Cass. Sez. III n. 30402 del 18 luglio 2016 (Ud 8 apr. 2016)
Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Paris
Urbanistica.Sospensione condizionale ed adempimento dell’obbligo imposto

L'impossibilità ad adempiere l'obbligo cui è subordinata la sospensione condizionale della pena può essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone), come la cessione del bene immobile che il condannato era tenuto a rendere conforme alla normativa vigente.

RITENUTO IN FATTO

    1. P.E. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con la sentenza del 16 gennaio 2013 del tribunale di Trento, sul rilievo che, essendo il beneficio condizionato all'esecuzione di determinati adempimenti, egli aveva solo parzialmente ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 165 c.p..

    2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

    Con esso il ricorrente deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 165 c.p., comma 1, e all'art. 666 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e).

    Assume che il tribunale di Trento aveva disposto la revoca del beneficio della sospensione della pena sul presupposto della parziale adempimento delle ordinanze di rimessione in pristino emesse dal comune di Vezzano, senza considerare che l'ordinanza n. 32 del 2008 non era stata ottemperata per la semplice ragione che il ricorrente non era più nella disponibilità dei fondi in quanto li aveva ceduti al signor P.A. e pertanto si era trovato nella impossibilità di poter adempiere alle condizioni impostegli con la concessione del beneficio.

    Il tribunale quindi non avrebbe considerato l'oggettiva impossibilità del condannato di adempiere, impossibilità che va valutata sia dal giudice della cognizione che da quello dell'esecuzione, con la conseguenza che, qualora il condannato comprovi l'assoluta impossibilità ad adempiere per intervenuta cessione della proprietà, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto e non può limitarsi a registrare, come nel caso di specie, l'adempimento parziale revocando puramente e semplicemente il beneficio.
    
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato.

    2. La concessione della sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di determinati oneri, con la conseguenza che la loro l'inosservanza determina, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca del beneficio e, quindi, l'esecuzione della pena.

    Secondo l'impostazione tradizionale, l'imposizione di obblighi al condannato risponde ad una duplice logica che dipende dalla loro tipologia: possono essere imposte al condannato prestazioni di natura patrimoniale (quando il beneficio è subordinato all'adempimento degli obblighi alle restituzioni) o possono invece essere imposti oneri diretti all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. I primi mirano a compensare la domanda di punizione delusa dalla mancata esecuzione della pena, placando le istanze punitive della vittima del reato, mentre i secondi mirano a mitigare la reattività collettiva, mostrando che la mancata esecuzione della pena non significa disinteresse per i beni giuridici offesi dal reato.

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell'adempimento (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917). Tuttavia tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perchè il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva appunto l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

    Infatti, l'adempimento dell'obbligo, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873) per fatti non imputabili al condannato.

    Quindi l'impossibilità ad adempiere l'obbligo può essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone), come la cessione del bene immobile che il condannato era tenuto, come nella specie, a rendere conforme alla normativa vigente.

    3. Nel caso in esame, infatti, lo stesso ricorrente ammette di aver ceduto in data 7 ottobre 2008 le particelle fondiarie interessate dall'ordinanza del sindaco del Comune di Vezzano (pagina 2 del ricorso) e risulta che il termine per l'adempimento degli obblighi cui era subordinato il beneficio era maturato in epoca anteriore rispetto la cessione dell'area.

    Non rileva che, quando il beneficio fu concesso e gli obblighi condizionanti imposti, il condannato non era più proprietario del bene perchè ciò era dipeso da un suo atto volontario ed il giudice della cognizione non era stato posto a conoscenza dell'intervenuta cessione del fondo, avendo concesso il beneficio, in conformità alla ratio che lo sostiene, sul presupposto, insussistente per fatto proprio del condannato, che l'adempimento degli obblighi facilitasse la risocializzazione del destinatario e blindasse il giudizio prognostico favorevole formulato in ordine al fatto che lo stesso si sarebbe in futuro astenuto dal commettere reati.

    Sulla base di tali presupposti, pertanto, il tribunale ha legittimamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena attenendosi ai principi di diritto in precedenza richiamati e da ciò consegue l'infondatezza del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

    Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016