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Cass. Sez. III sent.. 44258 del 5-12-2005 (Ud. 8 novembre 2005)

Pres. Vitalone Est.Teresi Ric. Centomo

Aria – Estinzione del reato per oblazione – Impianti soggetti ad autorizzazione

L’oblazione è una causa di estinzione del reato di carattere personale che non esplica effetti nei confronti di soggetti diversi da colui che l’ha eseguita, dovendo ogni altro imputato proporre apposita istanza ed eseguire il versamento completo dell’oblazione.
L’installazione, in impianti preesistenti, di apparecchiature che aumentino le emissioni in atmosfera richiedono un’ulteriore autorizzazione.

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 4 giugno 2003 il Tribunale dì Vicenza condannava Centomo Graziano e Centomo Roberto alla pena dell'ammenda perché, quali legali rappresentanti della Conceria Centomo s.r.l., ampliavano l'attività con l'installazione di una terza smerigliatrice, di una terza spazzolatrice, di una ravvivatrice con collegamento al camino di tre botti di folonaggio senza previa domanda di autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Proponevano appello gli imputati deducendo che:

- nei confronti di tutti i membri del CdA della società [Centomo Lorenzo, presidente, Centomo Graziano, Centomo Roberto] erano stati emessi 3 decreti penali di condanna;

- per Centomo Lorenzo era stata emessa sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per

oblazione;

- essi avevano proposto opposizione al decreto penale;

- per effetto dell'oblazione effettuata dal presidente del CdA il fatto era divenuto penalmente irrilevante per i coimputati;

- non era configurabile il reato contestato perché non era intervenuta modifica sostanziale dell'impianto né erano state rilevate emissioni nocive in atmosfera, ciò risultando dal verbale ARPAV 30 settembre 1999;

- successivamente al fatto per cui è processo era stato autorizzato l'ampliamento dell'impianto;

- tutti i poteri di vigilanza in ordine agli impianti produttivi erano stati delegati al presidente con apposita delibera del CdA, sicché doveva essere esclusa la loro responsabilità.

Chiedevano di essere assolti.

Con ordinanza 30 ottobre 2003 la Corte di Appello di Venezia trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

Il primo motivo non è puntuale.

L'istituto dell'oblazione trova fondamento nell'interesse dello Stato alla sollecita ed economica definizione dei reati di minore importanza ed in quello del contravventore di evitare il procedimento e la condanna.

L'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale che, una volta perfezionatosi, sfocia in una decisione di proscioglimento dell'imputato il quale, con la sua iniziativa, fa venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale.

Pertanto, la sentenza con cui si dichiara l'estinzione del reato per oblazione non è una decisione di non luogo a procedere, ma va considerata come sentenza di proscioglimento.

La facoltà di proporre istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista dell'estinzione del reato, sicché, quando vi siano più imputati per il medesimo fatto, ciascuno di essi, per conseguire tale effetto, deve proporre istanza di oblazione e versare autonomamente una somma a tale titolo.

Ne consegue che, essendo una causa d'estinzione dei reati di carattere personale, l'oblazione non esplica i suoi effetti nei confronti di soggetti diversi da colui che l'ha eseguita dovendo ogni altro imputato proporre apposita istanza ed eseguire il versamento completo dell'oblazione.

E’ infondato anche il secondo motivo, secondo cui non è configurabile il reato contestato perché non era intervenuta modifica sostanziale dell'impianto né erano state rilevate emissioni nocive in atmosfera, perché devono essere autorizzati tutti gli impianti, anche di modeste dimensioni, che abbiano attitudine concreta a cagionare l'inquinamento dell'atmosfera, sicché l'installazione, in impianti preesistenti, di apparecchiature che aumentino le emissioni in atmosfera richiedono un'ulteriore autorizzazione.

E' irrilevante che, successivamente al fatto per cui è processo, sia stato autorizzato l’ampliamento dell'impianto perché l'autorizzazione postuma non può comportare l'estinzione del reato già perfezionatosi.

Diretti ed esclusivi destinatari della normativa sul controllo delle emissioni nell'atmosfera, sono i titolari degli stabilimenti industriali, i quali possono delegare ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti loro demandati in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte.

Se il titolare è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a prevenire e ridurre l'inquinamento è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive.

Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, responsabilità penale perché il legale rappresentante, anche se non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società..

Nel caso in esame, il tribunale ha correttamente ritenuto che il conferimento di delega al presidente per la gestione tecnica degli impianti del CdA in data 3 aprile 1996 riguardava quelli installanti fino a quella data ed è, quindi, inefficace per i nuovi strumenti di produzione che, per essere attivati, necessitavano di ulteriore autorizzazione

In tema di impianti originanti emissioni nell'atmosfera, la contravvenzione de qua ha natura permanente, e la consumazione si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non presenta, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte (Cassazione sezione III n. 2004/24189; RV 228879).

Poiché l'autorizzazione è stata rilasciata il 29 marzo 2000, il termine massimo di prescrizione è maturato, con l'aumento di 16 giorni per un rinvio del procedimento richiesto dalla difesa, il 15 ottobre 2004.

Il reato, pertanto, è estinto per prescrizione.