Cass. Sez. III n. 26925 del 1 luglio 2009 (Ud. 24 mar. 2009)
Pres. Onorato Est Mulliri Ric. Caforio
Urbanistica. Posizionamento fabbricato
Il posizionamento del fabbricato ha notevole rilevanza poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono tra l’altro derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei vicini
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Taranto ha condannato i presenti ricorrenti alla pena di 8000 Euro di ammenda, ciascuno, avendoli ritenuti responsabili della violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. A per avere, quali proprietari e committenti, edificato un fabbricato zootecnico in parziale difformità rispetto al permesso di costruire ricevuto.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore degli imputati deducendo:
1) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) che sarebbe rilevabile ictu oculi dal momento che la semplice traslazione di posizione di circa 60 metri (resasi necessaria perchè l'originaria allocazione del fabbricato era risultata al momento della realizzazione assolutamente non funzionale alle esigenze della produzione) costituisce una lievissima difformità rispetto al progetto originario che non ha determinato alcun conflitto con i vincoli paesaggistici e con la tutela del territorio come è riprova il fatto che, a seguito della DIA in variante avanzata dai ricorrenti, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio aveva rilasciato parere positivo.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Esso, infatti, si pone in netto contrasto con una linea interpretativa di questa S.C., risalente nel tempo secondo cui "il posizionamento del fabbricato ha notevole rilevanza poichè dalla sua collocazione in sito diverso possono tra l'altro derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei vicini" (Sez. 3^ 8.6.87, Cullemi, Rv. 176134).
Pertanto, nel caso in esame, nessuna censura può essere mossa alla decisione del Tribunale che motiva bene ripercorrendo il succedersi degli eventi, richiamando sia il fatto che, rispetto alla DIA in variante presentata, il competente ufficio aveva diffidato gli istanti dall'eseguire i lavori sia il fatto che, invece, in occasione del sopralluogo della p.g., era stata accertata l'ultimazione dell'opera e la sua collocazione in posizione centrale rispetto all'allocazione in posizione laterale per cui era stato rilasciato il permesso, con traslazione di posizione di circa 60 metri.
Il Tribunale cita poi giurisprudenza assolutamente pertinente di questa Corte (sez. 3^, 19.9.03, casa, Rv. 226891) che, ribadendo il principio prima enunciato, afferma che, in materia edilizia, la localizzazione di un fabbricato in luogo diverso da quello indicato nel progetto assentito dall'autorità comunale integra la violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. a), (ora sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a) "atteso che ciò comporta una violazione attinente al corretto assetto del territorio".
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, pro capite, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000,00 Euro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009