersi dal carattere assoluto dell'impossibilità del difensore a comparire, espressamente previsto dall'art. 420 c.p.p., comma 5.
4. Nel merito i ricorsi tutti - che prevalentemente svolgono, non già censure di diritto, ma inammissibili considerazioni di fatto, espressione di un mero dissenso valutativo delle risultanze processuali - si concentrano, quando i profili di diritto, sulla identificazione della fattispecie di lottizzazione abusiva, in ordine alla quale la corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
Infatti la corte territoriale ha considerato che il reato di lottizzazione abusiva era prescritto perchè le attività di lottizzazione dovevano considerarsi arrestate con l'imposizione del sequestro preventivo del 23 marzo 2005. Pertanto la corte d'appello ha pronunciato il proscioglimento di tutti gli imputati dal reato di cui al capo A, ossia la lottizzazione abusiva.
Le censure mosse dai ricorrenti, che in buona parte si sovrappongono, sono da valutare sia nell'ottica dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., sia nella prospettiva della confisca e della condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
5. Va innanzitutto considerato che in punto di fatto la corte d'appello ha ritenuto sussistere l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva ed è pervenuta al convincimento sulla base della valutazione di merito delle risultanze processuali, non suscettibile di riesame in sede di giudizio di legittimità, coniugata alla corretta applicazione dei principi di diritto afferenti alla configurabilità del reato.
La corte d'appello ha puntualmente ricostruito la vicenda della particella 269 del foglio 98 del N.C.T. del comune di Palermo in termini conformi all'accertamento, anch'esso in fatto, operato dal primo giudice.
La corte territoriale è partita dall'iniziale atto di frazionamento del 9 settembre 1983, posto in essere da S.G. e G. T., per effetto del quale l'unica particella iniziale è stata ripartita in tre particelle, 269 384 e 385, di cui una destinata a strada.
Successivamente in data 22 dicembre 1992 i tre comproprietari delle tre particella - ossia S.G., G.M. e G.G. - operavano un ulteriore frazionamento in varie porzioni di minore estensione identificate con le particelle 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 e 573.
Successivamente i tre comproprietari con atto del 4 gennaio 1993 scioglievano la comunione e si assegnavano le quote parte dei predetti di lotti di terreno.
Nella stessa data il S. cedeva la particella 567 a I. G. ed altri.
In seguito vi erano altri due frazionamenti: uno in data 5 agosto 2002, con cui la particella 560 veniva suddivisa nelle nuove particelle 1879, 1880 e 1881. In data 29 luglio 2004 la particella 1879 veniva ulteriormente frazionata nelle nuove particelle 1945, 1946, 1947, 1948 e 1949.
Nelle more di quest'ultimo frazionamento venivano posti in essere ulteriori atti di compravendita e di frazionamento.
In data 17 febbraio 2003 il S. e la G. vendevano rispettivamente le particelle 564 e 565 e 566 ai coniugi G. P. e P.F..
In pari data G.M. cedeva le particelle 569, 570, 572, 573 ai coniugi M.S. e M.G..
Il 7 agosto 2003 G.G. procedeva un ulteriore frazionamento della particella 563 con 1 a formazione delle particelle 1889 e 1990. Il giorno seguente stessa cedeva la particella 1890 ai coniugi G.P. e C.F..
In data 8 ottobre 2003 la G. vendeva la particella 1889 a P.F. e M.E., che poi provvedevano a un ulteriore frazionamento della particella sciogliendo la comunione tra di loro.
In sostanza dal 1993 in poi fino al sequestro dell'aprile 2005 l'originaria particella 269 era stata interessata da plurimi interventi di frazionamento seguiti dalla realizzazione di edifici diversi rispettivamente insediati sui lotti dell' I., dei G. - C. e del M. e di opere di recinzione dei singoli appezzamenti di terra. Concludevano pertanto i giudici di merito che la successione temporale dei frazionamenti e degli atti negoziali e poi immediatamente dopo l'edificazione reale dell'area confermava il loro utilizzo quali strumenti necessari per la realizzazione intenzionale della lottizzazione abusiva attuata mediante la suddivisione dell'originaria particella 269.
La corte d'appello poi non dava rilievo al decorso del tempo, pur talvolta notevole, tra l'atto di divisione e l'alienazione di tutti i lotti da esso ricavati.
Quanto alla destinazione urbanistica dell'area la corte territoriale ha rilevato che fino alla 13 marzo 1997 l'area era da considerarsi zona territoriale omogenea con vincolo panoramico idrogeologico edificabile solo a condizione della presentazione e approvazione di un piano di lottizzazione o di un programma costruttivo che nella specie - hanno potuto verificare i giudici di merito - non era mai stato redatto ed approvato dall'autorità comunale.
Nella marzo del 1997 la zona diventava verde agricolo con vincolo idrogeologico.
Successivamente però a seguito di annullamento della delibera ritornava in vigore la parziale edificabilità dell'area, comunque condizionata come già in precedenza alla presentazione e approvazione di un piano di lottizzazione o di un programma costruttivo.
Nell'ottobre del 2001 l'area riceveva la destinazione quale zona territoriale omogenea di verde agricolo e quindi era interdetto l'uso edificatorio ed urbanistico.
Una successiva variante del piano regolatore generale del marzo 2002 destinava l'aria a zona territoriale omogenea a verde agricolo con i vincoli già imposti in precedenza.
In sostanza quindi anche quando c'è stata la destinazione edificatoria dell'area occorreva comunque un piano di lottizzazione o un programma costruttivo che sono sempre mancati, laddove il progressivo ripetuto frazionamento dell'area in particelle di minore consistenza ha creato il presupposto di fatto per plurime e distinte attività edilizie abusive. La corte d'appello, con valutazione di merito ad essa devoluta, ha motivatamente ritenuto che nella specie i plurimi atti di suddivisione e frazionamento dell'area avevano avuto il significato di costituire beni suscettibili di alienazione a scopo edificatorio, ponendo significativamente in rilievo che la successione temporale dei frazionamenti e degli atti negoziali de quibus e in un secondo momento l'edificazione reale dell'area confermava il loro utilizzo quali strumenti necessari per la realizzazione della lottizzazione abusiva, attuata mediante la suddivisione dell'originaria particella 269 in numerose altre di dimensioni molto più contenute e dalla conformazione quadrata o rettangolare.
6. La corte d'appello ha poi fatto puntuale applicazione dei principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza di questa corte.
Il reato di lottizzazione abusiva, già contemplato dalla L. n. 47 del 1985, art. 18 ed ora previsto dall'art. 30 del nuovo testo unico, approvato con D.P.R. n. 380 del 2001 è articolato in due distinte condotte consistenti rispettivamente nelle attività materiali di trasformazione urbanistica dei terreni e nella formazione di atti giuridici inter vivos di frazionamento e vendita.
Per aversi lottizzazione abusiva occorre quindi che l'assetto urbanistico di un'area sia modificato, anche se soltanto per effetto di atti giuridici. La fattispecie di lottizzazione ricorre sia in caso di materiale "trasformazione" dei terreni, sia laddove, nella cd. lottizzazione negoziale, vi sia la "predisposizione" di tale trasformazione urbanistica, per cui si può dire che la tutela dello stesso bene giuridico nella seconda ipotesi criminosa sia anticipata come nei reati di pericolo.
L'attività negoziale illecita, che configura la lottizzazione negoziale, può ravvisarsi anche quando emerga la finalità edificatoria delle parti in atti di scioglimento della comunione ove venga compromessa l'originaria vocazione urbanistica del fondo, quale la tua coltivazione unitaria.
Una tipica fattispecie di lottizzazione è costituita dal frazionamento di un terreno destinato ad alterarne la vocazione urbanistica. E' sufficiente la suddivisione di un terreno in lotti, suscettibili di sfruttamento edificatorio, e la prevista realizzazione di una pluralità di edifici in area sprovvista di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Pertanto, la lottizzazione abusiva corressi anche in caso di frazionamento - come è avvenuto nella specie - di un terreno in lotti (ossia, particelle singolarmente inidonee a realizzare l'originaria destinazione urbanistica dell'area) tali, essenzialmente per le loro dimensioni, da alterare tale destinazione.
Con riferimento poi proprio alla lottizzazione del quartiere Villagrazia Falsomiele a Palermo, questa corte ha già affermato la compatibilità del reato di lottizzazione con pregresse divisioni ereditarie, quando le stesse sono state prodromiche rispetto a successive attività edificatorie a fini speculativi; cfr. Cass., sez. 3^, 28 settembre 2005 - 21 ottobre 2005, n. 38632, che ha affermato che la lottizzazione abusiva cartolare può configurarsi anche in caso di divisione ereditaria, in quanto la disposizione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, ai sensi della quale le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l'altro, alle divisioni ereditarie, non va intesa nel senso di escludere in modo assoluto la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria, bensì quale esclusione in tale ipotesi degli indici di sintomaticità della lottizzazione, atteso che l'intento lottizzatorio, che non può desumersi dal semplice frazionamento, può essere ricavato da un "quid pluris" che evidenzi la volontà di lottizzare. Quanto all'identificabilità della fattispecie della lottizzazione con riferimento alla stessa area di Villagrazia - Falsomiele a Palermo cfr. anche da Cass., sez., 3^, 18 maggio 2006 - 5 luglio 2006, n. 23154, e Cass., sez., 3^, 4 ottobre 2005 - 4 novembre 2005, n. 40196.
Quindi la lottizzazione abusiva cd. "negoziale" si individua attraverso i due elementi del frazionamento del terreno in lotti e della loro non equivoca destinazione a scopo edificatorio, e il frazionamento, che può aversi anche con lo scioglimento della comunione, si qualifica come abusivo allorchè ne scaturiscono lotti destinati all'utilizzazione edificatoria effettiva, per cui si ha frazionamento nel caso della suddivisione di un terreno in parti minori destinate all'edificazione.
Comunque il reato è unico anche nel caso di compimento di fatti rientranti alcuni nell'ambito della lottizzazione materiale, altri in quello della lottizzazione negoziale; in questi casi si ha una cd. lottizzazione "mista".
Ricorrente in giurisprudenza (fin da Cass., sez. 3^, 25 ottobre 1982 - 15 dicembre 1982, n. 11911) è l'affermazione secondo cui il reato di lottizzazione abusiva si sostanzia nella divisione di una unità fondiaria, normalmente a destinazione agricola, in frazioni destinate a scopo edilizio, e può concretizzarsi nella lottizzazione materiale (progettazione, formazione e delimitazione dei lotti, esecuzione di opere di urbanizzazione), nella lottizzazione negoziale (vendita di lotti di terreni a scopo edilizio) oppure nella lottizzazione di mero fatto (come nel caso in cui, senza progettazione, il proprietario di fatto spezzetti l'unità fondiaria originaria, mediante la costruzione contemporanea o progressiva di manufatti); come anche la lottizzazione può assumere, inoltre, anche una forma mista come, ad esempio, nel caso di progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione e vendita dei singoli lotti progettati.
Peraltro il reato di lottizzazione abusiva può perfezionarsi anche in presenza di un'autorizzazione della P.A. qualora la stessa contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti. Cfr. Cass., sez. un., 28 novembre 2001 - 8 febbraio 2002, n. 5115, secondo cui la lottizzazione abusiva ben può configurarsi indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia o meno autorizzata. Sicchè è ben possibile che il giudice constati un contrasto tra la lottizzazione considerata (anche se autorizzata) e la normativa urbanistica e giunga all'accertamento dell'abusività prescindendo da qualunque giudizio sull'autorizzazione senza che operi alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo.
7. Quanto poi alla confisca deve ribadirsi quanto più volte affermato da questa corte (Cass., sez. 3^, 13 luglio 2009 - 8 ottobre 2009, n. 39078) secondo cui la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale - consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all'irrogazione della pena per causa diversa, come nel caso della prescrizione del reato. Conf. Cass., sez. 3^, 30 aprile 2009 - 20 maggio 2009, n. 21188, che parimenti ha ritenuto che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, quale la prescrizione, in quanto ai fini della sua adozione è sufficiente l'accertamento giudiziale del reato di lottizzazione abusiva sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non essendo invece necessaria una pronuncia di condanna. Solo nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - avendo comunque un carattere in senso lato sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo - non va disposta (Cass., sez. 3^, 9 luglio 2009 - 22 settembre 2009, n. 36844); buona fede che la corte d'appello con valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto non sussistere in alcuno degli odierni ricorrenti.
8. La corte territoriale poi ritenevano sussistere anche l'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva rilevando che è sufficiente per la sua integrazione anche la colpa e non occorre necessariamente il dolo. Questa corte (ex plurimis Cass., sez. 3^, 17 marzo 2009 - 29 aprile 2009, n. 17865; Cass., sez. 3^, 11 maggio 2005 - 12 ottobre 2005, n. 36940; Cass., sez. 3^, 1 luglio 2004 - 13 ottobre 2004, n. 39916) ha infatti più volte affermato che il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche a titolo di sola colpa. Cfr. in particolare Cass., sez. 3^, 26 giugno 2008 - 2 ottobre 2008, n. 37472, che ha puntualizzato che è configurabile la responsabilità dell'acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatori e di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.
9. Immune da censure è la pronuncia della corte d'appello anche nella parte in cui ha ritenuto sussistere i presupposti per il risarcimento del danno e quindi ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore delle degli enti esponenziali costituiti parte civile. In proposito va ribadito (cfr. Cass., sez. 3^, 22 ottobre 2010-3 febbraio 2011, n. 3872) che le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto" ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonchè dei monumenti e dei centri storici; sicchè è stata riconosciuta la legittimazione di un'associazione ambientalista a costituirsi parte civile in un giudizio concernente il reato di lottizzazione abusiva.
10. Sono infine inammissibili, perchè meramente in punto di fatto nonchè generiche, le censure relative all'imputazione di falso In particolare, quanto alla posizione di M.S., correttamente la corte territoriale ha escluso la configurabilità del falso grossolano, tale non potendo considerarsi il fatto di aver dichiarato la ultimazione dei lavori edili prima della data utile per beneficiare del condono edilizio mediante contestuale produzione dell'atto di proprietà perfezionatosi in epoca prossima a tale data; ciò che non rendeva palese la grossolanità della contestato falso.
Inoltre motivatamente la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità di C.F. unitamente al coniuge G. P., oltre che delle tre figlie G.C., G. G., G.M.G., che bene si potevano render conto della falsità nell'attestazione che i lavori edilizi abusivi de quibus erano completati alla data del 31 marzo 2003. Nè poteva scriminare la circostanza, emersa dalle risultanze processuali, che G.P. ha confessato di aver predisposto le domande di sanatoria e di averle fatte sottoscrivere alla moglie e alle figlie le quali - a suo dire -non si sarebbero rese conto della falsa dichiarazione. La corte d'appello ha correttamente osservato che la moglie e le figlie erano accomunate nell'interesse di ottenere la regolarizzazione dell'abuso edilizio commesso e quindi non potevano non rendersi conto che l'attività edificatoria era stata intrapresa e completata in tempi ampiamente successivi al 31 marzo 2003.
11. Infondato poi anche uno specifico motivo di ricorso proposto da G.P. e avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche, che deve ritenersi sufficientemente motivata dai precedenti penali dell'imputato aventi carattere ostativo.
12. Pertanto tutti i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nella misura liquidate dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali ed in solido alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nel grado che liquida per ciascuno di dette parti in Euro 1500 oltre accessori secondo legge.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.