Cass. Sez. III n. 46686 del 21 novembre 2023 (UP 12 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. La Mattina ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca
Non è possibile disporre la confisca ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, a reato di lottizzazione abusiva prescritto, soltanto nel caso in cui, al momento in cui è maturata la prescrizione, l’istruttoria dibattimentale non abbia già consentito di accertare la sussistenza del reato. L’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, pertanto, opera solo nel caso in cui, al maturare della stessa, la condotta lottizzatoria non sia già stata delineata in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre, ove l’istruttoria prosegua per esigenze probatorie diverse, come quella di accertare non l’ “an” della sussistenza del reato, ma il “quando” della sua commissione, non può affatto ritenersi inibito il potere del giudice di disporre la confisca delle aree confiscate, pur nella contestuale presenza della declaratoria di estinzione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Francesco La Mattina, Antonio Ventimiglia, Rocco Marsalone, Concetta Ribaudo, Nicola Zama, Rosalia Galati, Salvatore Ribaudo, Fortunata Rubino, Gaetano Miloro, Antonia Sorce, Paolo Sampino, Rita Marsalone, Giuseppe Fava e Michela Basile, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo dell’8 ottobre 2020, che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti sia in ordine al reato di lottizzazione abusiva (capo A) contestato a ognuno di loro, sia rispetto ai singoli reati edilizi (capi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ed M) a taluni di loro ascritti; contestualmente, il primo giudice aveva disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate senza titolo.
2. I ricorsi sono affidati a un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, evidenziando che il Tribunale, all’udienza del 26 settembre 2018, avrebbe già potuto dichiarare la prescrizione, facendo decorrere il relativo termine dal 30 luglio 2013, cessando la permanenza del reato con l’ultimazione della condotta lottizzatoria.
In ogni caso, è emerso dall’istruttoria che le opere non sono state modificate dopo il sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Palermo, eseguito il 9 luglio 2014, non essendo avvenuta dopo tale data alcuna ulteriore trasformazione materiale o giuridica dell’area, per cui l’attività istruttoria compiuta dopo il maturare della prescrizione del reato era ultronea e in contrasto con l’obbligo di immediato proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
A ciò si aggiunge che la confisca urbanistica non può essere assimilata né alla confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 cod. pen., che presuppone sempre una condanna, né alla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., che può prescindere da una condanna in ragione della pericolosità intrinseca della cosa sottoposta alla misura, elemento che non si rinviene nella confisca de qua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. In via preliminare, occorre premettere che, con l’imputazione elevata al capo A, agli imputati era stato ascritto il reato di cui agli art. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in concorso tra loro, in qualità di proprietari di un lotto di terreno destinato a verde agricolo sito in Palermo, via Conte Federico n. 285 (foglio 107, particella 1079), il frazionamento materiale e negoziale del predetto terreno di circa 1.600 mq., ciò mediante la suddivisione del terreno in sei lotti (particelle 1339-1281) circondati ognuno da muretti perimetrali e mediante la destinazione dei suddetti appezzamenti a uso residenziale, il tutto in modo da creare una trasformazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento edilizio, ciò in violazione alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Orbene, pur dichiarando la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva (oltre che delle altre contestate violazioni del Testo unico dell’edilizia), il Tribunale ha disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e di tutte le opere ivi abusivamente realizzate, evidenziando che, alla luce dell’istruttoria espletata, doveva ritenersi comprovata la lottizzazione abusiva contestata, essendo emerso che gli imputati avevano concorso, ognuno con la propria condotta, alla illegittima trasformazione del territorio, realizzando un insediamento di tipo residenziale costituito dalla concentrazione di sei fabbricati chiaramente incompatibili con la disciplina urbanistica dettata dal Piano Regolatore Generale, che destinava l’area a verde agricolo, facendola rientrare all’interno del comprensorio di cui al progetto presentato dalla società consortile Viasa s.p.a. per la realizzazione delle opere relative all’irrigazione San Leonardo Ovest 4° lotto, autorizzato con decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente del 16 giugno 1995, essendo precisato altresì nel certificato di destinazione urbanistica che l’edificazione delle porzioni edificabili delle particelle era subordinata al rispetto sia delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, sia delle norme del regolamento edilizio del Comune di Palermo del 5 luglio 1956.
Nel sottolineare che gli imputati avevano consumato il reato attraverso le fasi progressive dell’acquisto delle quote indivise di terreno e del successivo frazionamento catastale propedeutico all’edificazione dei fabbricati abusivi, il primo giudice individuava la data del commissione del reato non nella data del sopralluogo indicata nel capo di imputazione (30 luglio 2013), in cui è stato accertato che le unità immobiliari erano definite in ogni parte, arredate e abitate, ma nella data del sequestro, ossia il 9 luglio 2014, momento in cui erano cessati gli effetti permanenti del reato, per cui, pur tenendo conto della sospensione della prescrizione per 3 mesi e 14 giorni, il reato era prescritto alla data di emissione della sentenza impugnata (8 ottobre 2020), il che non ha impedito al Tribunale di disporre la confisca, ciò in forza della previsione di cui all’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terrenti abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, non essendo dirimente che la sentenza sia di condanna o di prescrizione, perché ciò che rileva è unicamente che vi sia stato un esauriente accertamento del fatto.
1.1. La conclusione del Tribunale è stata condivisa dalla Corte di appello.
È stato infatti osservato nella sentenza impugnata che, all’udienza del 2 ottobre 2019, ossia prima della data in cui sarebbe maturata la prescrizione (23 ottobre 2023, dovendosi aggiungere al termine quinquennale il periodo di sospensione di 3 mesi e 14 giorni), erano stati già escussi i testi del P.M. e il processo era stato rinviato solo per consentire l’esame dei testi della difesa, i quali poi venivano sentiti solo al fine di accertare un’ulteriore retrodatazione della data di commissione dei reati rispetto a quella in contestazione, ciò nell’ottica di dimostrare solo il maturare della causa estintiva già negli anni 1996-1997 (teste Marsalone), o nel 2009 (teste Scalia), quindi in epoca antecedente anche all’esercizio dell’azione penale, essendo stato emesso il decreto di citazione il 18 aprile 2016, circostanza questa che avrebbe indubbiamente precluso la confisca.
Del resto, ha aggiunto la Corte territoriale, nell’unitario atto di appello, gli imputati si erano limitati a rappresentare che una parte dell’istruttoria dibattimentale fu compiuta solo dopo il decorso del termine di 5 anni da quella che sarebbe poi risultata essere la data finale di consumazione del reato, senza neppure allegare la presentazione di richieste nel corso del giudizio di primo grado, prima della conclusione dell’istruttoria, aventi ad oggetto la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, risultando di contro che la prosecuzione dell’istruttoria era giustificata solo dall’esigenza difensiva di una corretta individuazione del momento di inizio del decorso del termine di prescrizione.
2. Orbene, l’impostazione dei giudici di merito appare immune da censure.
2.1. In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che l’individuazione dell’epoca di commissione del reato nella data del sequestro risulta legittima, dovendosi osservare che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Rv. 283325 – 03, Sez. 3, n. 40327 del 21/10/2021 non mass., Sez. 3, n. 12459 del 13/01/2021, Rv. 281576, Sez. 3, n. 14053 del 20/2/2018, Rv. 272697, Sez. 3, n. 24985 del 20/5/2015, Rv. 264122, Sez. 3, n. 12772 del 28/2/2012, Rv. 252236, Sez. Un., n. 4708 del 27/3/1992, Rv. 190829), quello di lottizzazione abusiva è un reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all’esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l’iter criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull’assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione e uso del territorio riservate all’autorità amministrativa competente; la progressione che può caratterizzare l’attività lottizzatoria non si esaurisce invero con l’iniziale trasformazione del territorio, l’aggressione al quale si protrae fino a quando perdurano condotte che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica, tra le quali pacificamente rientrano la realizzazione di nuovi interventi, anche di urbanizzazione, essendo evidente come assumano rilievo non soltanto quelle condotte che si concretano nella realizzazione di interventi o che comunque aggravino lo stravolgimento dell’assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente. Ciò comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo il compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento, pur potendo continuare le conseguenze dannose costituite dall’utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche contestazioni difensive sul punto, non può essere messa in discussione la circostanza di fatto rilevata dai giudici di merito, secondo cui la condotta lottizzatoria de qua, manifestatasi attraverso una pluralità di iniziative negoziali e materiali, si è esaurita solo con il sequestro preventivo eseguito il 9 luglio 2014, per cui in maniera non illogica è stato individuato in tale data il termine di decorrenza del termine di prescrizione.
2.2. Ciò premesso, in ordine all’adozione della statuizione della confisca contestualmente alla declaratoria di prescrizione (anche) del reato di cui al capo A, occorre a questo punto richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870, ricorrente Perroni), secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.
In seguito, sulla falsariga delle indicazioni ermeneutiche provenienti dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito e precisato (cfr. Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022, Rv. 282833 e Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021, Rv. 281728) che la confisca ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può essere disposta non solo in caso di condanna, ma anche a fronte di intervenuta prescrizione del reato, nel caso in cui lo svolgimento dell’attività istruttoria, pur se necessitato dall’esigenza di accertare il maturare della prescrizione stessa, abbia comunque determinato un “pieno accertamento del fatto”, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso; si è in particolare rilevato che l’applicazione del principio formulato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13539 del 2020 postula che il ricorrente alleghi che l’accertamento sull’ “an” del reato lottizzatorio sia proseguito dopo la maturazione del termine di prescrizione del reato, indicando l’attività istruttoria compiuta in epoca successiva alla prescrizione del reato, ciò per consentire alla Corte di legittimità di valutare l’osservanza del principio di diritto menzionato, non potendo il giudice di legittimità operare una valutazione nel merito dell’accertamento compiuto.
In definitiva, deve ritenersi che non è possibile disporre la confisca ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, a reato di lottizzazione abusiva prescritto, soltanto nel caso in cui, al momento in cui è maturata la prescrizione, l’istruttoria dibattimentale non abbia già consentito di accertare la sussistenza del reato.
L’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, pertanto, opera solo nel caso in cui, al maturare della stessa, la condotta lottizzatoria non sia già stata delineata in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre, ove l’istruttoria prosegua per esigenze probatorie diverse, come quella di accertare non l’ “an” della sussistenza del reato, ma il “quando” della sua commissione, non può affatto ritenersi inibito il potere del giudice di disporre la confisca delle aree confiscate, pur nella contestuale presenza della declaratoria di estinzione del reato.
2.3. Tanto evidenziato, devono escludersi i vizi di legittimità dedotti nel ricorso, risultando sia l’individuazione del dies a quo della prescrizione sia la statuizione sulla confisca degli immobili coerenti con le richiamate premesse interpretative, dovendosi ribadire che, alla data in cui si è esaurito l’esame dei testi del P.M., chiamati a deporre sull’ “an” della sussistenza del reato, non è ancora maturata la prescrizione della fattispecie contestata, che è stata dunque pienamente accertata, nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi, a reato non ancora prescritto, mentre l’istruttoria è poi proseguita per l’esame dei testi della difesa, che sono stati però escussi non sull’ “an” della sussistenza del reato, ma solo sul “quando”, ossia sull’individuazione della data di consumazione del reato.
L’istruttoria dibattimentale, dunque, è proseguita non al fine di accertare la già delineata configurabilità della lottizzazione abusiva, ma solo per consentire alla difesa di provare l’eventuale retrodatazione della condotta illecita, per cui alcuna violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. appare ravvisabile nel caso di specie, tanto più ove si consideri che, nel corso del giudizio di primo grado, non risulta che vi sia stata alcuna sollecitazione difensiva finalizzata alla declaratoria di estinzione della prescrizione, concentrandosi le censure, pure in questa sede, sul mero dato della prosecuzione dell’istruttoria dibattimentale, che tuttavia è di per sé un elemento non decisivo, dovendosi verificare, come compiutamente ha fatto la Corte di appello, le ragioni e le finalità degli avvenuti sviluppi probatori.
3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, gli odierni ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/10/2023