Cass. Sez. III n. 7070 del 23 febbraio 2012 (Ud. 7 feb. 2012)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Aliprandi
Urbanistica. Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo costruttore

Rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui all'articolo 44, comma primo lettera a), D.p.r. 380\2001, anche l'obbligo di comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa costruttrice.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/02/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 347
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 33760/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALIPRANDI PAOLO N. IL 14/06/1952;
avverso la sentenza n. 1079/2010 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO del 14/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gurro Michele di Roma (nuova nomina). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vigevano, con sentenza del 14 gennaio 2011, riconosceva ALIPRANDI Paolo, opponente a decreto penale di condanna, responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) perché, quale amministratore della Vigevano Immobiliare s.r.l., titolare di permesso di costruire e committente di lavori per la realizzazione di un complesso residenziale, eseguiva la demolizione di fabbricati preesistenti non osservando le prescrizioni del predetto titolo abilitativo che imponevano la comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice e lo condannava alla pena dell'ammenda.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto integrato il reato contestato dalla mera violazione delle prescrizioni del permesso di costruire in quanto non effettivamente inerenti all'attività edilizia, da individuarsi in base alla definizione datane dal Testo Unico e, segnatamente, dall'art. 3.
Aggiungeva che l'obbligo di comunicazione non osservato non implicava alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del territorio e che, comunque, alla data dell'accertamento non era stato effettuato alcun intervento di nuova costruzione in assenza della suddetta comunicazione, in quanto si stava procedendo alla demolizione di preesistenti edifici.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) di cui è nota la natura residuale rispetto alle altre violazioni menzionate dal medesimo articolo, sanziona, con la sola pena dell'ammenda, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto applicabili, l'inosservanza delle disposizioni dei regolamenti edilizi, l'inosservanza di prescrizioni contemplate dagli strumenti urbanistici e l'inosservanza delle prescrizioni fissate dal permesso di costruire.
Come ricordato anche nella sentenza impugnata e nel ricorso, la giurisprudenza, con riferimento alla previgente L. n. 47 del 1985, ha osservato che la disposizione in esame (allora contenuta nell'art. 20, lett. a)) ha un contenuto estremamente generico e si presta ad una pluralità indiscriminata di utilizzazioni, con conseguente insufficienza della interpretazione letterale, se non altro perché urta con il principio della tassatività delle fattispecie legali penali. Da ciò deriva la necessità delimitarne l'ambito applicativo facendo riferimento alla sua collocazione in un contesto normativo volto a disciplinare l'attività edilizia, con la conseguenza che "le norme, prescrizioni e modalità esecutive" di cui all'art. 20, lett. a) dovevano intendersi riferite soltanto a quelle regole di condotta che sono direttamente afferenti all'attività edilizia (Sez. 3 n. 8965,21 giugno 1990).
Si tratta inoltre, come pure è stato osservato, di una norma penale in bianco poiché, mentre la sanzione è determinata, il precetto di carattere generico rinvia ad un dato esterno quale il titolo abilitativo, il regolamento edilizio, ecc. (SS.UU. n. 7978, 14 luglio 1992; v. anche SS.UU. n. 11635 , 21 dicembre 1993).
Ciò posto, deve ulteriormente ricordarsi che, in una recente pronuncia (Sez. 3 n. 21780, 31 maggio 2011), si è evidenziato come il riferimento contenuto nella disposizione attualmente vigente alle disposizioni di legge "previste nel presente titolo" (titolo 4^, Parte prima del D.P.R. n. 380 del 2001, comprendente l'art. da 27 a art. 51) sia certamente riduttivo rispetto alla previgente fattispecie di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) la quale, punendo "l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni", si riteneva effettuasse un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico- edilizia, addirittura comprensiva, secondo parte della giurisprudenza, anche delle leggi regionali integrative. Il precetto attualmente vigente veniva pertanto riconosciuto come più aderente al principio di tassatività della fattispecie escludendone l'applicabilità in caso di violazioni afferenti ad adempimenti di carattere amministrativo non riguardanti la condotta di trasformazione del territorio (la fattispecie in esame concerneva la mancata presentazione del D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi) osservando che una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici, quale quella in esame, risponde all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione di norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo. Alla luce di tali condivisibili principi deve pertanto procedersi ad una valutazione circa la inerenza della prescrizione violata all'attività edilizia.
Ciò posto, ritiene il Collegio che possa pervenirsi ad una risposta positiva, perché, pur nel ristretto ambito di operatività delineato dalla attuale formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) la specifica prescrizione contenuta nel titolo abilitativo che obbligava a comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori e la ditta assuntrice degli stessi aveva certamente attinenza con l'attività edilizia.
Infatti del tutto correttamente il giudice di prime cure ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che il fine della comunicazione imposta dal titolo abilitativo è quello di agevolare la verifica, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio dell'intervento nei termini e consentire una tempestiva verifica sull'attività edilizia posta in essere.
Non si tratta, pertanto, di una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposto dall'art. 27 e segg. del Testo Unico al dirigente e al responsabile del competente ufficio comunale, cosicché la correlazione con l'attività edilizia autorizzata risulta del tutto evidente.
È del tutto irrilevante, inoltre, che all'atto del controllo non fosse in corso la realizzazione di una nuova costruzione ma soltanto attività di demolizione di preesistenti fabbricati, asseritamente non rientrante nella definizione di attività edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 poiché, in disparte la circostanza che l'elencazione contenuta nella predetta disposizione, come chiaramente evidenziato nella relazione illustrativa al Testo Unico, è effettuata a titolo esemplificativo, utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, in tale ampio concetto devo collocarsi anche le attività prodromiche alla realizzazione di una nuova costruzione quale, appunto, la demolizione di preesistenti edifici insistenti sull'area di pertinenza del costruendo manufatto. Deve in definitiva affermarsi il principio secondo il quale rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, l'art. 44, comma 1 letter. a anche l'obbligo di comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa costruttrice. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012