Cass. Sez. III n. 32539 del 1 settembre 2010 (Ud 8 giu. 2010)
Pres. Lupo Est. Amoresano Ric. Amoroso ed altri
Urbanistica. Nozione di lottizzazione abusiva
Alla luce della previsione normativa, va qualificata come lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano uno trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all’area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano
UDIENZA del 08.06.2010
SENTENZA N. 1089
REG. GENERALE N.008839/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Ernesto Lupo Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti
Dott. Silvio Amoresano
Dott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Amoroso Carmela nata il xx.xx.xxxx
2) Salzillo Angela nata il xx.xx.xxxx
3) Di Nola Raffaelina nata il xx.xx.xxxx
4) Di Nola Giuseppe nato il xx.xx.xxxx
- avverso la sentenza del 17.9.2007 della Corte di Appello di Roma
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
- sentiti i difensori, avv. Alessandro De Meo per Amoroso C. e Salzillo A. e avv. Alessandro Cassiani per Di Nola R. e Di Nola G., che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi
OSSERVA
1) Con sentenza in data 17.9.2007 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004 con la quale Amoroso Carmela, Salzillo Angela, Di Nola Raffaelina e Di Nola Giuseppe erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art.20 Iett.c) L.47/85 per aver realizzato, in assenza della prescritta autorizzazione, una lottizzazione edilizia a scopo residenziale; con confisca del terreno e delle opere e la loro acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Itri.
Ricordava la Corte territoriale che il Tribunale aveva individuato una attività di lottizzazione mista (negoziale e materiale) nelle condotte degli imputati. La Amoroso, iniziale proprietaria di un unico appezzamento, aveva presentato quattro distinte richieste di concessione edilizia per distinti manufatti ed aveva poi venduto indiviso l'appezzamento di terreno in questione agli altri imputati. Successivamente costoro avevano sollecitato la voltura a favore di ciascuno delle richieste di concessione, avevano sciolto la comunione, frazionato il terreno ed infine, conseguita la concessione edilizia, avevano dato inizio alle opere. Ricordava, altresì, che il Tribunale aveva ritenuto illegittime le concessioni edilizie, ma assolto l'assessore Ialongo perché il fatto non costituisce reato.
Tanto premesso, riteneva la Corte che, a prescindere dalla legittimità o meno delle concessioni, (non risultava contestato il reato di costruzione abusiva ma quello di lottizzazione), era configurabile il reato di lottizzazione abusiva, in quanto era stata posta in essere una serie di attività negoziali e materiali che avevano dato luogo non ad una mera esecuzione di edifici in zona agricola, ma ad un insediamento residenziale di più edifici, contiguo ed unitario, e ad opere di urbanizzazione in zona vergine.
Rilevava la Corte, inoltre, che dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa emergeva che nella sottozona E1 era previsto l'insediamento residenziale sparso.
Vi era stata, quindi, la trasformazione di un unico lotto agricolo in una zona residenziale.
2) Ricorrono per cassazione Amoroso Carmela e Salzillo Angela, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Il Tribunale non spiega quali siano state le violazioni delle leggi urbanistiche (nella imputazione si faceva riferimento ad una lottizzazione non prevista dalle norme urbanistiche del Comune di Itri). La Corte di Appello pone parziale rimedio a tale omissione, facendo, però, riferimento a rilievi non contenuti nell'atto di appello. Dopo aver ricordato la distinzione tra reato di illecita edificazione e quello di lottizzazione, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità, deducono che l'intervento non ha determinato una diversa sistemazione (non prevista) del tessuto urbano; dal certificato di destinazione urbanistica risulta che non sono previsti spazi esterni al singolo lotto da destinare ad attività collettive. Gli interventi edilizi nella zona non sono subordinati a convenzione lottizzatoria; né comunque sono state realizzate opere di urbanizzazione che hanno trasformato urbanisticamente la zona, essendo stato rispettato il rapporto tra superficie disponibile e cubatura realizzata.
Assumono poi che, in ogni caso, è maturata la prescrizione.
2.1) Ricorrono per cassazione anche Di Nola Raffaelina e Di Nola Giuseppe, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. La motivazione in ordine alla illegittimità delle concessioni edilizie non è condivisibile in quanto il PRG non prevedeva alcun lotto minimo nella zona E ed E1; né vi è prova che l'area non fosse edificabile. Non configurabile è poi il reato di lottizzazione, in quanto come affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa il reato non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento e vendita dei lotti.
Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendo la edificazione prevista e legittima in quanto conforme alla normativa.
Con il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta trasformazione di un unico lotto agricolo in un comprensorio edilizio e cioè in una lottizzazione a fini residenziali.
3) E' opportuno ricordare che, a norma dell'art. 18 L.47/85 (ora 30 DPR 380/01 ) "Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento o la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".
Va quindi, alla luce della previsione normativa, qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (così Cass. sez.3 n.17663 del 3.3.2005).
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi : " - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di panificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez.3 n.37.472 del 26.6.2008- ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3 n.12426 del 7.2.2008- Bardini).
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione... (Cass.sez.6, 8.2.2005 n.4424).
3.1) Occorreva, quindi, accertare se, a prescindere dall'esistenza di titoli autorizzatori in ordine alle costruzioni da realizzare, l'intervento unitariamente considerato determinasse una illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, intendendosi per tale "una trasformazione di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona, sia nel senso di intervento innovativo sul tessuto urbanistico che sotto il profilo della necessita dell'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione o di potenziamento di quelle già esistenti". Vale a dire se l'intervento medesimo fosse idoneo a conferire un diverso assetto a porzione del territorio comunale in modo da creare una nuova "maglia" di tessuto urbano.
I Giudici di merito hanno effettuato siffatto accertamento, evidenziando correttamente che non è in discussione la legittimità o meno delle singole concessioni edilizie (su cui si continua ad insistere anche in questa sede), risultando contestato il reato di lottizzazione abusiva.
Già il Tribunale aveva affermato che ci si trovava in presenza di una lottizzazione mista. Sotto il profilo dell'attività materiale venivano in rilievo l'adiacenza dei lotti, l'avviata esecuzione di abitazioni, l'esistenza di una strada interpoderale di collegamento, la previsione di opere di urbanizzazione nei progetti depositati. Quanto all'attività giuridica erano da considerare la presenza di un'unica proprietaria di un appezzamento di rilevante estensione, la richiesta avanzata dalla stessa prima della vendita di quattro diverse concessioni edilizie, la successiva vendita a quattro diverse persone in regime di comunione, la stipulazione a distanza di pochi mesi dell'atto di scioglimento, preceduto dal frazionamento dell'originario terreno in quindici distinte particelle, la richiesta di voltura a nome degli acquirenti delle richieste di concessione, la previsione della realizzazione di opere di urbanizzazione in zona vergine (costruzione di un nuovo tronco di strada per accedere ai quattro lotti).
In ordine all'elemento soggettivo, poi, rilevava il Tribunale che non potevano esservi dubbi di sorta, tenuto conto della complessiva condotta posta in essere (contestualità temporale delle vicende contrattuali, acquisto in comunione di lotti adiacenti, frazionamento etc..), chiaramente finalizzata a realizzare una trasformazione urbanistica dei terreni.
La Corte territoriale, nel rinviare e far propria la motivazione della sentenza di primo grado, ha sottolineato, ineccepibilmente, che si è avuta "una vera e propria realizzazione di un insediamento residenziale di più edifici, contiguo ed unitario e dotato di opere di urbanizzazione in zona vergine; si è cioè lottizzato a fini edilizi, senza la preventiva autorizzazione comunale di tale lottizzazione e cioè della trasformazione specifica e funzionalmente unitaria a fini residenziali di una zona agricola, autorizzazione che doveva precedere le singole concessioni edilizie".
Ha rilevato, infine, la Corte che la realizzazione di quattro ville, con opere di servizio comuni, non poteva certo considerarsi consentita in forza degli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola E sottozona E1, prescindendo da una autorizzazione della lottizzazione. Nella zona infatti era previsto l'insediamento residenziale sparso e pertanto ville isolate e edifici per abitazione degli addetti ai lavori agricoli.
Con accertamento immune da vizi la Corte di merito ha ritenuto che tali "caratteristiche" non avesse certo l'intervento eseguito.
3.2) La non manifesta infondatezza dei ricorsi consente di dichiarare la prescrizione, pur se intervenuta successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata. Peraltro, debbono ritenersi fondati i rilievi in ordine alla consumazione del reato. Il Tribunale aveva infatti accertato che la permanenza si era protratta fino alla data del 14.10.2003. In mancanza di una impugnazione sul punto non poteva la Corte territoriale "spostare in avanti" la consumazione del reato e farla coincidere (richiamando gli approdi giurisprudenziali più recenti) con l'ultimazione delle costruzioni.
Dovendosi quindi ritenere fissata al 14.10.2003 la data di consumazione del reato, il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è maturato in data 14.4. 2008.
A nulla rileva la rinuncia alla prescrizione (come già evidenziato dalla Corte di Appello), essendo questa intervenuta in data 17.9.2007, quando cioè non era ancora maturata la prescrizione medesima (cfr. ex multis Cass. sez.2 n.3900 del 14.11.2003; Cass. 5ez.2 n.527 del 15.11.2005; Cass. sez.1 n.18391 del 13.3.2007).
3.3) Nonostante la declaratoria di prescrizione va mantenuta ferma la disposta confisca.
Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo).
"La Corte di Straburgo ha ritenuto arbitraria la confisca (considerata sanzione penale secondo le previsioni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o colei che ne è vittima. I giudici penali di Strasburgo non hanno detto però che presupposto necessario per disporre la confisca in esame sia una pronuncia di condanna del soggetto al quale la res appartiene. Va affermato, pertanto, il principio di diritto (già enunciato da questa Sezione nelle sentenze:29.4.2009, Quarta ed altri, 2.102008 n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "Per disporre la confisca prevista dall' art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena" (cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del 30.4.2009- Casasanta ed altri). In detta ultima decisione si affermava ancora che "Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, Va affermato, pertanto, l'ulteriore principio di diritto, secondo il quale, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata".
I giudici di merito hanno ampiamente ed ineccepibilmente argomentato, come si i visto, in ordine alla sussistenza della lottizzazione sia con riguardo all'elemento oggettivo che soggettivo, per cui va confermata la già disposta confisca.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma la disposta confisca.
Così deciso in Roma l'8 giugno 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 01 sett. 2010