Cass. Sez. III n. 20720 del 13 luglio 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Berardi
Urbanistica.Piattaforma con tamponamentio laterali amovibili

Presenta caratteristiche della stabilità una piattaforma ancora al suolo, su cui sono posti dei pilastri che reggono quattro coperture, pilastri a loro volta imbullonati alla pedana, attorniata da tamponamenti laterali amovibili. Tale opera non può inoltre essere qualificata come “stagionale”, stante la presenza di una stabile copertura e di pannelli laterali seppur amovibili, idonei a rendere la struttura maggiormente idonea a far fronte a diverse contingenze climatiche, sicché ne va esclusa la riconducibilità al settore dell’attività edilizia libera, non potendo il manufatto de quo, per come descritto nell’ordinanza impugnata, essere assimilato alle strutture “leggere” menzionate negli allegati A16 e A17 del d.P.R. n. 31 del 2017.

RITENUTO IN FATTO

       1. Con ordinanza dell’11 ottobre 2019, il Tribunale del Riesame di Rimini confermava il decreto del 20 agosto 2019, con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Rimini aveva disposto, nei confronti di Gianni Berardi, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 44 comma 1 lett. C, 95 e 75 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d. lgs. n. 42 del 2004, il sequestro preventivo di un manufatto con copertura a quattro padiglioni, tipo “ombrellone”, uniti tra loro con struttura in ferro e tamponamento laterale in PVC rimuovibile e una pedana in legno, con superficie di circa 100 metri quadri e altezza di 2,95 metri.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale romagnolo, Berardi, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 6 comma 2 lett. E bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 1 lett. F della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 15 del 2013, nonché degli allegati A16 e A17 del d.P.R. n. 31 del 2017.
In particolare, la difesa osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, le opere sequestrate non erano idonee a integrare le fattispecie contestate, trattandosi di opere temporanee che non richiedevano alcun titolo abilitativo, vertendosi nel campo dell’edilizia libera; secondo la prospettazione difensiva, infatti, l’installazione di ombrelloni, destinati all’ombreggiamento o alla protezione delle aree sottostanti, siano queste pedane, pavimenti o terreno, non può essere considerata alla stregua di una modifica dell’assetto del territorio, tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di installazioni temporanee, perché facilmente richiudibili e velocemente smontabili mediante la rimozione dei pochi bulloni di ancoraggio, inseriti al fine di garantire sicurezza agli avventori nelle giornate di forte vento, fermo restando che gli ombrelloni, peraltro non dotati di infissi laterali di tamponamento, sono rimasti assemblati per un periodo non superiore al limite di 180 giorni fissato dalla disciplina regionale.
In ogni caso, l’indagato aveva dato al Comune solerte comunicazione della installazione degli ombrelloni quale opera temporanea, a nulla rilevando che nel controllo a sorpresa di qualche giorno prima, di cui Berardi non era a conoscenza, gli ombrelloni siano stati trovati in uno stato di quasi ultimazione.
Le opere realizzate, in quanto rientranti nel novero delle opere di cui agli allegati A16 e A17 del d.P.R. n. 31 del 2017, non necessitavano quindi né del permesso di costruire, né delle autorizzazioni sismiche, paesaggistiche, antincendio o igienico-sanitarie, a ciò aggiungendo la difesa che comunque non sarebbe contestabile nel presente procedimento la pedana menzionata nel decreto di sequestro, essendo la stessa oggetto di un diverso procedimento penale, nel cui ambito è stato emesso un decreto penale di condanna ritualmente opposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. In via preliminare, al fine di circoscrivere l’ambito di valutazione del presente giudizio, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez.  2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso v. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
      2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non è ravvisabile né una violazione di legge, né tantomeno una lacuna motivazionale tale da rivelare la sostanziale inconsistenza delle ragioni giuridiche della decisione impugnata.
E invero occorre evidenziare che il Tribunale del Riesame ha innanzitutto operato un’adeguata esposizione non solo delle doglianze difensive e del contesto normativo di riferimento, ma anche della vicenda storica contestata, pervenendo a conclusioni aderenti alle risultanze investigative e tutt’altro che irragionevoli.
In primo luogo, nella valutazione del fumus dei reati contestati, è stata rimarcata la necessità che l’opera realizzata dall’indagato fosse preceduta dal rilascio del permesso di costruire, dall’autorizzazione paesaggistica e che fosse eseguito il collaudo sismico, trattandosi di un’opera non qualificabile come “temporanea”.
Si era infatti in presenza di un manufatto con copertura a quattro padiglioni, tipo ombrellone, uniti tra loro con struttura in ferro e tamponamento laterale in PVC rimuovibile e una pedana in legno, con superficie di circa 100 mq e altezza media di 2,95 mt., dovendo l’opera essere considerata come un unico manufatto realizzato attraverso una modifica di quello già esistente, e non come composto da due parti scindibili tra loro, ovvero la copertura e la pedana.
Nell’escludere la natura temporanea dell’intervento realizzato, i giudici cautelari, in modo pertinente, hanno richiamato la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Rv. 275697), secondo cui, in tema di reati edilizi, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l’obiettiva e intrinseca destinazione a un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.
In definitiva, la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera a un uso precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando peraltro sufficienti la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (cfr. in termini Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 261636).
Orbene, coerentemente con tali premesse interpretative, il Tribunale del Riesame ha evidenziato, in maniera non manifestamente illogica, che l’opera realizzata da Berardi presentava le caratteristiche della stabilità, venendo in rilievo una piattaforma ancora al suolo, su cui erano posti dei pilastri che reggevano le quattro coperture, pilastri a loro volta imbullonati alla pedana, attorniata da tamponamenti laterali amovibili, per cui si trattava di una costruzione che già per le sue caratteristiche intrinseche non appariva di facile rimovibilità, non risultando in ogni caso destinata a un uso contingente o temporaneo.
Nell’ordinanza impugnata è stato altresì escluso, in modo non irrazionale, che l’opera in questione potesse essere qualificata come “stagionale”, stante la presenza di una stabile copertura e di pannelli laterali seppur amovibili, idonei a rendere la struttura maggiormente idonea a far fronte a diverse contingenze climatiche, essendo altresì significativa la circostanza che il manufatto fosse già installato e completo alla fine di febbraio del 2019, ovvero in un momento di molto antecedente rispetto alla stagione estiva; peraltro, proprio in ragione della collocazione temporale dell’opera, è stata correttamente ritenuta tardiva oltre che non sufficiente la comunicazione effettuata dal ricorrente al Comune in data 11 marzo 2019, essendo a quella data l’opera già completata, con caratteristiche intrinseche tali da escluderne la natura temporanea o stagionale.
Di qui la coerente conclusione del Tribunale di escludere la riconducibilità delle opere al settore dell’attività edilizia libera, non potendo il manufatto de quo, per come descritto nell’ordinanza impugnata, essere assimilato alle strutture “leggere” menzionate negli allegati A16 e A17 del d.P.R. n. 31 del 2017.
Quanto poi all’esistenza di un procedimento penale a carico di Berardi circa l’installazione della pedana, al di là del fatto che la mera allegazione del decreto penale di condanna non consente di affermare che si tratti della medesima struttura, deve osservarsi sia che non esiste alcuna pronuncia irrevocabile circa la condotta relativa all’abusiva edificazione della pedana, sia che il manufatto per cui si procede in questa sede si riferisce a una struttura edilizia ben più ampia considerata nella sua unitarietà e collocata peraltro in una epoca (febbraio 2019) di molto successiva a quella (2016-2017) cui si riferisce l’altro procedimento.
3. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa ben potranno essere eventualmente sviluppate e approfondite, anche a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato, reso in fase cautelare reale, risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che, anche in ordine alla definizione giuridica del fatto, ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione.
Tale profilo, come si è già anticipato, non è tuttavia deducibile con il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, per cui il ricorso proposto nell’interesse di Berardi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/06/2020