Cass. Sez. III n. 45841 del 23 novembre 2012 (Ud. 18 ott. 2012)
Pres. Fiale Est. Gazzara Ric. Diamanti
Beni Culturali. Natura della notifica dell'atto di dichiarazione

Con la notifica dell'atto di dichiarazione, prevista dall'art. 15, d.Lvo 42/2004, si comunica al privato il provvedimento di vincolo culturale a cui è sottoposta la res dallo stesso detenuta, ma tale notifica non ha natura di atto perfezionativo del vincolo stesso, perché il provvedimento impositivo è da ritenersi già perfetto, indipendentemente dalla sua comunicazione; la detta notifica ha, quindi, natura dichiarativa perché preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa, la conoscenza degli obblighi sullo stesso incombenti. Da ciò deriva che la tutela del bene e la applicazione della relativa normativa di riferimento, d.P.R. 42/2004, va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale, in dipendenza della genetica natura del bene, tale da sottoporlo alla tutela ex lege prevista.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/10/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1938
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 7474/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DIAMANTI TULLIO N. IL 20/03/1947;
avverso l'ordinanza n. 1037/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 28/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto; in subordine la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte perché si pronunci sull'obbligo di denunzia.
udito il difensore avv. Staffard Susanna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27/9/2011, rigettava l'istanza di revoca del sequestro preventivo di scultura frammentaria in marmo bianco di epoca archeologica, sottoposta al vincolo reale in relazione al procedimento che vedeva indagata Di Leggi Osvalda del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 173, lett. b), comma 2, lett. c), per non avere presentato alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma la denuncia di acquisto dell'opera a titolo di erede del di lei marito, deceduto il 31/5/1973, circostanza, questa, emersa a seguito della denuncia alla Soprintendenza, presentata da parte del successivo acquirente del bene in questione, Tullio Diamanti.
Il Tribunale del riesame di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del Diamanti, con ordinanza del 28/11/2011, ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Diamanti, con i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 2, 10, 59 e 173; insussistenza del fumus commissi delicti, in quanto il fatto oggetto di indagine non è previsto dalla legge come reato, in quanto solo il provvedimento formale di dichiarazione dell'importante interesse culturale costituisce il presupposto imprescindibile perché possano essere imposti, a carico del privato proprietario di quell'oggetto materiale, da quel momento riconosciuto come bene culturale, oltre all'obbligo di denunzia dei trasferimenti, finalizzato al controllo della circolazione giuridica di tali beni e all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato nei casi di trasferimento a titolo oneroso, anche tutti gli altri obblighi, sempre penalmente sanzionati, intesi a garantire la tutela della integrità del bene stesso, indicati dal cit. Decreto, art. 21, art. 30, comma 3 e art. 32: il provvedimento di dichiarazione, che nel caso di specie non esiste, costituisce, dunque, il presupposto imprescindibile per l'assoggettamento delle cose di proprietà privata alle norme di tutela.
- vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice del merito, si palesa logica e corretta.
La difesa del Diamanti eccepisce la erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 2, 10, 59 e 173, e la insussistenza del fumus del reato astrattamente ipotizzato, rilevato che il fatto oggetto di indagine non è previsto dalla legge come reato, in quanto solo il provvedimento formale di dichiarazione dell'importante interesse culturale costituisce il presupposto imprescindibile per la imposizione, a carico del privato proprietario di quell'oggetto materiale, da quel momento riconosciuto bene culturale, dell'obbligo di denunzia dei trasferimenti, finalizzato al controllo della circolazione giuridica di tali beni e dell'eventuale esercizio di diritto di prelazione da parte dello Stato, nei casi di trasferimento a titolo oneroso anche di tutti gli altri obblighi, sempre penalmente sanzionati, atti a garantire la tutela della integrità del bene stesso, indicati dal citato decreto, art. 21, art. 30, comma 3 e art. 32: il provvedimento di dichiarazione, che nella specie, non risulta reso, costituisce il presupposto indefettibile perché le cose in proprietà privata siano assoggettate alle norme di tutela. La censura è priva di pregio, per quanto di seguito questo Collegio ritiene di osservare:
- il citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 173, lett. b), sanziona quale delitto la condotta di chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato dall'art. 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali. - il cit. decreto, art. 2, comma 2 dispone che sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. - il riferimento alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà è da ritenere che costituisca una formula di chiusura, che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico- ambientale dichiarato (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello reale, cioè di quei beni protetti, ab origine, in virtù del valore intrinseco degli stessi, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti (Cass. 15/2/2005, n. 21400). Va rilevato che il D.Lgs. n. 42 del 2004 ha delineato un sistema misto, sia per i beni di appartenenza pubblica, che per quelli di proprietà privata, rivolto ad apprestare una prima forma di tutela al patrimonio culturale reale e, quindi, una protezione successiva alla effettiva utilizzazione del patrimonio culturale dichiarato. Questo Collegio non ignora l'orientamento contrario a detta interpretazione normativa, seguito dalla dottrina, secondo il quale il bene giuridico protetto dall'art. 173, citato decreto, non ricomprenderebbe anche l'interesse dello Stato ad individuare cose di interesse culturale non ancora note, considerando che il termine "bene culturale", a cui si riferisce l'obbligo di denuncia deve ritenersi quello inteso in senso proprio, e che i beni delle persone fisiche private, presi in considerazioni ai fini della tutela sarebbero solo quelli oggetto di una precedente dichiarazione di "culturalità", notificata ai sensi dell'art. 13 del codice Urbani, ma ritiene di dissentire per le seguenti ulteriori osservazioni. Con la notifica dell'atto di dichiarazione, prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 15, si comunica al privato il provvedimento di vincolo culturale a cui è sottoposta la res dallo stesso detenuta, ma tale notifica non ha natura di atto perfezionativo del vincolo stesso, perché il provvedimento impositivo è da ritenersi già perfetto, indipendentemente dalla sua comunicazione; la detta notifica ha, quindi, natura dichiarativa perché preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa, la conoscenza degli obblighi sullo stesso incombenti (Cons. Stato 12/12/1992, n. 1055; Cons. Stato 7/10/1987, n. 802). Da ciò deriva che la tutela del bene e la applicazione della relativa normativa di riferimento, D.P.R. n. 42 del 2004, va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale, in dipendenza della genetica natura del bene, tale da sottoporlo alla tutela ex lege prevista.
Quanto rilevato permette di ritenere in re ipsa la sussistenza del periculum in mora, contestata col secondo motivo di impugnazione, visto che in difetto di vincolo reale il bene potrebbe essere oggetto di operazioni economiche commerciali, con ulteriore violazione della normativa in materia.
In dipendenza delle ragioni, ut supra, esposte, non è da accogliere la richiesta del P.G, a cui ha aderito la difesa del Diamanti, di rimessione alle Sezioni Unite, in quanto il disposto normativo non pare possa lasciare adito a dubbi.
Conseguentemente, appare di tutta evidenza la ritenuta inconsistenza delle censure mosse in impugnazione, con conseguente rigetto della stessa.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012