Cass. Sez. III n. 20564 del 1 giugno 2010 (Cc.28 apr. 2010)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. PM in proc. Tulli
Urbanistica. Ordine di demolizione e prescrizione

L’ordine di demolizione emesso dal giudice, che viene meno in caso di successiva declaratoria di estinzione del reato edilizio, deve essere distinto dall’ordine emesso dall’autorità comunale, ai sensi dell’art, 31, comma 2, del DPR n. 380/2001che non viene meno per effetto della intervenuta prescrizione del reato. L’inottemperanza a tale ordine emesso in sede amministrativa entro il termine di novanta giorni produce l’automatica acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo citato, e la presenza di un provvedimento di sequestro non esclude l’obbligo di ottemperare a detto ordine ed il conseguente effetto dell’inottemperanza di produrre l’acquisizione del bene.

 

UDIENZA del 28.04.2010

SENTENZA N. 665

REG. GENERALE N. 30071/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi signori:

 

Presidente Dott.                  Ernesto Lupo
Consigliere                         Alfredo Maria Lombardi
"                                        Aldo Fiale
Luigi Marini

Giulio Sarno


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nei confronti di Tufi Fernando, n. a Alatri il 00.00.0000, Lisi Rosina, n. a Alatri il xx.xx.xxxx, e Tulli Jean Luc, n. a Losanna (Svizzera) M' xx.xx.xxxx, avverso l'ordinanza in data 10.7.2009 del Tribunale di Tivoli, con la quale è stato respinto il ricorso del. P.M. avverso il provvedimento con il quale era stata disposta la restituzione! di un immobile.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Francesco Mauro lacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto il ricorso del P.M. avverso il provvedimento in data 19.2.2009, con il quale lo stesso giudice, nel dare esecuzione ad un provvedimento di dissequestro di un immobile, ne aveva disposto la restituzione in favore di Tulli Fernando e di Lisi Rosina.


Con il provvedimento oggetto di opposizione in sede di incidente di esecuzione, il Tribunale aveva affermato che non poteva ritenersi acquisito al patrimonio comunale l'immobile realizzato abusivamente, in quanto l'inottemperanza all'ordine di demolizione dello stesso doveva ritenersi giustificata, trattandosi di un manufatto sottoposto a sequestro.

Con l'impugnata ordinanza il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione del P.M., osservando che per effetto della intervenuta prescrizione del reato edilizio doveva ritenersi automaticamente venuto meno l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, presupposto giuridico dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale.


Avverso l'ordinanza ho proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che la denuncia per violazione di legge.


La pubblica accusa deduce, in sintesi, che l'ordine di demolizione emesso dal giudice, che viene meno in caso di successiva declaratoria di estinzione del reato edilizio, deve essere distinto dall'ordine emesso dall'autorità comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001; ordine di demolizione che non viene meno per effetto della intervenuta prescrizione del reato.


Si osserva inoltre che l'inottemperanza a tale ordine emesso in sede amministrativa entro il termine di novanta giorni produce l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo citato, e che la presenza di un provvedimento di sequestro non esclude l'obbligo di ottemperare a detto ordine ed il conseguente effetto dell'inottemperanza di produrre l'acquisizione del bene.


Si conclude, quindi, che la restituzione dell'immobile di cui si tratta doveva essere disposta in favore dell'ente locale.


Il ricorso è fondato.


Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte l'inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere o demolire il manufatto abusivo entro il termine di novanta giorni, emessa dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001, produce ipso iure l'acquisizione del manufatto e dell'area di sedime al patrimonio comunale ai sensi del terzo comma del predetto articolo. (cfr. sez. III, 29 dicembre 2000 n. 755, Mereu; sez. III, 29 aprile 2005 n. 16283 e giurisprudenza successiva conforme)
Peraltro, la norma espressamente stabilisce che l'acquisizione avviene "di diritto".
L'effetto acquisitivo, pertanto, fa seguito esclusivamente all'ingiunzione amministrativa prevista dalle disposizioni citate e non all'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 31, comma 9, del medesimo testo unico.
E' appena il caso di rilevare inoltre che l'estinzione del reato non determina il venir meno dei procedimenti amministrativi in corso.


E' stato inoltre reiteratamente affermato da questa Corte che la mera presenza del sequestro penale non determina di per sé la sospensione del termine di novanta giorni per l'ottemperanza all'ingiunzione di demolire il manufatto abusivo e la conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ben potendo l'interessato chiedere all'autorità giudiziaria l'emissione dei provvedimenti necessari per poter ottemperare all'ingiunzione emessa in sede amministrativa. (cfr. sez. III, 5.8.2008 n. 32709, Astone; sez. III, 2.3.2009 n. 32709, P.M. in proc. Mancini, RV 243098).

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame dell'opposizione del P.M. che tenga conto degli enunciati principi di diritto.


P.Q.M.


La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28.4.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  01 GIU. 2010