Corte costituzionale n. 2 del 13 gennaio 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disposizioni in materia di governo del territorio - Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 [Norme per il governo del territorio] - Disposizioni relative al titolo abilitativo previsto per i mutamenti di destinazione d'uso di immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti.
Disciplina dei procedimenti - Disciplina della SCIA - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi rilevanti e verifiche della struttura regionale - Deposito dei progetti relativi a interventi di minore rilevanza - Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito - Interventi privi di rilevanza - Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d'opera
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
SENTENZA N. 2
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, commi 1, 4 e 5, 34, commi 1 e 2, da 36 a 41, da 44 a 46, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1, 66, 67, comma 2, e 73 della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella udienza pubblica del 17 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;
uditi l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato – per i motivi che saranno analiticamente indicati nel Considerato in diritto – plurimi articoli della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015), assumendone il contrasto, a seconda dei casi, con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia «governo del territorio» stabiliti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».
2.– Con memoria del 28 febbraio 2020, depositata il 2 marzo 2020, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha chiesto che tali questioni di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, per i motivi che saranno parimenti illustrati nel Considerato in diritto.
3.– Con memoria illustrativa depositata il 27 ottobre 2020, la Regione Toscana ha ribadito e ulteriormente chiarito quanto sostenuto nell’atto di costituzione, richiamando altresì l’attenzione su taluni fatti nuovi nel frattempo intervenuti, dei quali si darà conto più innanzi, nella sede di volta in volta opportuna.
4.– Il 28 ottobre 2020 è stata infine depositata – fuori termine – una memoria illustrativa dell’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato plurime disposizioni della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015).
Più in particolare, sono impugnate le seguenti disposizioni, elencate nell’ordine in cui appaiono nel ricorso:
– l’art. 30, commi 1, 4 e 5, che introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1, il comma 2-bis e il comma 2-ter nell’art. 134 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in ragione del loro contrasto con il principio fondamentale della materia «governo del territorio» espresso dall’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», in combinato disposto con l’art. 23 dello stesso d.P.R. (infra, punto 2);
– l’art. 36, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dagli artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma 4, e 94-bis, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (di seguito: t.u. edilizia) (infra, punto 3);
– l’art. 34, comma 1, che modifica l’art. 145, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per le medesime ragioni (infra, punto 4);
– l’art. 37, comma 1, che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 5);
– l’art. 38, che sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lettera a), 4 e 5, per le medesime ragioni (infra, punto 6);
– l’art. 34, comma 2, che introduce il comma 2-bis nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per le medesime ragioni (infra, punto 7);
– l’art. 39, comma 1, che sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 8);
– l’art. 40, comma 1, che introduce l’art. 170-bis nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente ai commi 1 e 5 della nuova disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi e 5, t.u. edilizia (infra, punto 9);
– l’art. 41, comma 1, che introduce l’art. 170-ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 10);
– l’art. 44, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 4 e 5, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 65, comma 6, t.u. edilizia (infra, punto 11);
– l’art. 45, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e i) – per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 12);
– l’art. 73, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 13);
– l’art. 46, comma 1, che modifica l’art. 182, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio”» espressi dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 4, t.u. edilizia (infra, punto 14);
– l’art. 51, comma 6, che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi dall’art. 31 t.u. edilizia (infra, punto 15);
– gli artt. 53, comma 3, che inserisce il comma 6-bis) nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, e 54, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per la medesima ragione (infra, punto 16);
– l’art. 66, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi dal «combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera c), dell’art. 23, comma 1, lettera a), e dell’art. 22, comma 1, lettera c)» t.u. edilizia (infra, punto 17);
– l’art. 67, comma 2, che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché – in via subordinata – dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» espressi dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione» (infra, punto 18).
2.– È anzitutto impugnato l’art. 30, rubricato «Disposizioni per l’adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d’uso senza opere. Modifiche all’articolo 134 della L. R. 65/2014», nei suoi commi 1, 4 e 5.
Il comma 1 dell’art. 30 recita: «[d]opo la lettera e) del comma 1 dell’art. 134 della L. R. 65/2014, è inserita la seguente: “e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;”».
Il comma 4 dispone: «[d]opo il comma 2 dell’art. 134 della L. R. 65/2014, è inserito il seguente: “2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis)”».
Infine, il comma 5 prevede: «[d]opo il comma 2-bis dell’art. 134 della L.R. n. 65/2014, è inserito il seguente: “2-ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal D.P.R. 380/2001.”».
2.1.– Secondo il ricorrente, tali disposizioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al principio fondamentale della materia «governo del territorio» espresso dall’art. 10, comma 1, lettera c), t.u. edilizia, in combinato disposto con l’art. 23 dello stesso testo unico, che disciplinano il rapporto tra permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito: SCIA).
Le disposizioni impugnate estenderebbero infatti ai mutamenti di destinazione d’uso di immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici a della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) la possibilità di ricorrere alla SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Tale disciplina si porrebbe in contrasto con il combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera c), e dell’art. 23 t.u. edilizia. La prima disposizione prescrive il permesso di costruire per tale tipo di interventi, mentre la seconda consente, per gli stessi interventi, la SCIA in alternativa al permesso di costruire (cosiddetta “super SCIA”), alla condizione, tra l’altro, che l’interessato la presenti la almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Le disposizioni regionali impugnate invece, nel rinviare semplicemente alla disciplina procedimentale della SCIA “ordinaria” di cui all’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, non contemplerebbero tale termine, risultando così incompatibili con il menzionato principio fondamentale fissato dal t.u. edilizia.
2.2.– La difesa regionale ritiene che la censura sia infondata, non sussistendo alcun contrasto tra la disciplina impugnata e le disposizioni del t.u. edilizia assunte a parametro interposto.
La Regione invoca anzitutto l’art. 10, comma 2, t.u. edilizia, a tenore del quale «[l]e regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività».
Osserva inoltre che le disposizioni regionali impugnate sarebbero conformi anche all’art. 23, comma 01, t.u. edilizia, che contemplerebbe la possibilità di realizzare modifiche di destinazione d’uso mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire.
La difesa regionale rileva, infine, che lo stesso decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» – il quale, al suo art. 3, comma 1, lettera g), numero 2), ha introdotto, inserendo il comma 01 all’art. 23 t.u. edilizia, la SCIA alternativa al permesso di costruire, o “super SCIA”, per determinati interventi – ha altresì previsto, all’art. 5, la facoltà per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. La norma regionale impugnata sarebbe dunque «espressione della potestà che il legislatore statale ha attribuito alle Regioni di prevedere ulteriori forme di semplificazioni: la norma non muta il titolo edilizio, ma attua solo, limitatamente al momento iniziale del procedimento, una facoltà di snellimento procedurale che l’art. 5 del d.lgs. n. 222/2016 ha previsto». Il che avverrebbe in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ricondotto la disciplina della SCIA ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (sono citate le sentenze n. 121 del 2014, n. 203 e n. 164 del 2012), livelli rispetto ai quali sarebbe consentito alle Regioni introdurre ulteriori semplificazioni oltre la soglia minima prescritta dalla legge statale (sono citate le sentenze n. 246 del 2018, n. 387 del 2007 e n. 248 del 2006).
2.3.– Le questioni relative ai commi 1 e 4 dell’art. 30 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 non sono fondate, mentre è fondata la questione relativa al comma 5.
2.3.1.– I commi 1 e 4 dell’art. 30 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inseriscono rispettivamente nell’art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 la lettera e-bis), nel comma 1, e il nuovo comma 2-bis, si limitano a stabilire che i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, compresi nei centri storici, sono soggetti a permesso di costruire (art. 134, comma 1, lettera e-bis) o a SCIA «in alternativa» (art. 134, comma 2-bis), anche nel caso in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie.
Tali norme regionali sono pienamente conformi al t.u. edilizia, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che impone il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d’uso nei centri storici anche in assenza di opere (ex multis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 20 novembre 2018, n. 6562; Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 giugno 2018, n. 40678).
Dal che l’infondatezza delle relative questioni.
2.3.2.– Il comma 5 dell’art. 30 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 si pone, invece, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Tale disposizione, introducendo il comma 2-ter nell’art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevede che per tutti gli interventi soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire, di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis – ivi compresi i mutamenti di destinazione d’uso senza opere nei centri storici – si applichi il procedimento stabilito per la SCIA dall’art. 145 della stessa legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale non prevede l’obbligo di iniziare i lavori (ovvero, nel caso di mutamenti di destinazione senza opere, di dare effettivo avvio al mutamento d’uso) decorsi trenta giorni dalla segnalazione, come invece stabilito dall’art. 23, comma 1, t.u. edilizia.
Come più volte rilevato da questa Corte, «la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio», vincolando così la legislazione regionale di dettaglio» (ex multis, sentenze n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016). D’altra parte, non v’è dubbio che l’obbligo di non iniziare i lavori prima di trenta giorni dalla segnalazione stabilito dall’art. 23, comma 1, t.u. edilizia, concorra a caratterizzare indefettibilmente il regime del titolo abilitativo della “super SCIA”, e costituisca anch’esso principio fondamentale della materia.
Né l’art. 5 del d.lgs. n. 222 del 2016, invocato dalla Regione, può essere interpretato nel senso di derogare a tale obbligo, il quale è espressione di un bilanciamento tra gli interessi privati e pubblici coinvolti nella disciplina e che non può essere modificato dal legislatore regionale, come riconosciuto del resto dalla stessa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel documento allegato all’intesa del 29 settembre 2015, raggiunta sullo schema di decreto legislativo, poi approvato con il n. 222 del 2016.
3.– Impugnato è poi, in materia di interventi antisismici, l’art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, rubricato «Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Sostituzione dell’articolo 167 della L.R. 65/2014», il quale sostituisce l’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 con il seguente testo:
«1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. 380/2001, senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente.
2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi: a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori; b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.P.R. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze».
3.1.– Il ricorrente lamenta la «sovrapposizione della normativa regionale a quella statale», in particolare rappresentata dagli artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma 4, e 94-bis, comma 3, t.u. edilizia; sovrapposizione che causerebbe «ambiguità e incertezza in ordine alla disciplina applicabile in concreto».
Ciò determinerebbe anzitutto il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost.
In via subordinata, il ricorrente si duole della violazione dei principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dalle menzionate disposizioni del t.u. edilizia.
3.2.– La difesa regionale eccepisce l’inammissibilità delle censure, in quanto carenti «dei requisiti di chiarezza e completezza necessari per sollevare la questione di legittimità costituzionale».
Nel merito, le censure statali sarebbero infondate. La norma regionale si limiterebbe, infatti, ad adeguare l’indicato art. 167 all’art. 93 t.u. edilizia, dopo le modifiche a questo apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, apportando «specificazioni di minimo rilievo e di natura organizzativa (quali la trasmissione in via telematica e la conseguente inutilità del doppio esemplare), senza alcuna violazione dei principi della materia posti dagli artt. 93, 94 e 94 bis» t.u. edilizia.
Né potrebbe rinvenirsi una violazione di un principio inderogabile della materia «protezione civile» nella differenza di disciplina rappresentata dall’espressa indicazione, nel comma 4 del nuovo art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, della necessaria firma anche del costruttore nella richiesta di autorizzazione per le finalità di cui all’art. 65 t.u. edilizia. Quest’ultima disposizione, sostiene la Regione resistente, del resto prevede espressamente l’indicazione del costruttore nella denuncia dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato.
Privo di pregio, poi, sarebbe il riferimento del ricorrente al comma 2 dell’art. 94-bis t.u. edilizia, in cui si rinvia alla futura adozione delle linee guida ministeriali per l’elencazione delle categorie di opere rilevanti, di minor rilevanza o prive di rilevanza a fini sismici, stabilendo, al contempo, che le Regioni possono nel frattempo confermare le disposizioni vigenti. Il che sarebbe per l’appunto avvenuto nel caso di specie.
Il ricorrente, dunque, avrebbe citato «impropriamente la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di applicazione distorta o ambigua della legge statale, perché la lettura della norma impugnata e delle norme statali permette di verificare agevolmente che tutti i principi posti dal legislatore statale in merito agli interventi in zone sismiche sono rispettati dalla disposizione in esame, la quale si limita a contenere specificazioni e norme di mero dettaglio, senza modificare le categorie degli interventi nelle zone sismiche, né la disciplina per essi prevista a livello nazionale».
3.3.– La censura formulata in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 è inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, mentre non è fondata quella formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
3.3.1.– Come più volte rammentato da questa Corte, «l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2019, n. 32 del 2017 e n. 141 del 2016). Nel caso odierno, il ricorrente non spiega in alcun modo quali sarebbero le «ambiguità e incertezze» derivanti dalla sovrapposizione delle normative, capaci di inficiare la loro intelligibilità e, pertanto, il buon andamento della pubblica amministrazione. Né l’ampia citazione della sentenza n. 107 del 2017 contenuta nel ricorso vale a colmare tale lacuna motivazionale, posto che in quel caso il ricorrente aveva chiarito quale fosse il principio fondamentale della materia rispetto al quale la norma regionale andava a sovrapporsi, e aveva concretamente individuato i rischi di elusione di tale principio derivanti da tale sovrapposizione.
Dal che l’inammissibilità delle censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
3.3.2.– Quanto invece alla censura formulata in riferimento alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio», essa – come anticipato – non è fondata.
Occorre invero premettere che gli artt. 93, 94 e 94-bis t.u. edilizia sono già stati ritenuti espressivi di principi fondamentali di quelle materie (ex multis, sentenze n. 264 del 2019, n. 232 e n. 60 del 2017), in particolare per ciò che concerne la necessità di dare il preavviso degli interventi edilizi in zona sismica o, a seconda dei casi, di chiederne l’autorizzazione preventiva all’amministrazione regionale competente. Espressiva di un principio fondamentale è altresì la necessità per le Regioni – posta dall’art. 94-bis t.u. edilizia, introdotto dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito – di rispettare le definizioni di interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» o «privi di rilevanza» contenute al comma 1 di tale disposizione. A ciò si aggiunge l’obbligo per le Regioni, parimenti costitutivo di un principio fondamentale, di adeguare le proprie elencazioni di detti interventi alle linee guida ministeriali cui rinvia il successivo comma 2, consentendosi semplicemente alle stesse Regioni di confermare, nelle more, le elencazioni vigenti.
Tuttavia, le disposizioni regionali impugnate si limitano a introdurre norme di dettaglio, che non contraddicono i principi fondamentali posti dalla legge statale, non potendo essere considerato tale, in particolare, l’obbligo di presentare un «doppio esemplare» (art. 93, comma 2, t.u. edilizia). Né la mancata previsione, nella legge statale, della firma del costruttore sul preavviso scritto di cui all’art. 93, comma 5, t.u. edilizia può ragionevolmente essere intesa come un divieto, per la legge regionale, di prevedere un tale adempimento.
Quanto poi all’omesso riferimento, nelle disposizioni regionali, all’iscrizione all’albo del professionista responsabile degli interventi, correttamente la Regione obietta che il divieto di esercitare la professione in assenza di iscrizione all’albo è comunque imposto da altre norme dell’ordinamento statale, certamente applicabili anche ai fini della normativa impugnata.
4.– È poi impugnato l’art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale inserisce nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della SCIA, in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall’appena esaminato art. 36.
Le censure del Presidente del Consiglio dei ministri sono qui formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell’art. 36 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019.
Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso della inammissibilità in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e della non fondatezza in riferimento all’art. 117, comma terzo, Cost.
5.– Impugnato è altresì l’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, rubricato «Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale», limitatamente ai soli commi 3 e 4 del nuovo art. 168.
5.1.– Il ricorrente ritiene anche in questo caso che la disposizione si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con la normativa dettata dal t.u. edilizia; ciò che determinerebbe in via principale la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e in via subordinata dell’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio».
Sotto quest’ultimo profilo, il ricorrente osserva che il comma 3 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come modificato dalla disposizione impugnata, stabilisce che l’autorizzazione relativa a interventi in zone sismiche di cui al precedente art. 167 «è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è trasmessa al richiedente per via telematica». Tale disposizione risulterebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 94, comma 2, t.u. edilizia, a tenore del quale, nel testo vigente al momento del ricorso, «[l]’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza».
Inoltre, il comma 4 del novellato art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – stabilendo che «[g]li adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti comportanti mutamenti sostanziali alle strutture portanti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario» – si porrebbe in sovrapposizione e in contrasto con l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia.
5.2.– La Regione ritiene che le censure siano infondate.
Anzitutto, quanto al nuovo comma 3 dell’art. 168 citato, essa osserva che la disposizione regionale impugnata nulla prevede quanto allo specifico procedimento relativo all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, dovendosi pertanto applicare la disposizione statale invocata nel ricorso.
Quanto al nuovo comma 4 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, la Regione eccepisce, da un lato, che esso si riferisce alle «varianti comportanti mutamenti sostanziali», mentre la norma statale invocata come parametro interposto (l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia) si riferirebbe alle varianti di carattere non sostanziale; e, dall’altro, che la norma statale riconoscerebbe comunque alle Regioni la possibilità di confermare le disposizioni vigenti sino all’emanazione delle future linee guida disciplinate dalla stessa norma statale.
5.3.– Come riferito dalla difesa regionale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), la quale, all’art. 76, comma 1, ha nuovamente modificato l’indicato art. 168.
In particolare, il vigente art. 168, comma 3, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 oggi recita: «[l]’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente».
La difesa regionale ha pertanto chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al nuovo comma 3 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
Quanto invece alla censura relativa al nuovo comma 4 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, la difesa regionale ha osservato che la legittimità della disposizione impugnata avrebbe trovato conferma nelle linee guida ministeriali approvate nelle more del giudizio, le quali stabiliscono che «una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N. T) sugli elementi strutturali». La disposizione impugnata, ad avviso della Regione, sarebbe conforme a tale criterio delle linee guida.
5.4.– Le censure formulate avverso l’art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sono inammissibili, in ragione della loro assoluta genericità.
Sono invece fondate quelle formulate in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento ai principi fondamentali nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio», espressi dagli artt. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia.
5.4.1.– Quanto al nuovo comma 3 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come modificato dall’indicato art. 37, va infatti subito rilevato che lo ius superveniens introdotto con la legge reg. Toscana n. 51 del 2020, pur avendo natura chiaramente satisfattiva delle censure del ricorrente, non può condurre alla cessazione della materia del contendere. La difesa regionale infatti, interpellata a tal proposito in udienza, non è stata in grado di fornire elementi che facciano ritenere che la norma regionale originariamente impugnata non abbia avuto nel frattempo applicazione.
Inoltre, la mancata previsione – da parte della disposizione nella sua versione in questa sede impugnata (poi spontaneamente modificata dalla Regione) – di un termine differenziato, e più breve di quello ordinario, per gli interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazioni elettronica a banda larga (evidentemente in un’ottica di favor per questi ultimi interventi, considerati strategici dal legislatore statale) si poneva, in effetti, in contrasto con una disposizione statale – il comma 2 dell’art. 94 t.u. edilizia – costituente parte integrante del principio fondamentale della necessaria autorizzazione preventiva per gli interventi rilevanti in zona sismica, espresso dal comma 1 dello stesso art. 94. La normativa statale stabilisce infatti doveri procedimentali in capo all’amministrazione regionale che rappresentano essi stessi il punto di equilibrio di un bilanciamento tra tutti i molteplici interessi in gioco, che non può essere modificato dal legislatore regionale.
5.4.2.– Quanto al nuovo comma 4 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, l’esclusivo riferimento compiuto dalla disciplina censurata ai mutamenti sostanziali concernenti le «strutture portanti» degli edifici non risulta conforme ai criteri, assai più articolati e complessi, indicati dall’art. 94-bis, comma 1, t.u. edilizia per distinguere tra interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza».
Le linee guida ministeriali nel frattempo adottate confermano, in effetti, che il criterio rilevante per il legislatore statale non è semplicemente quello dell’attinenza della variazione progettuale alle sole strutture portanti dell’opera, bensì quello dell’incidenza su una molteplicità di ulteriori parametri rilevanti ai fini della tutela dell’incolumità pubblica in caso di eventi sismici. Tali parametri, lungi dall’essere stati introdotti per la prima volta dalle citate linee guida ministeriali, ben potevano già desumersi dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 94-bis t.u. edilizia.
Come già affermato in un caso analogo da questa Corte, non sembra dunque esservi «coincidenza fra il criterio di differenziazione degli interventi adottato dal legislatore statale, che si fonda sull’idoneità degli stessi ad arrecare nocumento all’incolumità pubblica, e quello adottato dal legislatore regionale, basato sull’incidenza del progetto sugli elementi strutturali della costruzione» (sentenza n. 264 del 2019).
Pertanto, se è vero – come osservato dalla difesa regionale – che l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia autorizzava le Regioni a «confermare le disposizioni vigenti» nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali, è anche vero che tale clausola non può essere intesa come legittimante le Regioni ad adottare normative incompatibili con i principi fondamentali desumibili dallo stesso art. 94-bis a tutela della sicurezza pubblica in caso di eventi sismici, come – segnatamente – la dispensa dall’obbligo di autorizzazione di tutte indistintamente le varianti non comportanti mutamenti alle strutture portanti degli edifici.
6.– È poi impugnato l’art. 38, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, rubricato «Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza», limitatamente ai commi 1, 2, lettera a), 4 e 5 di tale nuovo art. 169.
6.1.– Il ricorrente ritiene, anche in questo caso, che la disposizione si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con la normativa dettata dal t.u. edilizia; ciò che determinerebbe in via principale la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e in via subordinata dell’art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento ai principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio».
Sotto quest’ultimo profilo, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che la nuova disposizione ha una formulazione sostanzialmente identica a quella di cui all’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come novellato dal già esaminato art. 36 della legge regionale impugnata, esponendosi così alle medesime censure di illegittimità costituzionale.
6.2.– La difesa regionale eccepisce l’inammissibilità di tutte le censure perché generiche e prive di requisiti minimi di chiarezza e completezza, sì da risultare incomprensibile. Nel merito, sostiene la loro infondatezza, non sussistendo alcun contrasto con la normativa statale invocata in relazione alle doglianze relative al già esaminato art. 36 della legge regionale impugnata.
6.3.– L’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale è fondata in relazione a tutti i parametri invocati, non avendo il ricorso indicato in alcun modo sotto quali specifici profili la disposizione impugnata risulti contrastare con le norme del t.u. edilizia, qui invocate meramente per relationem a sostegno della richiamata censura relativa al menzionato art. 36.
7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi l’art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, nel novellare l’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, vi aggiunge un comma 2-bis, il quale richiama il successivo art. 169, come modificato dall’appena esaminato art. 38 della stessa legge reg. Toscana n. 69 del 2019. Nell’effettuare tale richiamo, la disposizione si esporrebbe, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, alle medesime censure formulate nei confronti dell’art. 38.
Dal momento che, come appena chiarito, le censure formulate nei confronti dell’art. 38 devono ritenersi inammissibili, la dichiarazione di inammissibilità non può che estendersi anche alle censure – meramente ancillari – formulate nei confronti dell’art 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 ora all’esame.
8.– È poi impugnato l’art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, dedicato alle modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito per gli interventi di «minore rilevanza» di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera b), t.u. edilizia.
8.1.– Secondo la difesa statale, tale disposizione risulterebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 94-bis t.u. edilizia, e in particolare con il suo comma 2, violando così gli artt. 3, 97 e – in via subordinata – 117, terzo comma, Cost.
8.2.– La Regione eccepisce l’inammissibilità delle censure per genericità e difetto di chiarezza. Nel merito, esse sarebbero comunque infondate, non risultando alcun contrasto tra la disposizione regionale e il parametro interposto invocato.
8.3.– Le censure sono inammissibili per difetto assoluto di motivazione, non avendo il ricorso chiarito in alcun modo in che cosa consista il lamentato contrasto tra la disposizione regionale – che disciplina un procedimento – e la norma statale invocata quale parametro interposto, che fissa i criteri sostanziali per la definizione degli interventi «di minore rilevanza».
9.– È impugnato, ancora, l’art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce un nuovo art. 170-bis nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
In particolare, oggetto di censure è anzitutto il comma 1 di tale art. 170-bis, che disciplina il procedimento attraverso il quale la Regione dovrà individuare, sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’art. 3-bis della legge della Regione Toscana 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), gli «interventi strutturali privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera c), t.u. edilizia, così come «elencati dal regolamento di cui all’art. 181» della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
In secondo luogo, il comma 5 dell’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come introdotto dalla disposizione impugnata, dispone che «[i] progetti al comma 1 non sono assoggettati a controllo».
9.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il comma 1 dell’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia, mentre il comma 5 della medesima disposizione sarebbe incompatibile con l’art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia, il quale prevede che anche per gli interventi indicati come «di minore rilevanza» ovvero «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità «le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione». Ciò determinerebbe il contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, con l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle materie «protezione civile» e «governo del territorio».
9.2.– Secondo la difesa regionale, il comma 1 sarebbe invece conforme alla legislazione statale, dal momento che il regolamento di cui all’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – cui la disposizione impugnata rinvia – sarebbe comunque emanato in conformità con le linee guida nazionali.
Quanto al comma 5, neppure sussisterebbe alcun contrasto, dal momento che l’art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia dispone che le Regioni «possono» istituire controlli anche a campioni, ma non sarebbero tenute a farlo: si tratterebbe dunque di «una facoltà che rende legittima anche l’esclusione del controllo stesso».
9.3.– Nelle more del giudizio, come sottolineato dalla difesa regionale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020 ha modificato l’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
L’indicato art. 181, come già modificato dall’art. 45 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (oggetto di separata censura: infra, punto 12), disciplina i «regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni» interessati dalla normativa antisismica. Le modifiche apportate alla disposizione ad opera dello ius superveniens – rappresentato dall’art. 77 della citata legge reg. Toscana n. 51 del 2020 – indicano ora espressamente che i regolamenti ivi disciplinati sono tenuti a individuare sia le varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati e depositati, ai sensi dell’art. 170-ter, sia – per ciò che rileva rispetto alla censura ora all’esame – gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 170-bis «nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 94-bis, comma 2», t.u. edilizia.
Lo ius superveniens dunque, richiamando espressamente le linee guida previste dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia – a loro volta adottate d’intesa con la Conferenza unificata Stato e Regioni – quale criterio cui i regolamenti regionali in materia debbono attenersi, ha evidente carattere satisfattivo rispetto alle censure statali.
Dal momento che la difesa regionale ha affermato in udienza che i regolamenti previsti dall’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, nella versione in origine modificata dalla legge regionale impugnata, non sono stati mai adottati, e che la difesa statale non ha contestato tale affermazione, deve concludersi che la versione impugnata dell’art. 181, ora modificata dalla Regione in senso satisfattivo per lo Stato, non ha mai trovato applicazione.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle censure concernenti l’art. 40 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui introduce il comma 1 dell’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente in quanto richiamante l’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che è ora certamente conforme alle previsioni della legge statale.
9.4.– Quanto invece alle censure concernenti l’art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui introduce il comma 5 dell’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, debbono essere dichiarate inammissibili quelle formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in ragione della loro assoluta genericità; mentre è fondata quella formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all’art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia.
È vero, infatti, che tale disposizione statale – assunta qui come parametro interposto espressivo di un principio fondamentale nella materia «governo del territorio» – stabilisce soltanto che le Regioni «possono» istituire controlli, anche con modalità a campione, rispetto agli interventi «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» per la pubblica incolumità. Tuttavia, la radicale previsione, da parte della disposizione regionale impugnata, che i progetti relativi agli interventi strutturali privi di rilevanza per la pubblica incolumità «non sono assoggettati a controllo» finisce per escludere a priori qualsiasi possibilità di verifica da parte dell’amministrazione della conformità degli interventi al progetto e – quindi – per offrire carta bianca al privato che intenda illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo regionale semplicemente a campione, ferma restando la doverosità – in linea di principio – dei controlli medesimi.
10.– È poi impugnato l’art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce l’art. 170-ter (rubricato «Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera») nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
10.1.– Anche qui il Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad affermare che tale disposizione si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia, e violerebbe pertanto gli artt. 3, 97 e – in via subordinata – 117, terzo comma, Cost.
10.2.– La difesa regionale ritiene infondate tali censure, negando che sussista alcuna violazione della disciplina statale.
10.3.– Dal momento che l’unico plausibile motivo di contrasto tra la disposizione impugnata e quella individuata come parametro interposto dalla difesa statale consiste nel rinvio, operato dal nuovo art. 170-ter della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, all’art. 181 della medesima legge regionale, come modificato dall’art. 45 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (oggetto quest’ultimo di distinte censure: infra, punto 12), anche in questo caso – non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione dell’art. 181, che dunque non ha trovato attuazione nella formulazione in questa sede impugnata – si deve ritenere che la modifica dello stesso art. 181 di cui si è detto poc’anzi abbia effetto satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente, e che debba pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le medesime ragioni già evidenziate a proposito dei profili di censura concernenti l’art. 40 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (supra, punto 9.3).
11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi l’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina la realizzazione dei lavori rispetto a opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico. In particolare, oggetto delle censure sono i commi 4 e 5 del nuovo art. 174.
Il comma 4 del nuovo art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 dispone: «[a] struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’art. 170-bis per gli interventi privi di rilevanza».
Il comma 5 della medesima disposizione, dal canto suo, prevede: «[l]a relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente ai certificati sui materiali di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2011 e al giornale dei lavori strutturali».
11.1.– Secondo il ricorrente, la disciplina degli indicati due commi, come sostituita dall’art. 44 impugnato, si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 65, comma 6, t.u. edilizia, e violerebbe dunque gli artt. 3, 97 e – in via subordinata – 117, terzo comma, Cost.
11.2.– Secondo la difesa regionale, le censure sarebbero inammissibili in quanto generiche e prive della necessaria chiarezza. Nel merito, esse sarebbero infondate, in ragione dell’espresso richiamo contenuto nelle medesime alla disciplina di cui all’art. 65 t.u. edilizia.
11.3.– Le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. devono essere dichiarate inammissibili in ragione della loro assoluta genericità.
Sono invece fondate le censure formulate a proposito dei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come sostituito dall’art. 44 della legge impugnata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Il nuovo comma 4 del menzionato art. 174, disponendo l’obbligo di trasmissione da parte del direttore dei lavori della sola «relazione di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2011», omette di precisare che l’obbligo si deve estendere anche ai documenti e informazioni che l’art. 65, comma 6, t.u. edilizia elenca alle lettere da a) a c), disponendo il loro deposito quali allegati alla relazione stessa. Tale omissione non è sanata dal successivo comma 5 dello stesso art. 174, che – menzionando espressamente i soli «certificati sui materiali di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2011» e il «giornale dei lavori strutturali» – fornisce anzi un’indicazione incompleta della documentazione da trasmettere allo sportello unico, e comunque non esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale, la quale deve ritenersi enunciare – in parte qua – principi fondamentali nella materia della protezione civile, in ragione della funzionalità delle prescrizioni in parola alla tutela dell’incolumità pubblica, che potrebbe risultare compromessa dall’impiego di determinate tecniche e materiali edilizi, e che deve essere garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale (ex multis, sentenza n. 232 del 2017).
12.– È poi impugnato l’art. 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il già citato art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e i) –, che disciplina i regolamenti regionali aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
Come più volte rilevato, la ragione essenziale di tale impugnazione appare essere il mancato richiamo, da parte della disposizione impugnata, delle linee guida emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata Stato e Regioni, di cui all’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia.
Il testo dell’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 è stato, tuttavia, nuovamente emendato dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020, che contiene ora l’espressa indicazione del necessario rispetto, da parte dell’emanando regolamento regionale, delle indicazioni contenute nelle linee guida medesime. Tale ius superveniens ha certamente carattere satisfattivo delle doglianze statali; di talché, non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione dell’art. 181, e non avendo dunque la disposizione regionale trovato attuazione nella formulazione in questa sede impugnata (supra, punto 9.3), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere anche relativamente alle censure in esame.
13.– Impugnato è anche l’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale, al comma 1, detta una disciplina transitoria per le istanze di autorizzazione per l’inizio lavori nelle zone sismiche e di quelle di preavviso per l’inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità, stabilendo che a tali istanze, presentate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019, come convertito, «continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza», chiarendo altresì che «[i] relativi procedimenti sono conclusi secondo tali disposizioni».
13.1.– Secondo la difesa statale, la norma impugnata si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia, con conseguente violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.
13.2.– Secondo la difesa regionale, le censure sarebbero inammissibili in quanto generiche e prive dei requisiti minimi di chiarezza; e comunque infondate nel merito, non sussistendo alcuna disposizione di principio nell’art. 94-bis t.u. edilizia che vieti previsioni come quella censurata, la quale si limiterebbe a disciplinare procedimenti gestiti dagli uffici regionali, «dando certezza alle situazioni giuridiche sorte e pendenti e all’affidamento dei soggetti interessati che hanno presentato l’istanza».
13.3.– Le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili in ragione della loro assoluta genericità.
Pur a fronte della laconicità del ricorso statale, deve invece ritenersi fondata la censura formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
La norma regionale, in sostanza, regola l’applicabilità della nuova disciplina statale agli interventi in zona sismica di cui all’art. 94-bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. In questo modo, il legislatore regionale toscano ha preteso di graduare, sia pur indirettamente, l’immediata entrata in vigore di norme statali contenenti (nuovi) principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio», ricorrendo all’inserimento di norme intertemporali che il legislatore statale ha scelto di non inserire.
Una tale facoltà di graduazione dell’immediata vigenza di norme statali contenenti principi fondamentali in materie di competenza concorrente – peraltro in difformità dal principio generale tempus regit actum, che impone alle pubbliche amministrazioni di tener conto, ai fini dell’adozione del provvedimento finale, anche delle norme sopravvenute nel corso del procedimento – esorbita evidentemente dalle competenze regionali.
14.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna poi l’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell’art. 182 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina la procedura per l’accertamento di conformità in sanatoria per interventi in zone sismiche, rinviando, mediante il richiamo al precedente comma 1, alla disciplina generale dell’accertamento di conformità di cui all’art. 209 della stessa legge regionale.
14.1.– Secondo il ricorrente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «governo del territorio». Essa infatti, lungi dall’adeguare la normativa regionale a quella statale, come indicato nella rubrica, sembrerebbe in realtà «introdurre un titolo in sanatoria non contemplato dalla legislazione statale», dal momento che la SCIA in sanatoria non sarebbe ammissibile nelle ipotesi di cui all’art. 23, comma 1, t.u. edilizia, stante il disposto di cui all’art. 36, comma 1, che prevede, per tali ipotesi, il permesso di costruire in sanatoria, mentre sarebbe ammessa nei soli casi previsti dall’art. 37 del medesimo testo unico.
Il ricorrente aggiunge che la disposizione censurata contrasterebbe con «il principio della “doppia conformità” dal momento che la disciplina regionale non sembra prevedere il rispetto anche della normativa sismica sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda».
14.2.– La difesa regionale ritiene infondate tali censure.
La norma impugnata non avrebbe introdotto un titolo edilizio in sanatoria non contemplato dalla legge statale, come sostenuto dal ricorrente, posto che la SCIA in sanatoria è espressamente prevista dall’art. 37 t.u. edilizia sia per le opere compiute (comma 4), sia per quelle in corso di esecuzione (comma 5). La stessa SCIA in sanatoria sarebbe, poi, contemplata nella Tabella A allegata al già citato d.lgs. n. 222 del 2016, al punto n. 41 della Sezione II – Edilizia. L’istituto in questione troverebbe, poi, conferma nella prassi giurisprudenziale (è citata Consiglio Stato, sezione quinta, sentenza 31 marzo 2014, n. 1534).
Né potrebbe sostenersi che la disciplina regionale impugnata sia contraria al principio della “doppia conformità”. L’art. 182, comma 1, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 farebbe infatti riferimento all’art. 209 della stessa legge regionale, in cui il duplice accertamento di conformità sarebbe preteso per tutti gli interventi, compresi quelli in zone sismiche.
14.3.– La censura è fondata, per l’assorbente ragione del contrasto della disposizione impugnata con il principio della “doppia conformità” degli interventi oggetto di SCIA in sanatoria.
Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica, un principio fondamentale delle materie «governo del territorio» e «protezione civile» (sentenza n. 101 del 2013, nonché – con riferimento alla portata generale del principio nella materia del governo del territorio – sentenza n. 290 del 2019).
Nel caso ora in esame, l’art. 46 sostituisce il comma 2 dell’art. 182 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, dettando la seguente disposizione: «[n]ei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria, fermo restando quanto previsto al comma 3».
Il comma 1 dell’art. 182, cui la disposizione impugnata rinvia, dopo aver richiamato la disciplina generale sull’accertamento di conformità operato ai sensi dell’art. 209 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, chiarisce che gli interventi in zone sismiche realizzati in assenza di autorizzazione e per i quali l’interessato formuli richiesta di autorizzazione in sanatoria ovvero istanza di deposito in sanatoria devono «risultare conformi alla normativa tecnica», ossia alla normativa antisismica, senza espressamente stabilire anche in riferimento a tale normativa la necessità della cosiddetta “doppia conformità”, tanto al momento della realizzazione dell’intervento, quanto a quello della presentazione della domanda.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 182 deriva dunque una situazione di incertezza, per il destinatario della norma, se la conformità alla normativa tecnica debba intendersi quale “doppia conformità”, come inderogabilmente richiesto dalla legislazione statale, ovvero quale mera conformità al momento della presentazione della domanda. Tale incertezza non può ritenersi eliminata, come sostiene la difesa regionale, dalla norma generale di cui all’art. 209 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che prevede espressamente la doppia conformità, costituendo la disposizione di cui all’art. 182 lex specialis rispetto al successivo art. 209.
Ne consegue l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., della disposizione impugnata.
15.– È poi impugnato l’art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
Il menzionato art. 196 disciplina le conseguenze sanzionatorie degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il suo comma 8 stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 (relativi, in particolare, alla sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime interessati dall’abuso, nel caso di mancata demolizione e mancato ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione da parte del proprietario e del responsabile dell’abuso) in una serie di ipotesi tra le quali figura oggi, in seguito all’inserimento della nuova lettera b-bis), quella dei «mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, non accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al D. M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica».
15.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la nuova previsione si porrebbe in contrasto con l’art. 31 t.u. edilizia, che stabilirebbe principi fondamentali in materia di governo del territorio, risultando così incompatibile con l’art. 117, terzo comma, Cost.
15.2.– Secondo la difesa regionale, la doglianza sarebbe infondata, non sussistendo alcun contrasto con l’art. 31 t.u. edilizia: la disposizione regionale, anzi, attuerebbe i principi fissati dalla legislazione statale in relazione ai mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso degli immobili nei centri storici, quando tali mutamenti non siano accompagnati da opere. Non essendovi opere realizzate, infatti, non vi sarebbe alcunché da demolire, ma un mero uso abusivo, che può essere semplicemente oggetto di un ordine di cessazione, secondo quanto previsto dal nuovo comma 2-bis dell’art. 196 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, parimenti introdotto dalla legge reg. Toscana n. 69 del 2019, ma non impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
15.3.– La censura non è fondata.
L’art. 31 t.u. edilizia, invocato nel ricorso quale parametro interposto, si riferisce infatti soltanto a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità rispetto ad esso, che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell’uso senza opere edilizie di un’unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
Non sussiste dunque alcun contrasto tra quest’ultima e l’invocato parametro interposto.
16.– Sono poi congiuntamente impugnati l’art. 53, comma 3, e 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019.
Il primo inserisce il comma 6-bis nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina sanzionatoria per gli interventi compiuti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Il nuovo comma 6-bis dispone, in particolare, che nel caso di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie, «in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure della disciplina di cui all’articolo 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi».
La seconda disposizione impugnata inserisce invece il comma 2-bis nell’art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni. Il nuovo comma 2-bis stabilisce, in particolare, che «[n]el caso dei mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’art. 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi».
16.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le due disposizioni si porrebbero in contrasto con la già esaminata norma di principio nella materia «governo del territorio» di cui all’art. 31, comma 2, t.u. edilizia, che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione.
16.2.– Secondo la difesa regionale, le censure sarebbero infondate, dal momento che le disposizioni impugnate sarebbero in realtà conformi alla disciplina dettata dall’art. 37 t.u. edilizia, che non prevede l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del comune per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.
16.3.– Le censure non sono fondate, in ragione dell’insussistenza di alcun contrasto tra le disposizioni impugnate e il parametro interposto invocato dalla difesa statale (l’art. 31 t.u. edilizia), per le medesime ragioni già illustrate a proposito della questione relativa all’art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (supra, punto 15.3.).
17.– È poi impugnato l’art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 febbraio 2015, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), con specifico riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) della nuova disposizione.
Il nuovo comma 2-bis dispone che «[q]ualora consentita dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d’uso residenziale può essere conseguita anche contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 4 bis. In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti: a) a permesso di costruire ai sensi dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), della L. R. 65/2014, fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2-bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al D. M. 1444/1968 lavori pubblici o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)».
17.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la prima disposizione contrasterebbe con «il combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera c), dell’art. 23, comma 1, lettera a), e dell’art. 22, comma 1, lettera c)», t.u. edilizia, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «governo del territorio». Ciò in quanto gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sarebbero inquadrabili nella categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia.
17.2.– Secondo la difesa regionale, la censura sarebbe infondata. Gli interventi di recupero dei sottotetti rientrerebbero tra gli interventi di ristrutturazione cosiddetta “leggera”, assoggettabili alla SCIA “ordinaria” di cui all’art. 22 t.u. edilizia, che comprenderebbe «quelle attività edilizie di ristrutturazione che non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004». La legge reg. Toscana n. 5 del 2010 avrebbe pertanto disciplinato gli interventi ammissibili per il recupero dei sottotetti in modo da ritenerli riconducibili alla ristrutturazione edilizia “leggera” di cui all’art. 135, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come confermato dalla previsione che non è ammessa modifica della sagoma (art. 1, comma 2, della legge reg. Toscana n. 5 del 2010), né alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici o delle linee di pendenza delle falde, né, infine, alcun aumento delle unità immobiliari esistenti (art. 3, comma 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 5 del 2010). Proprio per tali ragioni, questi interventi sarebbero stati già soggetti a mera SCIA “ordinaria” (art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 5 del 2010).
17.3.– La censura non è fondata.
La norma regionale impugnata, in sostanza, consente che, per il tramite degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e contestualmente a tali interventi, si possa far transitare – mediante SCIA “ordinaria” – l’unità immobiliare (cui il sottotetto accede) alla categoria funzionale «residenziale». La stessa norma regionale precisa che ciò non può avvenire nei centri storici, per i quali essa impone il permesso di costruire o la “super SCIA”, secondo quanto stabilito dal t.u. edilizia.
Ora, l’art. 10, comma 2, t.u. edilizia consente alle Regioni di stabilire «con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività»; e ciò fermo il vincolo, stabilito dall’art. 10, comma 1, t.u. edilizia, della necessità del permesso (tra l’altro) per i mutamenti di destinazione d’uso nei centri storici (permesso eventualmente sostituibile con la “super SCIA”, ex art. 23, comma 01, lettera a, dello stesso testo unico).
La Regione ha fatto uso di tale facoltà. La norma regionale impugnata, dopo aver richiesto il permesso o la “super SCIA” per gli interventi di recupero dei sottotetti da cui possa originare il mutamento di destinazione d’uso per immobili siti nei centri storici, ha stabilito che per gli immobili esterni ai centri storici è sufficiente la SCIA “ordinaria”. Il che, in assenza di alterazioni dell’edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione “pesante”, non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito dal t.u. edilizia.
18.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l’art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 4-bis dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, il quale dispone che «[l]e superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali».
18.1.– Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe «in contrasto con il parametro interposto rappresentato dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione”», e, in particolare, con i suoi artt. 2 e 3. Tale contrasto determinerebbe la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dell’art. 32 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alle materie «governo del territorio» e «tutela della salute».
18.2.– Secondo la difesa regionale, le censure sarebbero infondate, in quanto frutto di un fraintendimento sulla lettura della disposizione impugnata. Sarebbe infatti erronea l’interpretazione del ricorrente, per cui tale disposizione sarebbe diretta a derogare alle superfici minime e ai requisiti igienico sanitari fissati per le unità immobiliari residenziali in caso di recupero dei sottotetti. Dal tenore della disposizione impugnata si evincerebbe invece che le «superfici dei sottotetti derivanti dagli interventi di recupero non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali». Ciò significherebbe «che le superfici minime e i requisiti igienico-sanitari devono già essere presenti negli immobili interessati dagli interventi di recupero dei sottotetti, i quali, diversamente, non sarebbero ammissibili per le destinazioni residenziali». La corretta lettura della norma regionale in questione la renderebbe, pertanto, pienamente legittima.
18.3.– Ad avviso di questa Corte, le censure in esame sono inammissibili, in quanto del tutto oscure nel loro significato. In effetti, dalla disposizione impugnata si evince inequivocabilmente che i requisiti minimi di superficie posti dalla normativa regolamentare del d.m. del 5 luglio 1975 devono preesistere all’intervento di recupero, senza che l’apporto di superficie scaturente dall’intervento stesso comporti l’acquisizione dell’abitabilità delle unità immobiliari cui accedono, qualora tale abitabilità fosse originariamente assente. Di talché non è dato comprendere quali siano i profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, con la tutela della salute ovvero con i principi fondamentali in materia di governo del territorio lamentati dalla difesa statale.
19.– In conclusione:
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 30, commi 1, 4 e 5, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1, il comma 2-bis e il comma 2-ter nell’art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, è fondata quella relativa al comma 5, e non sono fondate quelle relative ai commi 1 e 4;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il testo dell’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e non è fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che modifica l’art. 145, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e non è fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato limitatamente alla nuova formulazione dei commi 3 e 4, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed è invece fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– le questioni promosse nei confronti dell’art. 38, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lettera a), 4 e 5, sono inammissibili;
– le questioni promosse nei confronti dell’art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 2-bis nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, sono inammissibili;
– le questioni promosse nei confronti dell’art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, sono inammissibili;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce l’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato limitatamente ai commi 1 e 5, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, mentre, con riguardo al comma 5 dello stesso art. 170-bis, sono inammissibili le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed è invece fondata la censura formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce l’art. 170-ter della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato limitatamente ai commi 4 e 5, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed è invece fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e i), va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
– quanto alle questioni promosse nei confronti dell’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed è invece fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– la questione promossa nei confronti dell’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che modifica l’art. 182, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, è fondata;
– la questione promossa nei confronti dell’art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, non è fondata;
– le questioni promosse nei confronti dell’art. 53, comma 3, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 6-bis nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, e dell’art. 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2-bis nell’art 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, non sono fondate;
– la questione promossa nei confronti dell’art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, non è fondata;
– le questioni promosse nei confronti dell’art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, sono inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dall’art. 30, comma 5, della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, commi 1 e 4, 36, comma 1, 34, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 44, comma 1, 67, comma 2, e 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020.