Cass. Sez. III n. 28495 del 14 ottobre 2020 (Cc 8 set 2020)
Pres. Liberati Est. Gai Ric. PM in proc. Cioffi
Urbanistica. Suddivisione attività edificatoria in singole opere
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2019, il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto – parzialmente - l'istanza di riesame proposta da Cioffi Ivan ed ha revocato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP dell’area e relativi manufatti abusivi realizzati dal Cioffi, gestore del parco giochi denominato Panda Park Posillipo, nell’ambito di indagini svolte nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 30 e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capo B), confermandolo in relazione ad alcuni beni (Attrazione “spettacolo viaggiante”, manufatto di mq. 35 adibito ad ufficio, manufatto prefabbricato in legno di mq. 6).
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, e Cioffi Ivan a mezzo del difensore.
2.1. Il Procuratore della Repubblica articola un unico motivo di ricorso con il quale denuncia violazione di legge in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva (capo A). Argomenta il ricorrente che il tribunale avrebbe erroneamente rilevato la prescrizione del reato e confermato il vincolo reale solo in relazione ai singoli manufatti abusivi indicati in violazione di legge sulla natura del reato di lottizzazione abusiva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è reato progressivo nell'evento da cui l’individuazione del momento consumativo con il momento in cui è cessata l’attività edificatoria illecita, momento dal quale decorre il termine di prescrizione. L’errore del tribunale, da cui la dedotta violazione di legge, sarebbe ravvisabile nella valutazione atomistica dei singoli interventi edilizi realizzati sull’area, in quanto l’oggetto materiale del reato di lottizzazione abusiva non è la singola costruzione, bensì la trasformazione edilizia realizzata incompatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica.
2.2. Il ricorso di Cioffi Ivan deduce la violazione di legge in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 337 che prevede un regime autorizzatorio alternativo rispetto al d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo il ricorrente per gli spettacoli viaggianti (e per le opere a loro connesse) non sarebbe applicabile il regime autorizzatorio e paesaggistico.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l’inammissibilità del ricorso del Cioffi e l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
5. Quanto al fumus dei reati ipotizzati di cui agli artt. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, deve rilevarsi che, secondo quanto accertato in punto di fatto, in area agricola sottoposta a tutela paesaggistica e idrogeologica, nel corso del tempo, erano state realizzate una serie di manufatti stabilmente ancorati al suolo adibiti a cassa, bar, ristorante, cabina elettrica, servizi igienici, attrazioni ludiche, diverse piattaforme che avevano comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione degli strumenti urbanistici e della normativa di settore.
Il tribunale cautelare, sul rilievo che le date di installazione e di realizzazione delle attrazioni e di tutti i manufatti di servizio del parco divertimenti, oggetto di incolpazione provvisoria, risalivano a molti anni addietro, ha ritenuto che i reati ipotizzati fossero ampiamente estinti per prescrizione. Da cui conseguiva, ad avviso del tribunale, la sussistenza del fumus commissi delicti solo in relazione ai manufatti di cui al punto 1) della contestazione ovvero: attrazione Spettacolo viaggiante, manufatto di circa mq. 35 adibito ad ufficio e manufatto prefabbricato in legno di circa mq. 6 adibito a cassa e punto di ristoro.
Tanto premesso, colgono nel segno le doglianze del PM che ha contestato la decisione a cui è pervenuto il giudice del riesame che ha parcellizzato le opere abusive progressivamente realizzate negli anni, ed ha conseguentemente, sulla base di una errata interpretazione della norma penale sostanziale, confermato il sequestro solo sui singoli manufatti che erano stati realizzati da ultimo.
L’errore di diritto in cui è incorso il tribunale è palese.
Sul punto, deve qui essere ricordato che l'illecito lottizzatorio è sicuramente reato permanente (tra le tante: Sez. 3, n. 19732 del 26/04/2007, Monacelli, Rv. 236750), ma è anche e soprattutto reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività̀ posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività̀ non esauriscono l’iter criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente (da ultimo: Sez. 3, n. 14053 del 20/02/2018, Ammaturo e altro, Rv. 272697).
Costituisce principio generale in tema di valutazione degli abusi edilizi urbanistici, tanto al fine di determinarne il regime giuridico di riferimento e i titoli abilitativi necessari, quanto per i riflessi anche in punto di prescrizione, quello secondo cui ogni intervento deve essere valutato unitariamente alla luce delle sue caratteristiche tipologiche e funzionali, così da includere nel relativo processo di realizzazione tutti gli interventi funzionali alla sua realizzazione e completamento.
Sul punto la Corte si è espressa in maniera costante.
Si è in proposito innanzitutto evidenziato che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 – 01; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011, Forte, Rv. 252125 - 01).
Nel solco di tale impostazione giurisprudenziale, si è rilevato che in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio (cfr. Sez. 3, n. 1815 del 24/08/1993 Rv. 195982 - 01 Cordone; Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 (dep. 29/01/2003) Rv. 223365 - 01 Tucci). Inoltre, l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
Il principio di unitaria valutazione è stato ribadito anche con riferimento ad opere in grado di non assumere rilevanza penale se esaminate autonomamente, eppure suscettibili di integrare, proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, interventi richiedenti titoli abilitativi corrispondenti al permesso di costruire o ad atti ad esso equivalenti.
Con riguardo al profilo della prescrizione, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 - 01 Tomasulo P; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 - 01 cit.).
Sulla scorta di questa esegesi ermeneutica il provvedimento impugnato che ha parcellizzato le singole opere edilizie (quasi fossero stati contestati singole violazione di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e non il reato di lottizzazione abusiva) ha escluso il fumus con riguardo ai manufatti più risalenti.
L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame da espletarsi luce delle considerazioni e dei principi illustrati per accertare quando la trasformazione dell’area può dirsi completata, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva.
5. Il ricorso per cassazione proposto da Cioffi Ivan è inammissibile per la proposizione di motivi non consentiti tenuto conto del limite del sindacato di legittimità nei procedimenti penali avverso ai provvedimenti cautelari reali nei quali l'art. 325 cod. proc. pen. circoscrive il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge, nel novero della quale deve essere ricompreso il solo vizio di motivazione apparente.
L’ordinanza impugnata, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede in quanto fondato su accertamenti di p.g. presenti negli atti, ha rilevato che all’interno del parco permanente “Panda Park Posillipo” in un’area di 250,00 mq. erano state installate dodici strutture prive del carattere di precarietà, amovibilità e temporaneità e, quanto al regime autorizzatorio, riteneva che le strutture per spettacoli viaggianti, contrariamente all’assunto difensivo, necessitassero dei titoli urbanistici e paesaggistici, non trovando applicazione la legge n. 337 del 1968, perché dalla dimensione degli impianti e dal pregresso periodo di insistenza sul suolo era dimostrata la loro adibizione ad usi permanenti, situazione che comporta una equiparazione funzionale alla stabilità strutturale della trasformazione del territorio (pag. 3). L’essere adibiti in via funzionale ad altri manufatti stabili comporta l’applicazione del regime operante per questi, facendo sé che anche lo “spettacolo viaggiante” sia da qualificare quale opera stabile per la quale trovano applicazione le norma urbanistiche e paesaggistiche.
Ora il ricorrente attraverso la deduzione della violazione di legge mira a sollecitare una diversa valutazione del fatto accertato (stabilità funzionale delle opere denominate “spettacolo viaggiante”) che non è consentita in questa sede in presenza di motivazione che è presente e non può dirsi apparente.
7. Il ricorso del Cioffi va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, sezione riesame.
Dichiara inammissibile il ricorso di Cioffi Ivan che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 08/09/2020