TAR Toscana Sez. III n. 1815 del 11 giugno 2010
Urbanistica. Vincolo di rispetto cimiteriale
 
Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS. comporta inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01815/2010 REG.SEN.
 N. 00464/1996 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
Sul ricorso numero di  registro  generale 464 del 1996, proposto da:
 Pratesi Nella, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Antonia Terlizzi,  con  domicilio eletto presso Rita Antonia Terlizzi in Firenze, via Lamarmora  29;
 contro
 Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci,  Marco  Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Firenze, c/o  Ufficio  Legale Comunale;
 
 per l'annullamento
 
 della nota prot. n. 49120/95 in data 18 novembre 1995 dell'Assessore  all'Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Firenze, ricevuta  dalla  ricorrente il 24 novembre successivo, nonché di ogni atto presupposto,  conseguente e comunque connesso, ancorché incognito..
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott.  Silvia La  Guardia e uditi per le parti i difensori M. R. Terlizzi e A. Minucci.;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La ricorrente agisce, con atto notificato il 17.01.1996, per  l’annullamento del  diniego di condono espresso dal Comune di Firenze relativamente alla  costruzione  di un ripostiglio esterno, della superficie di mq. 12,30, realizzato nel  1974  con struttura portante in legno e ferro e manto di copertura in lastre  ondulate,  al servizio di un fabbricato che insiste in zona limitrofa al piccolo  cimitero  parrocchiale di Quaracchi.
 
 Il diniego, motivato col rilievo che l’opera predetta sorge su area  sottoposta a  vincolo cimiteriale, è contestato con la deduzione di: 1) violazione e/o  errata  applicazione di legge (art. 338 R.D. 27.07.1934, art. 57 D.P.R.  10.09.1990, n.  285, artt. 32 e 33 legge n. 47/85 e principi emergenti) ed eccesso di  potere per  difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione del giusto  procedimento,  sostenendo che la fascia di rispetto cimiteriale non comporti di per sé  una  inedificabilità assoluta, con la conseguenza che manufatti non  finalizzati  all’abitazione, ove non si frappongano esigenze igienico-sanitarie,  potrebbero  essere ammessi; rilevando che lo stesso Comune di Firenze ha chiesto ed  ottenuto, sin dal 1967, la riduzione della fascia di rispetto da 200 a  100  metri; lamentando che il diniego sia stato adottato senza il preventivo  parere  dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; 2) violazione e/o falsa  applicazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85, principi emergenti,  art.  220 T.U. 27.07.1934 n. 1265) ed eccesso di potere per violazione del  giusto  procedimento lamentando che il diniego sia stato adottato senza i  preventivi,  entrambi necessari, pareri della Commissione Edilizia e dell’Ufficiale  Sanitario; 3) violazione dell’art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di  potere per  difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo inadeguato ad esporre  le  ragioni del diniego l’apodittico e generico richiamo agli artt. 338 R.D.  n.  1265/1934 e 33 legge n. 47/85, senza far riferimento a obiettive ragioni   igienico-sanitarie ostative alla sanatoria del manufatto; 4)  incompetenza e  violazione dell’art. 35 legge n. 47/85, essendo stato il provvedimento  adottato  non dal Sindaco ma dall’Assessore all’urbanistica.
 
 Resiste il Comune intimato, che replica in memoria.
 
 Anche la ricorrente ha dimesso memoria, insistendo nelle proprie tesi,  eccettuato il quarto motivo, che dichiara non aver più ragion d’essere,  vista  l’esistenza di delega all’assessore.
 
 Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.01.2010.
 DIRITTO
 Il manufatto abusivo (ripostiglio esterno di mq. 12,30) cui si riferisce  il  diniego di condono impugnato è situato (circostanza non realmente  controversa e,  comunque, documentata, v. planimetrie di P.R.G. docc. 10 della  ricorrente e 5  del Comune, dalle quali risulta che il fabbricato si trova all’interno  della  fascia di 100 mt. dal cimitero di Quaracchi) all’interno di zona di  rispetto  cimiteriale.
 
 Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del  T.U.LL.SS.  comporta, secondo dominante giurisprudenza (v., per tutte, recentemente,  Cons.  Stato , IV, 27.10.2009, n. 6547), alla quale questa Sezione aderisce (v.  ad es.  la sentenza 2.07.2008, n. 1712) e che il Collegio condivide,  inedificabilità  assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di  fabbricato, anche  non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale, quale è  quello di  specie. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di  assicurare  condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro  ai  luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto  funerario.
 
 Non possono, pertanto, condividersi la tesi, esposta con il primo  motivo, che il  vincolo non comporti inedificabilità assoluta e le conseguenze che da  tale  erronea premessa il ricorrente ritrae, anche nei successivi motivi,  quali  l’esigenza di verificare, di volta in volta, se sussistano esigenze  igienico-sanitarie ostative e di motivare il provvedimento negativo con  riferimento a tale concreto aspetto, comparando gli interessi pubblici e  privati  coinvolti, nonché l’esigenza di previa acquisizione dei pareri  dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo nonché della commissione edilizia  comunale e  dell’ufficiale sanitario. Trattandosi di vincolo di carattere assoluto  non si  rendeva necessaria motivazione ulteriore all’indicazione della  sussistenza del  vincolo stesso, che è di per sé ostativo all’edificazione; né  rileverebbe  l’eventuale insussistenza di problematiche igienico-sanitarie, plurime  essendo,  come già evidenziato, le funzioni che il vincolo in questione assolve.  La  presenza del vincolo in questione ha, d’altra parte, rilievo assoluto ed   assorbente, con la conseguenza che non necessitava l’acquisizione dei  pareri  indicati dalla ricorrente, insuscettibili di determinare un esito  diverso della  pratica.
 
 Del tutto corretto, quindi, risulta il diniego di concessione edilizia  in  sanatoria motivato con il rilievo che l’area sulla quale sorge l’opera  era  sottoposta a vincolo cimiteriale e con il richiamo all’art. 33 della  legge n.  47/85, specificando che esso dispone che le opere oggetto di richiesta  di  condono non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con  vincoli  che comportino l’inedificabilità, imposti prima dell’esecuzione delle  opere  stesse.
 
 Infondati risultano, dunque, i primi tre motivi del ricorso, mentre il  quarto è  stato abbandonato dalla stessa ricorrente, preso atto della sussistenza  di  delega all’assessore, di cui alla memoria e documentazione del Comune.
 
 Il ricorso va, pertanto, respinto.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente  pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
 
 Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Firenze le spese del  giudizio  che liquida in euro 2000 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a. e c.p.a..
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Angela Radesi, Presidente
 Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
 Gianluca Bellucci, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 11/06/2010
                    



