Cass. Sez. III n. 4751 del 30 gennaio 2008 (Cc. 13 dic. 2007)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Gabrielli ed altro
Urbanistica. Ordine di demolizione.

L\'ordine di demolizione del fabbricato abusivamente costruito può essere pronunciato solo dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna alla quale è parificata quella pronunciata a norma dell\'articolo 444 c.p.p .Ove siffatta pronuncia venga omessa, all\'omissione non si può porre rimedio né con la procedura degli errori materiali di cui all\'articolo 130 c.p.p.,perché non si tratta di errore materiale, né da parte del giudice dell\'esecuzione non rientrando tale competenza tra quelle attribuite al giudice dell\'esecuzione dall\'articolo 676 c.p.p. L\'unico rimedio esperibile è costituito dall\'impugnazione del pubblico ministero.

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